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IVA e imponibile della prestazione alberghiera
dal 19/05/2020
pagina aggiornata al 20/04/2021
L’imposta di soggiorno non concorre alla formazione della base imponibile della prestazione alberghiera e, conseguentemente, non è soggetta ad IVA.
Tale conclusione deriva dall’analisi:
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della risoluzione n. 501618 del 26/11/1975, pubblicata in riferimento alla previgente imposta di soggiorno, di cui al R.D.L. 1926/38;
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del parere dell’Agenzia delle Entrate rilasciato al Comune di Roma (nota n. 2010/179504) in merito al trattamento IVA del contributo di soggiorno, di cui all’articolo 14 D.L. n. 78/2010.
Si mettono a disposizione alcune risoluzioni del Ministero delle Finanze ancora attuali pur se emesse con riferimento alla vecchia imposta di soggiorno, nella pagina dedicata alla
Ultimo aggiornamento: 16/12/2021 ore 16:16