Mai i rifiuti nei fossi

Art. 6 DIVIETI E OBBLIGHI LUNGO LA RETE IDRAULICA MINORE E SULLE OPERE CHE LA COMPONGONO

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9. E’ vietato ingombrare l’alveo di fossi, scoli, canali, corsi d’acqua e di corpi idrici della rete idraulica minore, con terra, legno, pietre, erbe, arbusti, rifiuti o materiali di qualsiasi tipo e specie.

19. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice civile, al codice della strada, al suo regolamento e alla norma tecnica.

20. Per le violazioni delle succitate disposizioni, si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento, oltre alle eventuali sanzioni per la violazione di altre norme e regolamenti.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2020 ore 10:36