Manutenzione

 

Art. 7 COMPETENZE E RESPONSABILITA' DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLA RETE IDRAULICA MINORE

7. Fatte salve le operazioni soggette alle norme in materia di condizionalità, di salvaguardia, tutela paesaggistico ambientale, naturalistica e di buona pratica agronomica opportunamente autorizzate, gli “obbligati”, ciascuno per il loro tratto di competenza o del quale sono frontisti, sono solidamente responsabili al compimento delle seguenti operazioni:

a) tenere sempre bene espurgati nel fondo fossi, scoli, canali, e sistemati nelle sponde tutti i corpi idrici superficiali della rete idraulica minore, che circondano, dividono o attraversano i loro terreni, le luci dei ponti di accesso ai fondi, gli sbocchi di scolo nei collettori;

[...]

c) rasare per lo meno due volte all’anno, entro l’inizio del mese di marzo e dopo il 15 di luglio non oltre la fine di settembre, tutte le erbe che nascono sulle sponde e sul fondo di detti fossi, scoli canali e raccoglierle, tenendo conto del rispetto della stagionalità delle nidificazioni delle specie aviarie del territorio;

d) mantenere espurgate e sempre in stato di efficienza le chiaviche e le paratoie, le valvole a clapet, le bocche, gli sfiori, le opere, i manufatti della rete e i suoi tratti tombinati;

[…]

f) tagliare e asportare i rami delle piante o le siepi vive, poste nei fondi limitrofi ai corsi d’acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio o ingombro al transito;

g) mantenere in buono stato di conservazione le luci e i fondi di ponti e di tombinamenti, per tutta la lunghezza della proprietà, le griglie, le porte a vento e le altre opere d’arte d’uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla loro pulizia e espurgo al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

h) lasciare al personale e ai mezzi del Consorzio di Bonifica il libero passaggio sulle sponde dei fossati senza diritto di rivalsa;

[…]

 

Art. 8 PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI FOSSI, SCOLI E CANALI STRADALI

3. I frontisti delle strade vicinali, a uso pubblico e pubbliche, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna, in modo da volgere l’aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi e ai fossi. Dette capezzagne devono essere di larghezza adeguata al passaggio dei mezzi che vi transitano e le lavorano.

4. Sulla rete idraulica minore, i proprietari, possessori, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni in adiacenza a strade pubbliche e/o di uso pubblico compresi nella terraferma del Comune di Venezia sono assoggettati agli obblighi e alle disposizioni previste agli artt. 15, 16, 22, 25, 26, 27, 31, 32, 33 del codice della strada e agli artt. 26, 44, 45, 46, 60, 66, 70, 71 del suo regolamento.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2020 ore 10:35