Esibizione documenti e comunicazione dati conducente ai sensi degli art. 180 e 126 bis del Codice della Strada
In caso di violazione ai sensi dell’art. 180 del Codice della Strada (mancato possesso, durante la guida, dei prescritti documenti di circolazione quali patente di guida, carta di circolazione, certificato di assicurazione obbligatoria, eventuali autorizzazioni ecc) è obbligatorio esibire la documentazione mancante presso un qualsiasi organo di polizia (anche diverso dall’organo che ha accertato la violazione) entro il termine indicato nel verbale.
Tale esibizione potrà essere effettuata presso l'Ufficio Sanzioni Codice della Strada della Polizia Locale di Venezia. Per informazioni su sede e orari clicca qui
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Ai sensi dell’art. 126 bis del Codice della Strada, per qualsiasi violazione al Codice della Strada che preveda la decurtazione di punti sulla patente (e nel caso in cui il trasgressore non sia stato identificato), l’obbligato in solido (il proprietario del veicolo) ha l’obbligo di comunicare, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati personali e della patente di guida del conducente (colui che era alla guida al momento della violazione).
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presso l'Ufficio Sanzioni Codice della Strada della Polizia Locale di Venezia utilizzando la modulistica allegata al verbale. Per informazioni su sede e orari clicca qui
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tramite posta elettronica certificata, utilizzando la modulistica allegata al verbale, all’indirizzo ufficiocdsvenezia@legalmail.it
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attraverso piattaforma DIME (clicca qui per accedere). In tal caso sarà necessario compilare, sottoscrivere ed allegare la seguente modulistica:
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Autocertificazione del conducente (nel caso in cui il conducente sia persona diversa dall'obbligato in solido)
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Delega dati conducente (nel caso in cui la dichiarazione sia fatta da persona diversa dall'obbligato in solido)
Si precisa che l’inosservanza di tale obbligo comporta un ulteriore sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 126 bis c. 2 del CDS.
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