Il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte di pubbliche amministrazioni, i siti web istituzionali devono contenere un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" comune a tutte le pubbliche amministrazioni, in cui si riportano dati, informazioni e documenti previsti ai sensi della normativa vigente.
In ottemperanza alle “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4.” Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (pubblicata in
G.U. 303 del 28.12.2019), si dà seguito alla pubblicazione dei pareri finali di competenza del Comune di Venezia.
rif. Punto 1.12 per quanto di competenza:
[…]
La Valutazione di Incidenza non inclusa nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i. condotta ai soli sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.
•Piani, Programmi, Progetti, Interventi, Attività, non sottoposti a procedure di VAS e VIA, rientrano nella sfera degli endoprocedimenti che debbono attenersi a quanto stabilito dalla L.241/90 in materia di partecipazione del pubblico interessato, al fine di conseguire l’atto finale di approvazione e la conseguente autorizzazione / concessione.
•I parere resi dall’Autorità competente per la VIncA, devono essere resi pubblici ai sensi del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che disciplina, tra l’altro, gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, la pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali e l’accesso civico a dati e documenti.
•Per quanto concerne il sopravvenuto Articolo 57, comma 2, della Legge 28 dicembre 2015, n.221, che prevede: “2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani”, è da considerare che lo stesso fa riferimento al solo aspetto della pubblicazione della iniziativa, e quindi non inficia gli altri commi dello stesso articolo 5, per i quali resta stabilito l’obbligo della Valutazione di Incidenza per i Progetti e Interventi. Pertanto, risulta non avere efficacia rispetto a quanto stabilito dalla L.241/90, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
In sintesi, quanto previsto dalla legge 241/90, dal D.lgs. 33/2013, dal D.lgs. 97/2016 e dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. disciplina e regolamenta, anche per la fase di screening, le modalità di partecipazione del pubblico inerenti le procedure di Valutazione di incidenza non ricomprese nelle procedure di VAS e/o VIA di cui al D.lgs 152/06 e s.m.i.
Valutazione di Incidenza – fase di Screening - Per i P/P/P/I/A, sottoposti a solo screening di incidenza, ma non ricompresi all’interno delle procedure di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i, la pubblicazione sul sito web dell’avvio del procedimento e della relativa documentazione è affidata alla discrezionalità dell’Autorità competente per la VIncA, in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di approfondimenti con i portatori di interesse.
Il livello minimo garantito deve essere in ogni caso la tempestiva pubblicazione del parere finale nella sezione trasparenza dell’Autorità competente o in una specifica sezione tematica del sito web, in ottemperanza al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.. Resta salva la possibilità di accesso agli atti e accesso alla giustizia (cfr. paragrafo Accesso agli atti e accesso alla giustizia).
Valutazione di Incidenza – Valutazione appropriata e fasi successive – Le Autorità competenti per la valutazione di incidenza si impegnano alla pubblicazione sui propri siti web, nella fase iniziale del procedimento, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa.
Il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 gg. a decorrere dal momento di pubblicazione online. In caso l’Autorità competente richieda integrazioni o venga modificata la proposta, i 30 gg. decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.
Nell’espressione del parere l’Autorità competente si impegna a valutare e a tenere adeguatamente conto dei risultati del processo di partecipazione del pubblico ed a fornire, mediante pubblicazione online, le informazioni sulla decisione adottata, il testo della decisione e/o dell’atto autorizzatorio, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda