Vocabolario ICI - D
Vocabolario tributario D
Demanio - concessione
Detrazione
Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs n. 504/92, "dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 121.37 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente".
Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, cosi come previsto dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75.
È considerata altresì abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Dichiarazione ICI - Elenco casi più significativi di presentazione
La dichiarazione I.C.I. deve essere presentata, utilizzando gli appositi moduli approvati dal Ministero delle Finanze, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
I contribuenti sono tenuti a presentare la Dichiarazione ICI quando si verifica una delle seguenti condizioni:
- perdita o acquisizione del requisito di abitazione principale e di relative pertinenze;
- costituzione o perdita di un diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche per effetto di legge (es. art 540 cod. civ., diritto di abitazione spettante al coniuge superstite)
- perdita o acquisizione del diritto di esenzione o di esclusione;
- immobili di interesse storico o artistico;
- nuova costruzione o demolizione di fabbricati;
- fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili o di fatto inutilizzati;
- variazione delle caratteristiche dell'immobile (es. terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa, area fabbricabile sulla quale è stato ultimato un fabbricato, fabbricato la cui rendita catastale è variata a seguito di modifiche strutturali, acquisto o perdita della caratteristica di ruralità);
- compravendita o variazione di valore dell'area fabbricabile;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti a titolo principale;
- immobili oggetto di locazione finanziaria;
- immobili oggetto di concessione amministrativa su area demaniale;
- le parti comuni dell'edificio, indicate nell'art. 1117 del codice civile, accatastate in via autonoma (in caso di condominio la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore)
- immobili assegnati a soci di cooperativa edilizia;
- attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D;
- immobili posseduti da persone giuridiche interessate da fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;
- immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà);
- immobili oggetto di vendita all'asta giudiziaria o nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Vedi tabella riassuntiva "scadenze presentazione dichiarazione"