Cambio di residenza

Il cambio di residenza è il trasferimento del luogo nel quale una persona stabilisce la propria abituale dimora; deve essere dichiarato dall'interessato o, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia. La dichiarazione va presentata all'ufficio Anagrafe del Comune. Il cambio di residenza può essere effettuato nei seguenti casi:
  • all'interno del Comune di Venezia
  • con provenienza da altro Comune
  • con provenienza dall'estero 

In caso di convivenza (casa di riposo, convitto, convento, caserma) la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal capo-convivenza (responsabile che dirige la convivenza), le cui generalità devono essere già state registrate presso l'ufficio anagrafe.

A chi si rivolge
  • cittadini italiani
  • cittadini appartenenti all'Unione Europea e del Regno Unito, rivolgendosi allo sportello dell'Ufficio Soggiorno Comunitari
  • cittadini appartenenti a Stato terzo (extra Unione Europea)
Cosa fare per
  • se hai cambiato abitazione nell’ambito del comune di Venezia, clicca qui
  • se hai cambiato residenza provenendo da un altro comune, clicca qui
  • se sei rientrato in Italia dall’estero (solo se sei un cittadino italiano iscritto all’AIRE), clicca qui
  • se sei cittadino di uno stato della comunità europea, clicca qui
  • in tutti gli altri casi la dichiarazione va presentata allo sportello dell'Anagrafe, previo appuntamento:
Per la dichiarazione resa a sportello è necessario presentarsi con la modulistica già compilata in tutte le sue parti e con le fotocopie della documentazione da allegare.
Allegati obbligatori: copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo
Modulistica: 
Quanto costa
Il servizio è completamente gratuito.
 
Quando si deve fare la dichiarazione 
Entro il termine massimo di 20 giorni dal verificarsi dell'evento
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.
 
Standard di qualità
  • intervallo di tempo dalla presentazione della dichiarazione alla registrazione del cambio di residenza (per cittadini italiani, stranieri e comunitari, comprese le convivenze anagrafiche) <= 2 giorni lavorativi

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Ultimo aggiornamento: 25/11/2024 ore 14:31