Enti di diritto privato controllati
Per Enti di diritto privato controllati si intendono, ai sensi del comma 1, lettera c), dell’art. 22 del D.Lgs. 33/2013, “gli enti di diritto privato, comunque denominati, ... sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.
Obblighi di pubblicazione art. 22, comma 1, lett c), 2 e 3 D.Lgs. 33/2013
FONDAZIONI
Con decreto Regionale n. 250 del 29/09/2023 è stata dichiarata l’estinzione della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia e con provvedimento del Tribunale di Venezia dell'11/10/2023 è stato nominato il Liquidatore.
A decorrere dal 9/1/2024 l'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni è stata trasformata in Fondazione, in forza dell'atto notarile sottoscritto in data 30/9/2023.
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Per Enti di diritto privato controllati si intendono, ai sensi del comma 2, lettera c), dell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, “...le associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni” e ad essi si applica la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.