Definizione agevolata ingiunzioni fiscali
b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla
precedente lettera a);
c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive
sostenute;
e) gli interessi inclusi nelle ingiunzioni e quelli moratori previsti dall’art. 30,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602.
della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto
(cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di
costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati
identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione
oggetto dell’istanza, l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo
dovuto di cui all’articolo 4. Nell’istanza il debitore indica altresì il numero
di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero
massimo di otto rate, di cui l’ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché l’eventuale pendenza di
giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, assumendo
l’impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare
la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.