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- Partecipazione al procedimento: è il diritto d'intervenire nel procedimento da parte dei soggetti cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale. È attuata tramite la comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Amministrazione procedente; gli interessati hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti e di prendere visione degli atti. L'amministrazione ha l'obbligo di valutare le osservazioni qualora siano pertinenti all'oggetto e siano presentate entro termini ragionevoli. ( Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7- 13).
- P.E.E.P.: sta per Piano per l'Edilizia Economica e Popolare. Si tratta di uno strumento attraverso il quale vengono individuate nel P.R.G. aree da destinare alla costruzione di alloggi (e servizi inerenti agli stessi) a carattere per l'appunto economico e popolare.
- Pertinenza (di fabbricato): area destinata a servizio di un fabbricato. Ai fini di determinarne il valore viene calcolata come edificata.
- Piano particellare: è un estratto mappa sul quale vengono individuate le aree da espropriare/asservire e occupare temporaneamente. Le aree vengono numerate in ordine crescente: a ogni numero corrisponde una sola ditta proprietaria, della quale si leggono i corrispondenti dati anagrafici su di un elenco allegato al piano stesso.
- P.I.P.: sta per Piano per gli Insediamenti Produttivi. Si tratta di uno strumento attraverso il quale vengono individuate nel P.R.G. aree da destinare a insediamenti a carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico.
- P.R.G.: sta per Piano Regolatore Generale, strumento urbanistico attraverso il quale viene pianificato il territorio cui si riferisce.
- Procedimento amministrativo: insieme di atti susseguenti e diversi tra loro preordinati al raggiungimento di uno stesso fine pubblico attraverso l'emanazione di un provvedimento finale. La disciplina generale è dettata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Pubblica utilità: termine che indica motivi di interesse generale o pubblico che stanno alla base della realizzazione di un'opera pubblica e che prevalgono sull'interesse del singolo, o di un gruppo di persone, le quali vengono, per tali motivi, private del loro diritto di proprietà, o di altri diritti reali. La pubblica utilità deve essere dichiarata a norma di legge (T.U., Capo III, Sez. I).
Ultimo aggiornamento: 11/11/2016 ore 15:48