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ART. 7 COMPETENZE E RESPONSABILITA' DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLA RETE IDRAULICA MINORE
1. La conservazione, protezione, buona manutenzione, tenuta in efficienza e esercizio della rete idraulica minore e delle opere che la compongono, è funzionale alla riduzione del rischio idraulico di tutta la terraferma del Comune di Venezia, e compete agli “obbligati”...
2. Sulla rete idraulica minore gli “obbligati”, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni previste agli artt. 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 del regio decreto n. 368 del 1904 e s.m.i. e al regio decreto n. 523 del 1904 art. 96.
3. Ai proprietari, possessori, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi, scoli o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che i medesimi siano tenuti in modo tale da evitare la rovina delle sponde, che siano costantemente sgombri in maniera che anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
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Art. 8 PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI FOSSI, SCOLI E CANALI STRADALI
1. Gli “obbligati” nei confronti di fondi adiacenti le strade devono, ai sensi del codice della strada, impedire l’espansione delle acque sulle medesime strade e impedire ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.
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4. Sulla rete idraulica minore, i proprietari, possessori, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni in adiacenza a strade pubbliche e/o di uso pubblico compresi nella terraferma del Comune di Venezia sono assoggettati agli obblighi e alle disposizioni previste agli artt. 15, 16, 22, 25, 26, 27, 31, 32, 33 del codice della strada e agli artt. 26, 44, 45, 46, 60, 66, 70, 71 del suo regolamento.