Modalità di calcolo IMU
Come si calcola l'imposta?
Calcolo per i fabbricati:
- la base del calcolo è la rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta
- la rendita va aumentata del 5% (art. 3 comma 48 Legge n. 662/96)
- all’importo ottenuto va applicato un moltiplicatore che varia a seconda della categoria catastale dell’immobile (comma 745 dell’art. 1 della L. 160/2019), reperibile nella pagina del vocabolario IMU 2020 dedicata alla base imponibile e si ottiene così il valore del fabbricato
- al valore dell’immobile si applica, sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto passivo, una delle aliquote deliberate annualmente dal Comune e si ottiene così l'imposta annua
- l'imposta da pagare è invece quella ottenuta applicando:
- la percentuale di possesso
- i mesi di possesso
- l’eventuale riduzione spettante
- l’eventuale detrazione
Calcolo per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D", privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati:
- Il valore imponibile per questa tipologia di immobili è quello determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per reperire i coefficienti di aggiornamento, si rinvia alla pagina del vocabolario IMU 2020 dedicata agli immobili con cat. catastale D
- al suddetto valore si applica l'aliquota prevista annualmente dal Comune e si ottiene l'imposta annua
- l'imposta da pagare è invece quella ottenuta applicando:
- la percentuale di possesso
- i mesi di possesso
Calcolo per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati:
- La base del calcolo è il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta
- il reddito va aumentato del 25% (art. 3, comma 51, Legge n. 662/96)
- all’importo ottenuto va applicato un moltiplicatore (comma 746 dell’art. 1 della L. 160/2019), reperire nella pagina del vocabolario IMU 2020 dedicata alla base imponibile e si ottiene il valore del terreno
- al suddetto valore si applica l'aliquota prevista annualmente dal Comune e si ottiene l'imposta annua
- l'imposta da pagare è invece quella ottenuta applicando:
- la percentuale di possesso
- i mesi di possesso
Calcolo per le aree fabbricabili:
- Il valore imponibile dell’area fabbricabile è dato dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici e deve tenere conto di tutti gli elementi che possono modificarne il valore:
- zona territoriale,
- ubicazione,
- indice di edificabilità,
- destinazione d'uso,
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per maggiori chiarimenti sull’argomento si rimanda alla pagina del vocabolario IMU 2020 dedicata alla base imponibile.
- al valore imponibile si applica l'aliquota deliberata annualmente dal Comune e si ottiene l'imposta annua
- l'imposta da pagare è invece quella che tiene conto:
- della percentuale di possesso
- dei mesi di possesso
Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo dell'IMU
Esempio 1:
1.000,00 x 1,05 x 160 x 0,76% x 75% = 957,60
Esempio 2:
Rendita catastale x rivalutazione x moltiplicatore x aliquota x mesi di manutenzione/12 = imposta dovuta
1.000,00 x 1,05 x 160 x 0,66% x 6 / 12 = 554,40
Esempio 3:
Rendita catastale x rivalutazione x moltiplicatore x aliquota = imposta annua
1.000,00 x 1,05 x 160 x 1,06% = 1.780,80