Fabbricati rurali ad uso strumentale
pagina aggiornata al 24/04/2020
(cat.D/10 ed altre tipologie di fabbricati necessari allo svolgimento dell'attività agricola)
L'art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993 prevede che, ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere di ruralità, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività' di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività' agricola in maso chiuso.
Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento e non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti fabbricati:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati
- serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni
- manufatti isolati privi di copertura
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
Nel caso di fabbricati iscritti catastalmente in categorie diverse da D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola), la caratteristica di ruralità di tali beni deve risultare dagli atti catastali.
L'articolo 13, comma 14-bis, D.L. 201/2011 demanda, ad un decreto ministeriale, le modalità di inserimento, negli atti catastali, della sussistenza del requisito della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali. Lo stesso articolo, fa salvi gli effetti delle domande di variazione presentate ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili anche dopo la scadenza dei termini originariamente fissati, purché presentate entro il 30 giugno 2012.
Pertanto, l'aliquota agevolata dello 0,1 per cento, può essere applicata:
- per i fabbricati appartenenti alla categoria D/10;
- per gli immobili per i quali, catastalmente, è stato riconosciuto il requisito di ruralità, ancorché classati in categorie catastali diverse dal D/10.
I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino all'azzeramento.
Per l'anno 2012, la prima rata deve essere versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base mentre la seconda rata deve essere versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
Per l'anno 2013, i Decreti Legge n. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, e n. 133/2013, hanno stabilito l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011.
Per conoscere l'aliquota deliberata dal Comune di Venezia, consulta la pagina dedicata a tale argomento.