Accesso civico semplice

L'accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 1, del D. Lgs n.33/2013) è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza. Pertanto con tale diritto il privato può chiedere al Comune di Venezia di pubblicare i dati, i documenti, gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, rispetto ai quali il Comune non abbia provveduto alla dovuta pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; non deve essere motivata; è gratuita e va presentata al Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione e della Trasparenza del Comune di Venezia, nel modo seguente:

Il Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione e della Trasparenza del Comune di Venezia dovrà concludere il procedimento di accesso civico entro 30 giorni dalla presentazione da parte del privato.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: Dott.ssa Silvia Asteria
Recapiti telefonici: 0412748505-8079 (Servizio Tutela Dati Personali e Trasparenza);
E_mail:trasparenza@comune.venezia.it

Ultimo aggiornamento: 27/11/2024 ore 10:41