Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato contenente i dati ed i documenti ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2,del D. Lgs n. 33/2013), è un nuovo diritto riconosciuto a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. lgs. n. 33/2013 (Normattiva), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art.5-bis dello stesso D. Lgs. n. 33/2013.

Chi può presentare istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013?
L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano residente nel territorio dello Stato.

È necessario motivare l’istanza di accesso civico?
Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso civico

A chi deve essere indirizzata l’istanza di accesso civico?
L'istanza va presentata, alternativamente, all'ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni oppure all'ufficio relazioni con il pubblico

Cosa si deve indicare nell’istanza?
È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desiderano richiedere. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Bisogna pagare per poter effettuare l’accesso civico?
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Comune di Venezia per la riproduzione su supporti materiali.

Quali sono i termini procedurali dell’accesso civico?
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, il Servizio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame al Responsabile di Prevenzione della Corruzione o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.
Il Servizio titolare del dato, destinatario dell’istanza di accesso civico è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, stabiliti dall’articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

Come presentare l’istanza di accesso civico?
L'istanza è presentata compilando il seguente modello da presentare all' Ufficio che detiene il documento o l'informazione oppure all'Ufficio Relazioni con il Pubblico:

 
 

Modalità alternative di presentazione della domanda
L’istanza può essere alternativamente trasmessa per via telematica nel rispetto dei seguenti requisiti e condizioni:
a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
b) l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
d) trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
L'istanza può essere altresì presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente all'Ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni oggetto della richiesta, mediante consegna all'Ufficio Protocollo del Comune; laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Quali sono i rimedi nel caso di diniego o mancata risposta da parte dell'amministrazione?

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni indicato dall'art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento (venti giorni) da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono sospesi.

In alternativa, alla richiesta di riesame, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale che nel caso del Comune di Venezia è il difensore civico regionale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche al Comune di Venezia. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se egli ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo al Comune di Venezia. Se il Comune di Venezia non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito.

Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013), il difensore civico provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine (trenta giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del difensore civico sono sospesi.

Si può impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Quali sono i rimedi nel caso di mancato o parziale accoglimento delle osservazioni da parte dei controinteressati?

In caso di mancato o parziale accoglimento delle osservazioni presentate dai controinteressati, questi possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se le osservazioni non accolte riguardavano la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine (venti giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono sospesi.

In alternativa, alla richiesta di riesame, il controinteressato può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale che nel caso del Comune di Venezia è il difensore civico regionale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche al Comune di Venezia. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se egli ritiene illegittimo il provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, ne debba informare il controinteressato e comunicarlo al Comune di Venezia. Se il Comune di Venezia non conferma il mancato o parziale accoglimento delle osservazioni del controinteressato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso civico è negato.

Se le osservazioni non accolte riguardavano la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013), il difensore civico provvede sentito il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine (trenta giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del difensore civico sono sospesi.

Si può impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

Ultimo aggiornamento: 27/11/2024 ore 10:43