FAQ Bando Welfare di comunità
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI
1. Ho presentato il mio progetto alla procedura di selezione del Bando. Da quando posso sostenere le spese per la realizzazione delle attività per le quali ho richiesto le agevolazioni?
Ai fini del presente bando, il periodo di eleggibilità delle spese è quello compreso tra la comunicazione dell’avvio progetto, successiva alla sottoscrizione dell’accordo di finanziamento (di cui al punto 13 del presente Bando), e la data di conclusione dello stesso.
2. Quali sono le modalità di pagamento consentite ai fini dell’attestazione dell’effettività delle spese sostenute in attuazione di un progetto selezionato per le agevolazioni del bando?
Tutti i pagamenti effettuati dai soggetti destinatari dell’assistenza finanziaria pubblica del bando a fronte di spese ammissibili per l’attuazione del progetto dovranno essere, a pena di inammissibilità, eseguiti mediante bonifico SEPA o pagamento POS disposto esclusivamente dal conto corrente dello stesso soggetto destinatario delle agevolazioni concesse, così come indicato all’interno della domanda di accesso alle agevolazioni.
Per quanto attiene al costo del personale, i relativi oneri previdenziali, assicurativi e la quota parte di imposte a carico del datore di lavoro, nel caso di rendicontazione a costi reali ed effettivamente sostenuti (opzione 2 e 3), dovrà essere documentata mediante esibizione delle copie degli F24 corrispondenti, con evidenza delle relative quietanze rilasciate dall’istituto di credito presso cui è acceso in conto corrente del soggetto proponente.
In nessun caso sono accettati i pagamenti di spese ammissibili eseguiti mediante utilizzo di carte di credito/debito, assegno bancario, assegno circolare, contanti, compensazioni di debiti/crediti, e qualsiasi altra forma di pagamento diversa dalle modalità sopra espressamente richiamate.
Le disposizioni specifiche del bando stabiliscono che ciascun giustificativo di spesa per il quale si richieda il rimborso non possa avere un valore unitario inferiore ad € 200,00 (soglia minima di ammissibilità). Per quanto sopra, a fronte di spese di valore unitario modesto si raccomanda di provvedere al relativo pagamento in un’unica soluzione, in modo da evitare di incorrere nella predetta limitazione, con conseguente non ammissibilità della spesa corrispondente.
3. Al termine della realizzazione delle attività progettuali, gli eventuali beni e/o cespiti acquisiti con il contributo pubblico del bando potranno essere svincolati e/o ceduti a terzi anche dietro pagamento di un corrispettivo? (Vincolo di stabilità delle operazioni)
I beni acquisiti ai fini dell’attuazione delle attività progettuali destinatarie del sostegno finanziario pubblico del Bando, ove non abbiano già esaurito la propria utilità entro il termine di conclusione del progetto, non possono essere dismessi e/o ceduti e/o distratti per l’utilizzo di altre finalità diverse da quelle del progetto agevolato per un termine di 5 anni (3 per le PMI) dalla data di conclusione del progetto, secondo quanto stabilito dall’art 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.
Per data di conclusione del progetto si intende la data del pagamento dell’ultimo titolo di spesa rendicontato dal destinatario del sostegno del bando a fronte delle attività realizzate in attuazione del progetto selezionato.
Pertanto, entro lo stesso termine, i predetti beni acquisiti con il sostegno finanziario del bando resteranno nella disponibilità del soggetto destinatario delle agevolazioni per lo svolgimento di attività assimilabili a quelle oggetto del progetto selezionato.
Nei casi di operazioni in cui non sono stati rispettati i requisiti di stabilità prescritti si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 71 (recupero degli importi indebitamente versati), provvedendo al recupero degli importi erogati a fronte di beni che il destinatario del sostegno finanziario abbia (nel periodo di vigenza della clausola di stabilità delle operazioni) indebitamente ceduti a terzi e/o distolto dalle funzionalità originarie cui gli stessi beni erano destinati.
4. Monitoraggio
In corrispondenza della presentazione delle richieste di rimborso (SAL) è richiesta la presentazione di una relazione intermedia mediante utilizzo dell’Allegato 8 sopra richiamato.
La relazione di monitoraggio va presentata comunque con periodicità semestrale anche laddove entro lo stesso termine non venga presentata una richiesta di rimborso a fronte di un SAL realizzato.
5. Entro quando dovranno essere completate le azioni di cui è prevista la realizzazione all’interno delle proposte progettuali candidate al sostegno finanziario del Bando?
Il termine di scadenza delle attività progettuali è quello espressamente indicato nell’atto di concessione delle agevolazioni sottoscritto tra l’Ente finanziatore ed il destinatario delle agevolazioni.
Ciò premesso, la rendicontazione finale dovrà essere pertanto presentata entro massimo 30 giorni dalla data di conclusione delle attività.
Il mancato rispetto dei predetti termini costituisce per i destinatari del sostegno concesso dal bando causa di decadenza dalle agevolazioni ottenute.
Le attività previste all’interno dei progetti dovranno essere completate al più tardi entro il 30 settembre 2021.
6. Durante l’attuazione di un progetto agevolato è consentito sostituire il coordinatore di progetto?
Essendo il curriculum vitae del coordinatore di progetto uno degli elementi oggetto della valutazione eseguita dall’Ente finanziatore ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al punto 10 del Bando, la relativa sostituzione è consentita solo in casi straordinari e comunque previa autorizzazione dell’Ente finanziatore.
A tal fine, il soggetto destinatario delle agevolazioni dovrà presentare un’apposita richiesta all’Ente finanziatore, corredata dal curriculum di un nuovo coordinatore di progetto. La richiesta viene istruita dall’Ente finanziatore allo scopo di accertare in capo al professionista proposto la sussistenza di analoghi requisiti e qualificazioni rispetto a quello di cui si richiede la sostituzione.
7. E’ possibile rimborsare le spese sostenute dai volontari dell’associazione?
No. Eventuali rimborsi pagati ai volontari (che per propria natura non sono né dipendenti, né collaboratori) non possono considerarsi assimilabili a spese di personale e pertanto restano non ammissibili alle agevolazioni del bando. In base all’art.67 del TUIR i rimborsi debbono riferirsi solo a personale dipendente o a soggetti che abbiano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
8. E’ possibile rimborsare le spese accessorie del personale dipendente dell’associazione?
Si. Le componenti di reddito in questione, ovvero le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi (ove espressamente previsti all’interno del contratto di lavoro ed effettivamente percepiti dal dipendente nell’esercizio di funzioni riconducibili alle attività del progetto) ricadono tra quelle definite dal TUIR all’art. 67, e possono quindi rientrare nella categoria “Altro” del calcolo del costo lordo del lavoro.
Si rammenta in ogni caso che il rimborso delle spese di trasferta dovrà avvenire entro i limiti definiti dalle eventuali politiche aziendali per lo svolgimento delle missioni (ove presenti all’interno di documenti ufficiali approvati dagli organismi competenti).
9. Nel quadro delle spese per il personale interno è possibile ricomprendere anche le prestazioni rese da lavoratori mediante ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale (CPO o PrestO)?
Si, è possibile. Nel caso in cui il soggetto proponente intenda utilizzare i Contratti di Prestazione Occasionale per lo svolgimento di specifiche attività previste nel progetto, i relativi costi dovranno essere indicati all’interno del budget di progetto con un apposito IP di spesa dedicato e classificandoli come costi per “Personale interno”.
Si ricorda che ciascun destinatario avrà cura di produrre copia del contratto di lavoro specifico attivato per ciascun dipendente parasubordinato, dal quale si evinca in modo chiaro ed incontrovertibile che il soggetto contrattualizzato verrà utilizzato per le attività di progetto, unitamente ai time-sheet relativi a ciascuna delle mensilità oggetto di rendicontazione.
La rendicontazione avverrà sulla base del costo reale effettivamente sostenuto dal soggetto proponente previa esibizione della corrispondente documentazione giustificativa di spesa: i modelli F24 attestanti il relativo pagamento nelle modalità impartite dall’INPS, i time-sheets firmati dal lavoratore con evidenza delle attività svolte in attuazione del progetto, altro equivalente.
(La normativa di riferimento è il Decreto-legge 50/2017, convertito con Legge 96/2017 ed entrato in vigore il 24 giugno 2017, ulteriori chiarimenti sono disponibili nella Circolare INPS 107/2017 e sul sito web dell’INPS in ordine alle relative modalità di richiesta e attivazione).
10. Locazioni
I canoni di locazione sostenuti dal soggetto destinatario del sostegno pubblico del bando per l’acquisizione della disponibilità di spazi nuovi destinati in via esclusiva allo svolgimento delle attività di progetto è una spesa integralmente ammissibile per il relativo rimborso a valere sulle agevolazioni concesse.
La disponibilità di tali immobili/spazi, in tal caso, dovrà essere comprovata da contratti di locazione e/o concessione debitamente registrati da cui si evinca in modo esplicito l’utilizzo per le finalità connesse in via esclusiva all’attuazione delle attività del progetto selezionato per il finanziamento del bando.
Nel caso in cui le attività del progetto selezionato fossero svolte all’interno di spazi e/o immobili che alla data di avvio delle attività risultassero già nella disponibilità del soggetto destinatario del sostegno finanziario pubblico del bando in forza di un titolo di disponibilità (es. contratto di locazione, concessione) debitamente registrato, il relativo costo potrà essere imputato alle attività di progetto proporzionalmente alla quota degli spazi effettivamente impiegati per le attività di progetto e le la durata del relativo utilizzo.
L’imputazione dei predetti costi dovrà avvenire sulla base di un metodo di ribaltamento oggettivamente verificabile. A tale scopo, si fornisce qui di seguito un esempio applicativo.
A | Canone di locazione annuale come da contratto di locazione in essere | 12.000,00 € |
B | Superfice complessiva dell'immobile oggetto di locazione | 200 mq |
C = A/(B*365) | Costo/mq di un giorno di locazione | 0,16 € |
D | Superfice complessiva degli spazi utilizzati per lo svolgimento delle attività progettuali | 50 mq |
E | Durata delle attività progettuali che abbiano comportato l'utilizzo degli spazi di cui al punto precedente | 50 giorni |
F = C*(D*E | Quota parte del costo ribaltato sul budget di progetto | 410,96 € |
In nessun caso potranno essere imputati alle attività di progetto quote dei canoni di locazione o concessione della sede legale/operativa del soggetto titolare del progetto selezionato che risultino utilizzati per lo svolgimento di attività amministrative e/o comunque non direttamente riconducibili agli interventi/azioni a favore dei soggetti target cui il progetto rivolge la sua azione. La copertura di tali costi, infatti, trova ristoro all’interno della quota di spese generali e/o delle altre spese forfettarie riconosciute al destinatario del sostegno in ragione dell’opzione di rendicontazione selezionata all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, così come riportata all’interno dell’Accordo di finanziamento sottoscritto con il Comune di Venezia.
11. Utenze
Il rimborso delle utenze energetiche e/o degli altri costi ad esse assimilabili (es. canoni telefonici, collegamento ad internet) ove non direttamente e specificatamente ascrivibili allo svolgimento di attività/interventi specifici connessi con l’attuazione del progetto finanziato dal bando non costituisce spesa ammissibile per la relativa rendicontazione a valere sulle agevolazioni concesse.
Tali costi, infatti, al pari degli altri di funzionamento ordinario della struttura operativa del soggetto destinatario del sostegno finanziario pubblico del bando, trovano ristoro all’interno della quota di spese generali e/o delle altre spese forfettarie riconosciute al destinatario del sostegno in ragione dell’opzione di rendicontazione selezionata all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, così come riportata all’interno dell’Accordo di finanziamento sottoscritto con il Comune di Venezia.
12. In caso di fattura elettronica, posso allegare la copia di cortesia?
La fattura elettronica è un documento nativo digitale e in quanto tale non ha un corrispondente cartaceo.
La stampa di cortesia può avere differenti formati: quello estratto da protocollo di comunicazione con lo SDI, quello c.d. “ministeriale” o quello “semplificato” o addirittura altro formato utilizzato dall’associazione.
Quale che sia il formato utilizzato, il cartaceo resta sempre una nota di cortesia priva di alcuna validità fiscale; la stessa dovrà essere inserita nel fascicolo elettronico al solo fine di facilitare le attività di riscontro in sede di autocontrollo e controllo di I livello.
In occasione di un eventuale controllo in loco, il controllore potrà chiedere all’associazione destinataria del sostegno di mostrare le evidenze contabili della fattura elettronica in questione (es. registrazione in contabilità, registro IVA ove pertinente, libro inventari ove pertinente, accesso al cassetto fiscale dell’AdE o altro sistema di contabilizzazione delle fatture di acquisto/vendita per verificare gli estremi della fattura oggetto di verifica).
13. Dove va inserito il CUP nella fattura elettronica?
Il CUP ed il codice di progetto sono elementi che vanno obbligatoriamente riportati nelle fatture che si andranno a rendicontare. Andranno inseriti nel campo “Codice commessa o convenzione” o “CIG e CUP”, o altro equivalente a seconda del sistema di fatturazione utilizzato.
14. E’ possibile prevedere trofei o premi per partecipanti ad eventi sportivi?
Trofei e premi altro non sono che forniture di beni e in quanto tali sono costi ammissibili.
15. Si possono conferire incarichi professionali a soggetti senza partita IVA (es. compagnie teatrali, educatori, artisti)?
I soggetti senza partita IVA (che non svolgano attività commerciale in forma organizzata), in luogo della fattura possono comunque emettere ricevuta fiscale. Quest’ultima varrà quale valido titolo di spesa al posto della fattura, a condizione che il pagamento sia avvenuto comunque nelle modalità consentite dal bando.
PARTECIPAZIONE AL BANDO
1. Quali documenti devono essere presentati ai fini della dimostrazione dei requisiti di “Capacità tecnico operativa”?
- Copia dello Statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione.
- Descrizione, all’interno del modulo di domanda, delle principali esperienze pregresse maturate nell’ultimo triennio nella realizzazione di progetti e/o iniziative assimilabili a quelle oggetto della proposta progettuale candidata al sostegno finanziario del bando.
2. Durc irregolare: posso partecipare al Bando?
La partecipazione al bando è consentita anche ai soggetti proponenti che abbiano alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni una posizione previdenziale ed assicurativa non regolare (accertata dall’Amministrazione mediante il DURC on-line). La stessa dovrà in ogni caso essere regolarizzata al più tardi entro la data di sottoscrizione dell’accordo di finanziamento, pena la decadenza dalle stesse agevolazioni.
3. Come posso scegliere l’opzione semplificata di costo più adatta alla rendicontazione del mio progetto?
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L’opzione 1 – “Forfait 20% per costi di personale” è maggiormente indicata per quelle proposte progettuali a più elevata intensità di costi per l’acquisto di beni e servizi;
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L’opzione 2 – “Forfait 40% per costi ammissibili diversi da quelli del personale è maggiormente indicata per quelle proposte progettuali a più elevata intensità di costi del personale interno;
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L’opzione 3 – Forfait 15% per costi indiretti”, rendicontazione a costi reali, effettivamente sostenuti, è da considerarsi la soluzione ordinaria per l’attuazione dei progetti, da preferirsi in tutti i casi in cui non si prefigurino le fattispecie di cui alle precedenti opzioni.
4. Posso cambiare l’opzione scelta successivamente alla presentazione della domanda?
No. La scelta viene fatta al momento della presentazione della domanda e non potrà essere più cambiata durante l’intera attuazione del progetto.
5. Devo applicare la marca da bollo sulla domanda?
Si, tranne nei casi di esenzione (in caso di esenzione è necessario indicare gli estremi che autorizzano l’esenzione).
6. Che cosa è il “Quoziente 1720”: come calcolare il costo per l’impiego lordo da prendere a riferimento per il calcolo del costo medio orario per l’impiego?
Il quoziente 1720 costituisce una semplificazione introdotta dal Legislatore comunitario al fine di agevolare i destinatari nel calcolo del costo del personale interno impiegato nello svolgimento di attività progettuali. Consente di calcolare il costo del personale impiegato nell’attuazione di un progetto prendendo a riferimento il più recente costo lordo per l’impiego documento.
7. Come si calcola il quoziente?
Il quoziente 1720 permette di calcolare il costo del personale impiegato nelle attività progettuali sulla base di un costo medio orario standardizzato ottenuto dividendo i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per 1720 ore ("tempo lavorativo" annuo standard riconosciuto dalla Commissione europea), in luogo della valorizzazione delle spese del personale sulla base del costo effettivamente sostenuto durante il periodo di attuazione dell’operazione.
Il “Quoziente 1720” è calcolato secondo l’algoritmo di seguito riportato:
La valorizzazione del costo lordo dovrà essere effettuata mediante compilazione dell’apposito prospetto di cui all’Allegato 9.
8. Quali documenti devono essere presentati ai fini della dimostrazione dei requisiti di “Capacità finanziaria”?
- Copia dell’ultimo rendiconto finanziario di esercizio approvato da cui si evinca una situazione di avanzo o di pareggio;
- Ultimo estratto conto del soggetto proponente o altra documentazione bancaria equivalente che attesti la disponibilità di una riserva di cassa almeno pari al 50% del valore della quota minima di spesa per la quale è riconosciuta l’erogazione delle agevolazioni concesse a parziale ristoro dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (SAL). In caso di Associazione neocostituita tale documentazione sostituisce il rendiconto finanziario.
9. Come vengono erogate le agevolazioni?
Per i progetti della durata non superiore ai 6 mesi, l’erogazione delle agevolazioni concesse avviene previa rendicontazione a saldo del progetto agevolato. Per i progetti di durata superiore ai 6, i soggetti proponenti hanno la facoltà di richiedere l’erogazione delle agevolazioni in due quote, di cui la prima in corrispondenza di una rendicontazione di spesa pari ad almeno il 50% della spesa ammessa alle agevolazioni. In entrambi i casi, la rendicontazione a saldo dei progetti agevolati non potrà risultare inferiore al 75% del totale della spesa ammessa (così come indicata all’interno dell’accordo di finanziamento).
10. Ai fini della partecipazione al bando, l’Associazione proponente può presentare più progetti?
No. Ciascun concorrente può candidare UN SOLO progetto. Lo stesso progetto può essere candidato su due aree diverse.
11. L’Associazione proponente può partecipare come partner a progetti presentati da altre Assciazioni?
Si.
12. L’Associazione proponente può partecipare al Bando Welfare di Comunità avendo partecipato ad altri bandi pubblici?
Si. Purché l’associazione proponente non richieda un contributo per le medesime spese per le quali abbia già ricevuto un contributo pubblico.
13. L'allegato 5.1 va inviato assieme alla documentazione del bando?
Si. Come da Bando si evidenzia che l'allegato 5.1 (Tool per simulazione budget) va compilato ed inviato in formato Excel assieme all'allegato 5 (Scheda Budget).