Vocabolario ICI - R

Vocabolario tributario R

 

 
 

Ravvedimento operoso


 
 

Regolamento ICI


 
 

Regolamento ICI aree fabbricabili

Regolamento ICI aree fabbricabili
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 186 del 16/11/98
 

 
 

Rendita presunta, definitiva e proposta

Immobili censiti e immobili classati. Le differenze tra rendita presunta, rendita definitiva e rendita proposta

È importante capire che un immobile urbano può essere accatastato ma non essere ancora censito; in altre parole il bene è stato denunciato al Catasto, ma il Catasto non ha ancora provveduto ad attribuire al bene i dati di classamento.
Cerchiamo qui di chiarire alcuni concetti:
1. come abbiamo visto un immobile urbano può essere accatastato ma non essere ancora censito;
2. un immobile non censito, pur se denunciato in catasto, non ha la rendita catastale definitiva;
3. se manca la rendita definitiva il contribuente è tenuto a (ed ha il diritto di) dichiarare, per l'immobile privo di rendita definitiva, una rendita presunta;
4. la rendita presunta è una dichiarazione di parte e deve essere calcolata in base alla rendita di fabbricati similari (art. 5 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504);
5. se un immobile ha già la rendita definitiva ma viene variato (presentando una denuncia di variazione in catasto) la rendita riferita alla situazione precedente non è più valida;
6. a questo proposito si tenga conto che nell'atto di acquisto di un fabbricato spesso il notaio indica il classamento catastale presente in atti anche se esso non è più valido in quanto superato da una denuncia di variazione;
7. attenzione: le rendite presunte fornite ai contribuenti dagli uffici finanziari in occasione dell'istituzione dell'ISI (imposta straordinaria sugli immobili del 1992) hanno un valore puramente indicativo anche se stampate su moduli recanti l'intestazione degli uffici finanziari stessi;
8. la rendita proposta: dal 15 luglio del 1996 è divenuta obbligatoria una nuova procedura di aggiornamento denominata DOCFA, che ai sensi del DM. 701/94consente al proprietario, con il supporto del tecnico professionista, di proporre il classamento e quindi la rendita catastale dell'unità immobiliare oggetto di accatastamento; il catasto ha tempo un anno per rettificare, se necessario, la rendita proposta.

NOTA BENE
Gli uffici catastali, negli ultimi anni, hanno attribuito la rendita definitiva alla maggior parte delle unità immobiliari che ne erano ancora prive; si consiglia quindi il cittadino non ancora in possesso della rendita definitiva di rivolgersi agli sportelli catastali.

Vuoi conoscere la tua rendita catastale?

Collegati al sito dell'Agenzia delle Entrate


 
 

Residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono considerare abitazione principale l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, ubicata nel territorio italiano, a condizione che questa non risulti locata, come previsto dall'art. 4/ter del D.L. n. 16/1993 convertito in L. 75/1993.

Tali soggetti sono tenuti a presentare la Dichiarazione Ministeriale ICI indicando se intendono avvalersi delle agevolazioni previste per l'abitazione principale e loro pertinenze.

Si precisa che, per il periodo d'imposta 2008-2011, a tali unità immobiliari non spetta l'esenzione dell'ICI.

Infatti, con la risoluzione 12/DF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiarisce che:
"la norma ha espressamente individuato gli immobili a cui deve essere riconosciuta l'esenzione e tra questi non sono ricomprese le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, per cui si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dal beneficio in questione".

Inoltre, la stessa risoluzione precisa che, a tali unità immobiliari continua ad essere riconosciuta la detrazione per abitazione principale sempre che i fabbricati non siano locati.

Per quanto riguarda il versamento dell'imposta, vai alla pagina FAQ ICI, Modalità di pagamento dei contribuenti residenti all'estero.


 
 

Ricorso giurisdizionale


 
 

Riduzione

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI: qual è la riduzione?

Sono quei fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all'uso per cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'imposta è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni e comunque non durante il periodo in cui siano in corso lavori per la conservazione, l'ammodernamento e il miglioramento degli edifici.
L'inagibilità o l'inabitabilità devono essere comunicate con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
 
Modulistica ICI


 
 

Rimborso

Il rimborso è il provvedimento con il quale si accertano gli importi indebitamente versati dal contribuente rispetto all'imposta dovuta. Il rimborso deve altresì essere richiesto presentando apposita istanza entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento.

Modulistica ICI
 
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi calcolati in base al tasso di interesse legale (solo Comune di Venezia) con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno del versamento.


 
 

Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposte, sanzioni e interessi non versate dal contribuene, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso d'accertamento, sono riscosse coattivamente tramite il Concessionario della riscossione.
Il titolo esecutivo (cartella di pagamento) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31/12 del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
 
Il Concessionario della riscossione notificherà quindi al contribuente la cartella di pagamento per la riscossione della somma dovuta.
La cartella di pagamento è predisposta dal concessionario su modello approvato dal Ministero delle Finanze.
Per il Comune di Venezia il concessionario della riscossione è "EQUITALIA POLIS S.p.A." - Via Torino, 164 - 30172 MESTRE - VE (ex Gest Line S.p.A.)


Ultimo aggiornamento: 19/12/2016 ore 13:59