Modalità di presentazione del ricorso
Ricorso al Prefetto di Venezia (art. 203 CDS)
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direttamente accedendo alla piattaforma Dime (clicca qui per accedere) oppureutilizzando il seguente fac simile a mezzo
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posta elettronica certificata all’indirizzo comandopl@pec.comune.venezia.it
- Raccomandata RR
- consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Venezia: per informazioni su sedi e orari vedi link.
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Il Prefetto, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina la somma dovuta (che è sempre pari al doppio del minimo) e ne ingiunge il pagamento con apposita ordinanza. Nel caso in cui invece non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione. Le ordinanze (ingiunzione o archiviazione) saranno notificate agli interessati con l'addebito delle spese di notifica.
Ricorso al Giudice di Pace (art. 204 bis CDS)
In alternativa alla presentazione del ricorso al Prefetto e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione al Codice della Strada,gli interessati (trasgressore o l'obbligato in solido) possono proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione (ricorso in sede giurisdizionale). Il deposito del ricorso va effettuato direttamente presso la cancelleria del Giudice di Pace.