Regolamentazione dei gruppi turistici accompagnati
A partire dal 1° agosto 2024, nel Centro Storico di Venezia e nelle isole di Murano, Burano e Torcello, entra in vigore la regolamentazione dei gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori, come deliberato dal Consiglio Comunale (DCC n. 6/2024 del 1 febbraio 2024).
Il Regolamento di Polizia e sicurezza urbana, all'articolo 71-bis, stabilisce le nuove modalità di conduzione delle visite per i gruppi accompagnati, al fine di rispondere alle esigenze di tutela della tranquillità dei residenti e di mobilità pedonale nonché per contrastare i fenomeni di esercizio abusivo delle professioni turistiche.
Il numero dei componenti dei gruppi accompagnati non può superare le 25 persone, ovvero la metà dei passeggeri di un pullman turistico. Non rientrano nel conteggio i bambini fino a due anni d'età. Vietato anche l’uso di altoparlanti che possano generare confusione e disturbo.
Non è ammesso lo stazionamento del gruppo di visitatori accompagnati in luoghi in cui si arrechi evidente intralcio alla circolazione del flusso pedonale, in particolare sui ponti e sulle rampe di accesso ai ponti medesimi, riservate ai portatori di handicap.
Nel caso in cui in uno stesso luogo vi siano più gruppi di visita, è fatto obbligo alla guida e/o all'accompagnatore comunque individuato, successivamente sopraggiunto, di far stazionare il proprio gruppo distanziato dagli altri gruppi ad una distanza tale da non arrecare evidente intralcio alla circolazione del flusso pedonale.
La limitazione non si applica ai gruppi composti da studenti, di ogni ordine e grado, in visita o viaggio d'istruzione e nelle operazioni di imbarco e sbarco dai mezzi terrestri e nautici e nel caso di informazioni fornite a bordo.
FAQs - Frequently Asked Questions
- Cosa si intende per "altri soggetti comunque individuati come riferimento della visita per il gruppo"?
- Quali soggetti rientrano nel conteggio della limitazione pari a 25 persone? Quali soggetti sono invece esclusi?
- In quali casi la limitazione numerica pari a 25 persone dei soggetti che compongono il gruppo di visitatori non si applica?
- Nel caso in cui in uno stesso luogo vi siano più gruppi in visita, anche in movimento/transito, che distanza devono mantenere tra loro detti gruppi?
- Nel caso in cui vi siano più gruppi di visita presso gli stazi delle gondole, in attesa di imbarco, che distanza devono mantenere tra loro detti gruppi?
- In quale caso è previsto l'obbligo dell'uso degli auricolari?
- Qual è l'ambito di applicazione della regolamentazione dei gruppi accompagnati?
- La regolamentazione dei gruppi accompagnati prevede fasce orarie di disapplicazione?
Qualsiasi persona che accompagni un gruppo di 25 persone che si configuri come capogruppo ovvero che nell'esercizio di fatto assume un comportamento tale da essere assimilabile al soggetto referente del gruppo.
I soggetti che rientrano nel conteggio sono i componenti del gruppo di visitatori; da questo conteggio viene esclusa la guida turistica o l'accompagnatore o altro soggetto comunque individuato, se questi ultimi sono in numero massimo di uno per gruppo.
Non rientrano nel conteggio delle 25 persone i bambini fino ai due anni di età.
Tale limitazione non si applica al gruppo composto da studenti, di ogni ordine e grado, in viaggio o visita di istruzione. Tale limitazione non si applica altresì alle mere operazioni di imbarco e sbarco da mezzi terrestri o nautici, che devono effettuarsi nelle immediate vicinanze dei mezzi, e alle informazioni fornite a bordo dei mezzi stessi.
Nel caso in cui in uno stesso luogo vi siano più gruppi in visita, è fatto obbligo garantire tra i gruppi una distanza tale da non arrecare evidente intralcio alla circolazione del flusso pedonale.
Non è consentito a una guida turistica o a un accompagnatore, o a un altro soggetto comunque individuato, condurre più di un gruppo di visitatori, neanche se distanziati.
È fatto obbligo garantire tra i gruppi una distanza tale da non arrecare evidente intralcio alla circolazione del flusso pedonale.
6. In quale caso è previsto l'obbligo dell'uso degli auricolari?
L'obbligo dell'uso degli auricolari è previsto nel caso in cui il gruppo di visitatori sia composto da più di 10 persone e sia condotto da una guida turistica. Tale obbligo non si applica ai gruppi di studenti, di ogni ordine e grado, in viaggio o visita di istruzione.
Nel caso in cui il gruppo di visitatori sia composto da più di 10 persone e sia condotto da un accompagnatore, non vi è l'obbligo dell'uso di auricolari essendo escluso che l'accompagnatore turistico possa esercitare le funzioni proprie della guida turistica; qualora esercitasse tali funzioni con più di 10 persone verrà comminata una sanzione per l'esercizio non autorizzato dell'attività e una per il mancato uso degli auricolari. Tali sanzioni proteggono infatti beni giuridici diversi: la tutela del consumatore e della concorrenza e il disturbo della quiete pubblica nella sua accezione amministrativa.
7. Qual è l'ambito di applicazione della regolamentazione dei gruppi accompagnati?
L'ambito di applicazione corrisponde al centro storico di Venezia e alle isole di Murano, Burano e Torcello. Di conseguenza, per le soste alle Isole (Murano, Burano e Torcello), si dovrà prevedere un secondo accompagnatore qualora si debbano accompagnare i gruppi nelle isole predette.
8. La regolamentazione dei gruppi accompagnati prevede fasce orarie di disapplicazione?
La regolamentazione dei gruppi accompagnati, così come normata dall'art. 71-bis del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, non prevede alcuna fascia oraria di disapplicazione.