Esposizione codice identificativo locazioni turistiche

Si avvisa che la sostituzione del codice CIR o del codice Locazione Turistica con il nuovo codice CIN non varia le indicazioni vigenti in tema di esposizione delle relative targhette, in quanto non si tratta di una forma di pubblicità bensì un obbligo derivante dall'aggiornamento della normativa in materia.

Disposizione del Direttore Servizi al Cittadino e Imprese (prot. n. 2020/28036 del 15/01/2020) ad oggetto "Esposizione del codice identificativo dell’alloggio in locazione turistica su una targa affissa all’ingresso ai sensi dell’art. 9 del Regolamento regionale n. 2 del 10 settembre 2019 – modalità di attuazione.":

1) trattandosi di targhe la cui esposizione è obbligatoria per legge e pertanto non soggetta all’imposta di pubblicità, non va presentata alcuna istanza o Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune ai sensi del vigente regolamento CIMP;

2) nell’ambito della città antica di Venezia e dell’estuario (laguna ed isole), le informazioni contenute nelle targhe identificative di dimensioni di 10 x 3 dovranno:
a) trovare spazio all’interno della pulsantiera dei campanelli già presente all’esterno di ciascun condominio riducendo la dimensione del carattere ed eventualmente riducendo all’acronimo L.T. la dicitura locazione turistica. In tali casi non si ritiene necessaria alcuna forma di autorizzazione preventiva ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42/2004 (tutela monumentale) né ai sensi della parte III (tutela paesaggistica);
b) nel caso non sia presente una pulsantiera, la targa deve essere installata in prossimità del campanello/citofono e dovrà essere in ottone, di dimensioni massime di cm. 6 x 3 con i caratteri di colore nero. In questo caso è necessaria l’autorizzazione preventiva ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 49/2004 e in particolare ex art. 49 comma 1 e comma 2 del medesimo d.lgs.;

3) nel caso in cui l’affissione della targa non avvenga in posizione conforme alle previsioni della voce A.23 dell’allegato A del D.P.R. n. 31/2017 ovvero nella collocazione consimile a ciò preordinata o nei casi di cumulo di pluralità di interventi, deve essere valutata dal Comune, d’intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia, la rilevanza paesaggistica.

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Ultimo aggiornamento: 16/10/2024 ore 10:25