Fabbricati rurali ad uso strumentale

pagina aggiornata al 24/04/2020


(cat.D/10 ed altre tipologie di fabbricati necessari allo svolgimento dell'attività agricola)

Come previsto dall'art. 1 comma 750 L. 27 dicembre 2019 n. 160, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,  comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

L'art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 prevede che, ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere di ruralità, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

  • alla protezione delle piante;
  • alla conservazione dei prodotti agricoli;
  • alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
  • all'allevamento e al ricovero degli animali;
  • all'agriturismo;
  • ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  • alle persone addette all'attività' di alpeggio in zona di montagna;
  • ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
  • alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  • all'esercizio dell'attività' agricola in maso chiuso.
I fabbricati rurali, e quelli che hanno perso i requisiti di ruralità, devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano. In particolare, per quelli già censiti al Catasto Terreni, il termine è scaduto il 30 novembre 2012.
 
Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento e non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti fabbricati:
 
  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati
  • serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale
  • vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni
  • manufatti isolati privi di copertura
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
In caso di mancato adempimento, il Comune chiede agli intestatari catastali di presentare la dichiarazione di aggiornamento e qualora gli stessi non vi provvedano, gli Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate procedono all'accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.

Nel caso di fabbricati iscritti catastalmente in categorie diverse da D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola), la caratteristica di ruralità di tali beni deve risultare dagli atti catastali.
L'articolo 13, comma 14-bis, D.L. 201/2011 demanda, ad un decreto ministeriale, le modalità di inserimento, negli atti catastali, della sussistenza del requisito della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali. Lo stesso articolo, fa salvi gli effetti delle domande di variazione presentate ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili anche dopo la scadenza dei termini originariamente fissati, purché presentate entro il 30 giugno 2012.
 
Pertanto, l'aliquota agevolata dello 0,1 per cento, può essere applicata:

  • per i fabbricati appartenenti alla categoria D/10;
  • per gli immobili per i quali, catastalmente, è stato riconosciuto il requisito di ruralità, ancorché classati in categorie catastali diverse dal D/10.
Per quest'ultima tipologia di immobili, nel caso in cui non sia presente nell'archivio catastale il requisito di ruralità e fino alla presentazione al Ufficio del Territorio (Catasto) di una variazione per il riconoscimento di tale requisito, il proprietario è tenuto a versare l'imposta secondo il regime ordinario.
 
I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino all'azzeramento. 
 
Per l'anno 2012, la prima rata deve essere versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base mentre la seconda rata deve essere versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal  pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi  fabbricati  e  ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

Per l'anno 2013, i Decreti Legge n. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, e n. 133/2013, hanno stabilito l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011.

Per conoscere l'aliquota deliberata dal Comune di Venezia, consulta la pagina dedicata a tale argomento.

L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Le disposizioni relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

 

Ultimo aggiornamento: 17/06/2020 ore 10:59