Fac-simile contratto

COMUNE DI VENEZIA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 2222 E SS. C.C.

Affidamento dell’incarico di rilevatore per l’indagine del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni - anno xxxx. Rilevazione Areale e Rilevazione da Lista. Periodo: dal xx al xx.
L'anno 202x il giorno xx del mese di xxxxxxxx in Venezia Mestre, presso la sede municipale di Via Palazzo 10, tra xxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi al cittadino, Protocollo e Archivio Generale in rappresentanza del COMUNE DI VENEZIA, d’ora innanzi il “Committente”, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia. Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia, Codice fiscale n: 00339370272, e il/la Sig/ra xxxxxxx, Codice Fiscale:xxxxxxxxxxxxxxxx, d’ora innanzi il “Rilevatore”, viene stipulato il presente contratto:

PREMESSO

a) che l’Istat con Circolare n.x Prot .n.xxxxxx  del xx/xx/xxxx ha dato avvio alle attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni edizione XXXX fornendo indicazioni in ordine alla strategia generale del Censimento, alle specifiche tecniche delle rilevazioni, alle fasi e al calendario delle attività previste per le rilevazioni censuarie del 202x;

b) che con determinazione P.D.D. n. xxx del xx/xx/xxxxx  è stato autorizzato l’affidamento dell’incarico di rilevatore per l’indagine di cui all’oggetto ai soggetti elencati, tra cui il Rilevatore in oggetto;

c) che il Rilevatore ha prodotto la dichiarazione, acquisita agli atti, con i dati relativi allo svolgimento di eventuali altri incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di altre attività professionali (dichiarazione del rilevatore ai sensi dell’art. 15, co. 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013);

d) che il Rilevatore ha prodotto la dichiarazione, acquisita agli atti, in merito a interessi finanziari e conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

e) che il Rilevatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, a norma del comma 3 dell’art. 2 del Codice medesimo, e che a tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha dato diffusione al presente decreto, pubblicando sul proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice medesimo;

f) che il Dirigente Responsabile, preso atto della dichiarazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, ha attestato l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d’interessi, a norma dell'art. 53, co. 14 D.Lgs. 165/2001;

TUTTO CIÒ PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto l’incarico di rilevatore per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno xxxx ed è inquadrabile come lavoro autonomo occasionale. Il Rilevatore pertanto, svolge la propria attività lavorativa in modo autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza coordinamento con l’attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione comunale.

2. La ricognizione del territorio e le interviste alle famiglie per la Rilevazione Areale e da Lista del Censimento anno xxxx, sono realizzate secondo le linee guida, tecnico-metodologiche, fornite da ISTAT.

ART. 3- ESECUZIONE DELL’OPERA

1. Il Rilevatore si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell’espletamento delle prestazioni descritte nell’art. 2, sino a compimento degli incarichi e degli adempimenti previsti nel presente contratto.

2. Il Rilevatore svolge l’attività tenendo conto che l’assolvimento dell’incarico richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale, all’interno del quale vige l’autonomia gestionale, funzionale al risultato da raggiungere, l’assenza di vincoli di orario ed un compenso variabile, privo del carattere della periodicità, determinato in funzione del servizio reso e della modalità di esecuzione della prestazione, come indicato all’art. 6 “Corrispettivi”;

3. E’ pertanto escluso che la rilevazione oggetto del presente contratto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art 61 del D.Lgs. 276/2003.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

1. ll contratto ha durata dal xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx e non è soggetto a rinnovazione tacita. La durata delle operazioni di raccolta dati sul campo per le rilevazioni Areale e da Lista è determinata dalla natura delle indagini, ma entro tale termine è irrilevante il tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione. La durata delle attività potrà subire delle variazioni sulla base di apposite disposizioni Istat. La formazione, erogata da Istat, è obbligatoria per lo svolgimento delle indagini e precede l’inizio delle attività.

2. L’apposizione del suddetto termine non costituisce motivo ostativo alla risoluzione anticipata del presente contratto secondo quanto stabilito ai successivi articoli 7 e 8.

ART. 5 - STRUMENTAZIONE

1. Il Rilevatore non impiega strumentazione del Committente, ma ha a disposizione un dispositivo mobile (tablet con SIM card) fornito da Istat, che dovrà essere restituito al termine dell’incarico. Il dispositivo è dotato applicativi utili alla conduzione delle interviste alle famiglie.

2. Per tutta la durata della rilevazione il rilevatore avrà la responsabilità in merito alla cura e alla custodia del dispositivo e sarà tenuto a rispondere in caso di furto o danneggiamento o altro danno dovuto ad incuria o negligenza.

3.In caso di malfunzionamento hardware e/o software il rilevatore si impegna a dare tempestiva comunicazione, mentre in caso di furto o smarrimento del dispositivo mobile, il rilevatore dovrà trasmettere l’originale della relativa denuncia effettuata presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore.

4. Il Committente, su richiesta di Istat, ha facoltà di richiedere anticipatamente il dispositivo mobile e si riserva comunque di risolvere il presente contratto prima della scadenza fissata, in caso di difforme utilizzazione del dispositivo mobile rispetto agli scopi previsti.

ART. 6 - CORRISPETTIVI

1. L’attività di rilevazione è svolta per conto dell’Istat che corrisponde, a tale scopo, al Comune di Venezia, un apposito contributo. Il compenso al rilevatore sarà commisurato al numero dei questionari/interviste effettuati, completi e conclusi in base alle modalità e alle quotazioni stabilite nella Circolare Istat n.x prot. xxxxxxx del xx/xx/xxxx. Il compenso verrà erogato al rilevatore dopo aver ricevuto il contributo Istat, nella misura corrisposta al Comune. I compensi indicati sono al lordo degli oneri fiscali.
Rilevazione Areale (A)

€ xx,00 a questionario: intervista “faccia a faccia” al domicilio della famiglia;
€ xx,00 a questionario: intervista “faccia a faccia” in altra sede;
€ x,00 euro per indirizzo verificato/inserito
€ x,00 euro per abitazione non occupata

Rilevazione da Lista (L)

€ xx,00 a questionario: intervista “faccia a faccia” al domicilio della famiglia;
€ xx,00 a questionario: intervista “faccia a faccia” in altra sede;
€ xx,00 a questionario: intervista telefonica

2. L’Istat riconosce altresì al Rilevatore un compenso di € xx,00 per lo svolgimento dell’intero percorso formativo.

3. I pagamenti dei compensi indicati al comma precedente saranno effettuati mediante bonifico, su presentazione di regolare notula e previo controllo da parte di Istat e del Committente del corretto svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto.

ART. 7 - OBBLIGHI ACCESSORI A CARICO DEL RILEVATORE

1. L’attività di rilevatore dovrà avvenire nel rispetto del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D.Lgs 101/18 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).

2. L’ufficio Comunale di Censimento del Comune di Venezia, in qualità di Responsabile del trattamento, autorizza il rilevatore al trattamento dei dati, con atto scritto, come specificato dall’art. 28 del Regolamento UE e dalla designazione di Istat di cui alla circolare Istat prot xxxxxxx n. x del xx/xx/xxxx. La citata autorizzazione costituisce parte integrante del presente contratto, in calce allo stesso.

3. L’attività del rilevatore dovrà avvenire nel rispetto del segreto d’ufficio degli addetti agli Uffici Statistica e del segreto statistico così come previsto dal D.Lgs 322/1989.

ART. 8 - RECESSO

1. Le parti possono recedere dal contratto a norma dell’art. 2237 del Codice Civile.

2. Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi al Rilevatore, la quale produrrà effetti dall’avvenuta conoscenza della stessa.

3. Qualora ricorrano gravi motivi o cause di forza maggiore, il recesso da parte del Committente avrà decorrenza immediata, senza necessità di alcun preavviso. Per gravi motivi si intendono:

a) gravi inadempienze contrattuali, rispetto agli obblighi assunti per effetto dell’incarico;

b) sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;

c) commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 della L. 55/90 e successive modificazioni.

4. Il Rilevatore può recedere dal contratto dando al Committente preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. In caso di mancato preavviso, il rilevatore sarà tenuto a corrispondere al Committente un indennizzo pari al 10% del compenso complessivo previsto per i questionari assegnati di cui sopra.

ART. 9 - RISOLUZIONE

1. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto nei casi previsti dall’art. 1456 del Codice Civile, mediante contestazione scritta all’altra parte e con le conseguenze anche risarcitorie previste dalla legge.

2. Costituisce causa specifica di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Rilevatore il fatto, assegnando un termine, non superiore a dieci giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

3. Quando l’esecuzione dell’incarico diventa impossibile, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Rilevatore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato.

ART. 10 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

1. L’Amministrazione e il Rilevatore si riservano la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto, in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le spese conseguenti all’eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione medesima.

2. L'Imposta di Bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto e sulle quietanze, viene stabilito essere a carico del Rilevatore.

ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.

Venezia, xxxxxxxxxx

firma del Committente firma del Rilevatore

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Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole e i patti contenuti negli articoli 2, 4, 7, 8, 9 del presente contratto e di approvli specificamente.

firma del Committente firma del Rilevatore

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Il presente contratto si compone di n. 8 (otto) facciate ed è assoggettato al pagamento dell’imposta di bollo a norma dell’art. 5 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e dell’ Allegato A del medesimo Decreto.

Ultimo aggiornamento: 30/05/2022 ore 12:42