Pertinenze dell'abitazione principale

 

Che cosa sono?

Si considerano pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente gli immobili classificati nella categoria catastale: 
  • C/6  autorimesse, box auto, posto auto, stalle, scuderie e rimesse;
  • C/2  magazzini e locali di deposito, cantine, mansarde e soffitte;
  • C/7  tettorie chiuse o aperte;
nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suddette, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, come previsto dall'articolo 1, comma 741, lettera b), Legge 160/2019. 
Questi immobili seguono il trattamento tributario dell’abitazione principale a cui sono collegati.
Per ulteriori informazioni sull’abitazione principale, si rinvia alla pagina del vocabolario IMU 2020 dedicata a tale argomento.
 

Quando è dovuta l’IMU per le pertinenze?

Nei seguenti casi:
  • per le pertinenze di abitazioni principali classificate in categoria catastale da A/2 a A/7 che eccedono il numero di una per categoria C/2, C/6, C/7, si  applica l’aliquota ordinaria prevista. In tal caso deve essere presentata la Dichiarazione IMU per indicare a quale unità pertinenziale viene applicata l’esenzione.

  • per le pertinenze di abitazioni principali classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9, si applica la rispettiva aliquota e detrazione deliberate dal Comune, come previsto dall’articolo1, comma 749, Legge 160/2019.

Ultimo aggiornamento: 02/08/2023 ore 13:16