Vocabolario TASI - D

Vocabolario tributario D

 

 

 
 

 

Detentore

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote annualmente determinate.
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

A seguito della legge n. 208/2015 dal 2016 l'occupante non è più soggetto al versamento della TASI nel caso in cui l'unità immobiliare risulti abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica nell'immobile) e non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 
Voce aggiornata il 22/04/2016
 
 
 
 
 

 

Detenzione temporanea

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
 
Per calcolare il periodo di detenzione si conteggia per intero il mese nel quale la detenzione si è protratta per almeno 15 giorni.
Nel caso di detenzione per più periodi, da parte dello stesso soggetto durante l'anno solare, i vari periodi vengono sommati e nel caso complessivamente raggiungano i 7 mesi (calcolati come sopra specificato) il detentore sarà soggetto al pagamento del 10% dell'intera imposta calcolata sull'immobile per il periodo di detenzione.

esempio 1: inquilino che detenga l'immobile per 9 mesi.
In questo caso l'inquilino dovrà versare i 9/12 del 10% dell'intera imposta calcolata sull'immobile mentre la restante parte dovrà essere versata dal proprietario.

esempio 2: inquilino che detenga l' immobile per 6 mesi (o meno).
In questo caso tutta l'imposta dovrà essere versata dal proprietario.

 
 
 
 
 

 

Detrazioni Tasi

Per l'anno 2014 sono state stabilite le seguenti detrazioni:

  • Dall’ imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze*, si detraggono 100 euro, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell’abitazione principale e delle pertinenze non superi i 400 euro.

  • Dall’ imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze*, si detraggono 50 euro, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell’abitazione principale e delle pertinenzesia maggiore di 400 euro e non superi gli 800 euro.

  • Dall’ imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze*, si detraggono 20 euro, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell’abitazione principale e delle pertinenze sia maggiore di 800 euro e non superi i 1.000 euro.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Le detrazioni previste per l’abitazione principale sono maggiorate di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 28 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro.

Nota bene:
La detrazione per i figli non si potrà applicare nel caso l'importo della rendita dell'abitazione principale nonchè le relative pertinenze*, sia maggiore di 1.000 euro.
Nel caso di genitori conviventi nell'abitazione principale, la maggiorazione per i figli spetta nella misura del 50% ciascuno.
La detrazione per abitazione principale non si applica ai soggetti utilizzatori/detentori dei fabbricati.

*Si intendono pertinenze solo le unità immobiliari classificate e classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (una per categoria).

 
 
 
 
 

 

Dichiarazione TASI

Con il Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, è stato modificato il termine di presentazione della dichiarazione TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o in cui si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, da parte dei soggetti passivi. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
 
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, andrà presentata altra dichiarazione entro il termine suddetto. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
 
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Per reperire il modello di dichiarazione, si rinvia alla sezione dedicata alla modulistica TASI.

Per la dichiarazione tardiva vai alla sezione del ravvedimento operoso dedicata a tale argomento.

 
voce aggiornata al 5 luglio 2019
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 05/07/2019 ore 13:10