vocabolario IMU - C
Argomenti trattati:
- Calcolo IMU
- Cartella di pagamento
- Cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)
- Classamento
- Codice tributo
- Coefficienti di aggiornamento per fabbricati D
- Comodato
- Conciliazione giudiziale
- Condominio - Parti comuni
- Coniuge assegnatario
- Consistenza catastale
- Cooperative edilizie
Cartella di pagamento
Le somme liquidate dal Comune per imposte, sanzioni e interessi non versate dal contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso d'accertamento, sono riscosse coattivamente tramite Concessionario della riscossione.
Il ruolo coattivo deve essere formato e reso esecutivo (dal funzionario responsabile del tributo) non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivoa quello in cui l'avviso d'accertamento è stato notificato al contribuente.
Il Concessionario della riscossione notificherà quindi al contribuente la cartella di pagamento per la riscossione della somma dovuta (a tal fine si ricorda che l'ambito di competenza degli agenti della riscossione è provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore).
La cartella di pagamento è predisposta dal concessionario su modello approvato dal Ministero delle Finanze.
In generale la cartella esattoriale puo' essere contestata soltanto per viziformali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell'atto precedente.
Cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)
Classamento
Ai dati identificativi il catasto associa il classamento dell'unità immobiliare; il classamento consiste nell'attribuire a ciascuna unità alcuni dati che, in definitiva, ne determinano il valore fiscale. Il classamento è così composto:
- Categoria: Ad ogni tipologia e destinazione d'uso dei beni immobili corrisponde una diversa categoria che viene espressa da una sigla; ad esempio ad un'abitazione può esser assegnata la categoria A/2, A/3, A/7, ecc.; i garage corrispondono alla categoria C/6; i magazzini corrispondono alla categoria C/2, ecc
-
Classe: Ogni categoria catastale è suddivisa in più classi di merito che riflettono il diverso pregio di unità che appartengono alla stessa categoria ma, o per caratteristiche proprie o a causa della diversa ubicazione, possono essere valutate in misura diversa; si prendano ad esempio due negozi simili della stessa metratura, ma ubicati in zone diverse:
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il negozio che si trova in centro avrà più valore (e quindi una classe più alta) del negozio periferico, ma per entrambi la categoria catastale sarà C/1;
-
ad ogni classe corrisponde una diversa tariffa: più alto è il numero della classe, maggiore è la tariffa.
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Consistenza: La consistenza è un dato quantitativo che esprime "la grandezza" del bene immobile:
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le abitazioni vengono "misurate" a vani catastali, arrotondati al mezzo vano: si tenga presente che i vani catastali non corrispondono ai vani fisici ma sono frutto di un calcolo complesso;
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gli immobili a destinazione commerciale (negozi, garage, magazzini, ecc.) vengono misurati a metri quadrati;
-
gli immobili ad uso collettivo (scuole, uffici pubblici, biblioteche, ecc.) vengono misurati in metri cubi.
-
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Rendita: La rendita catastale, espressa in Euro, corrisponde al reddito annuo ritraibile dall'immobile al netto delle spese eventuali e al lordo delle imposte; per gli immobili ordinari essa viene calcolata moltiplicando la consistenza per la tariffa d'estimo corrispondente alla categoria e alla classe del bene.
-
Tariffe d'estimo: Le tariffe d'estimo esprimono la valutazione delle unità immobiliari per unità di consistenza (vano per le categorie del gruppo A, metro cubo per le categorie del gruppo B, metro quadrato per le unità del gruppo C) e sono:
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distinte per categoria e per classe;
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diverse per ciascuna Zona Censuaria.
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-
Zona Censuaria: Il Comune di Venezia è diviso in nove zone censuarie, ad ognuna delle quali corrisponde un diverso quadro tariffario; questo significa che per la stessa categoria e classe ci sono tariffe (e quindi rendite) diverse a seconda della zona censuaria di appartenenza. Di seguito, la tabella con le zone censuarie con l'indicazione del territorio di riferimento:
zona censuaria
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denominazione e descrizione
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1^
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Centro storico (i sei Sestieri, Sant'Elena esclusa)
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2^
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Sant'Elena
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3^
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Giudecca
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4^
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Lido
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5^
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Marghera
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6^
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Murano (isola di Murano con Sant'Erasmo e Vignole)
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7^
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Burano (comprende l'isola di Burano, Torcello e il litorale del Cavallino)
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8^
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Pellestrina e isole minori (tutte le isole minori dell'intera laguna)
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9^
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Mestre e terraferma (tutta la terraferma veneziana eccetto Marghera)
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abitazione: Comune di Venezia sezione Mestre - Zona Censuaria 9^ - Categoria A/3 - classe 5^ - vani 6,5 - RC (rendita catastale) Euro 761,67
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garage: Comune di Venezia sezione Mestre - Zona Censuaria 9^ - Categoria C/6 - classe 7^ - mq 14 - RC (rendita catastale) Euro 124,32
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abitazione: Comune di Venezia sezione Mestre - Zona Censuaria 9^ - consistenza vani 6,5 x Euro 117,18 (tariffa A/3 classe 5^) = RC Euro 761,67
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garage: Comune di Venezia sezione Mestre - Zona Censuaria 9^ - consistenza mq 14 x Euro 8,88 (tariffa C/6 classe 7^) = RC Euro 124,32
Per cui, continuando con l'esempio precedente, avremo come valore catastale imponibile:
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abitazione: Rendita Catastale Euro 761,67 x coefficiente 160 = valore Euro 121.867,20 *
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garage: Rendita Catastale Euro 124,32 x coefficiente 160 = valore Euro 19.891,20*
Codice tributo
Dal 1/1/2013 i codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:
codice tributo
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descrizione
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3912
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abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il COMUNE)
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3913
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fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il COMUNE)
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3914
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terreni (destinatario il COMUNE)
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3916
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aree fabbricabili (destinatario il COMUNE)
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3918
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altri fabbricati (destinatario il COMUNE)
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3925
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immobili ad uso produttivo cat. D (destinatario lo STATO)
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3930
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immobili ad uso produttivo cat. D (destinatario il COMUNE)
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3923
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interessi da accertamento (destinatario il COMUNE)
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3924
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sanzioni da accertamento (destinatario il COMUNE)
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Anno 2012
Per conoscere i codici tributo per l'anno 2012 consulta i documenti di seguito riportati:
Coefficienti di aggiornamento per fabbricati D
Comodato
Codice civile: Art. 1803
Il comodato non è equiparabile al:
Agevolazione statale
-
il soggetto passivo possieda un solo immobile in Italia e sia residente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
-
il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;
-
il contratto di comodato sia registrato;
-
il soggetto passivo possieda al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
-
il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;
-
il contratto di comodato sia registrato;
-
l’immobile non concesso in comodato, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9, sia abitazione principale del proprietario.
Nel caso in cui un fabbricato concesso in comodato risultasse anche storico, la riduzione del 50% della base imponibile è cumulabile con quella prevista per gli immobili storici; quindi la riduzione spettante ammonta al 75% della base imponibile.
Precisazioni:
Diverso invece è il caso di un soggetto che possiede oltre ai due fabbricati previsti dalla legge (abitazione principale + abitazione concessa in comodato), un’abitazione rurale ad uso strumentale adibita ad abitazione dei dipendenti. In tal caso l’agevolazione spetta comunque.
Sull’argomento si è espresso il Ministero dell’Economia e Finanze con risoluzione n. 1/2016 pubblicata nella normativa IMU.
Per avvalersi dell’agevolazione statale, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalla legge. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell'imposta.
Per l'anno 2016 la dichiarazione andrà presentata entro giugno 2017 con le modalità che verranno emesse dall'amministrazione finanziaria. Al momento non è possibile utilizzare la procedura informatizzata poiché potrebbe non essere conforme alle suddette istruzioni.
Aliquota comunale
Per avvalersi dell’aliquota comunale, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti, presentando l'autocertificazione IMU entro il termine previsto per la dichiarazione IMU. L'autocertificazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell'imposta.
Argomenti correlati:
Conciliazione giudiziale
Condominio - Parti comuni
Coniuge assegnatario
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Consistenza catastale
La consistenza è un dato quantitativo che esprime "la grandezza" del bene immobile.
Le abitazione vengono "misurate" a vani catastali, arrotondati al mezzo vano: si tenga presente che i vani catastali non corrispondono ai vani fisici ma sono frutto di un calcolo complesso; gli immobili a destinazione commerciale (negozi, garage, magazzini, ecc.) vengono misurati a metri quadrati; gli immobili ad uso collettivo (scuole, uffici pubblici, biblioteche, ecc.) vengono misurati in metri cubi.
Cooperative edilizie
PROPRIETA' INDIVISA:
Per l'anno 2013, i Decreti Legge n. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, e n. 133/2013, hanno stabilito che non è dovuta l'IMU per tale annualità.
Dal 2014, non si applica l'IMU per tale tipologia di immobili come stabilito dalla Legge 147/2013.
PROPRIETA' DIVISA O INDIVIDUALE:
Il socio assegnatario dal momento in cui destinerà l'immobile a propria abitazione principale (normalmente la data di residenza) avrà diritto alle agevolazioni previste per abitazione principale.
Il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalla legge.
Riferimenti giurisprudenziali: cass. 22570/2004, cass. 18294/2004, cass. 16751/2004, CTR Lazio 74/21/06
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