Regolamento per il servizio pubblico di sandolo

Legge n° 21 del 15.12.1992; Legge Regionale n° 63 del 30.12.1993.
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 237 del 22/23.12.1994, esecutiva per decorso del termine il 17.03.1995; Consiglio Provinciale, deliberazione n° 29494/VII di verbale del 27.07.1995, esecutiva (a sensi dell'articolo 10, comma 1/a, Legge Regionale 63/93); ripubblicato all'Albo Municipale dal 05.10.1995 al 20.10.1995.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 05.05.1997, esecutiva l'11.07.1997; Consiglio Provinciale, deliberazione n. 4094/I di verbale del 02.10.1997; ripubblicato all'Albo Municipale dal 22.01.1998 al 06.02.1998.

 

INDICE

Art. 1 - Definizione del servizio
Art. 2 - Organi competenti
Art. 3 - Requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 4 - Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli
Art. 5 - Validità dell'autorizzazione
Art. 6 - Sostituzione alla guida
Art. 7 - Trasferibilità della licenza
Art. 8 - Bancali
Art.9 - Modalità di svolgimento del servizio
Art. 10 - Obblighi e norme comportamentali
Art. 11 - Dotazioni dei sandoli
Art. 12 - Divisa
Art. 13 - Passeggeri
Art. 14 - Servizio su riva pubblica
Art. 15 - Servizio notturno
Art. 16 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
Art. 17 - Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione
Art. 18 - Sanzioni amministrative e pecuniarie

Allegato 1 - Del certificato professionale
 

Ultimo aggiornamento: 01/03/2017 ore 16:13