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Riscossione coattiva
pagina costruita il 21/05/2020
Come previsto dall’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme richieste dal Comune con
l’avviso di accertamento, che acquista efficacia di
titolo esecutivo, la
riscossione coattiva è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, indicato nell’avviso suddetto.
Il soggetto legittimato procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.
Ultimo aggiornamento: 21/05/2020 ore 13:24