Vocabolario TASI - D
Vocabolario tributario D
Detentore
L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote annualmente determinate.
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
A seguito della legge n. 208/2015 dal 2016 l'occupante non è più soggetto al versamento della TASI nel caso in cui l'unità immobiliare risulti abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica nell'immobile) e non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Detenzione temporanea
Per calcolare il periodo di detenzione si conteggia per intero il mese nel quale la detenzione si è protratta per almeno 15 giorni.
Nel caso di detenzione per più periodi, da parte dello stesso soggetto durante l'anno solare, i vari periodi vengono sommati e nel caso complessivamente raggiungano i 7 mesi (calcolati come sopra specificato) il detentore sarà soggetto al pagamento del 10% dell'intera imposta calcolata sull'immobile per il periodo di detenzione.
esempio 1: inquilino che detenga l'immobile per 9 mesi.
In questo caso l'inquilino dovrà versare i 9/12 del 10% dell'intera imposta calcolata sull'immobile mentre la restante parte dovrà essere versata dal proprietario.
esempio 2: inquilino che detenga l' immobile per 6 mesi (o meno).
In questo caso tutta l'imposta dovrà essere versata dal proprietario.
Detrazioni Tasi
Per l'anno 2014 sono state stabilite le seguenti detrazioni:
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Dall’ imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze*, si detraggono 100 euro, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell’abitazione principale e delle pertinenze non superi i 400 euro.
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Dall’ imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze*, si detraggono 50 euro, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell’abitazione principale e delle pertinenzesia maggiore di 400 euro e non superi gli 800 euro.
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Dall’ imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze*, si detraggono 20 euro, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell’abitazione principale e delle pertinenze sia maggiore di 800 euro e non superi i 1.000 euro.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Le detrazioni previste per l’abitazione principale sono maggiorate di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 28 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro.
Nota bene:
La detrazione per i figli non si potrà applicare nel caso l'importo della rendita dell'abitazione principale nonchè le relative pertinenze*, sia maggiore di 1.000 euro.
Nel caso di genitori conviventi nell'abitazione principale, la maggiorazione per i figli spetta nella misura del 50% ciascuno.
La detrazione per abitazione principale non si applica ai soggetti utilizzatori/detentori dei fabbricati.
*Si intendono pertinenze solo le unità immobiliari classificate e classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (una per categoria).
Dichiarazione TASI
Per reperire il modello di dichiarazione, si rinvia alla sezione dedicata alla modulistica TASI.
Per la dichiarazione tardiva vai alla sezione del ravvedimento operoso dedicata a tale argomento.