Vocabolario IMU - S
Vocabolario tributario S
Sanzioni
Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992
Art. 14. Sanzioni ed interessi.
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila (euro 52,00) (*).
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
(*) anche se l'imposta è stata correttamente pagata.
D. Lgs. 471 del 18/11/1997 come modificato dal D. Lgs. 158/2015
Art. 13 Ritardati od omessi versamenti diretti.
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica,
salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e' applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le
sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle
società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente."
Si riporta di seguito una tabella che raggruppa le sanzioni previste dalla legge, in vigore dal 1/1/2016:
(art. 13, comma 1 D. Lgs. 471/97 e successive modifiche)
(D.L. 98/2011 come convertito in L. 111/2011)
(art. 13, comma 1 D. Lgs. 471/97, come modificato dal D. Lgs. 158/2015)
(art. 13, comma 1 D. Lgs. 471/97, come modificato dal D. Lgs. 158/2015)
(art. 14 D. Lgs. 504/1992 come modificato dall’art. 14 del D. Lgs 473/97)
(art. 14 D. Lgs. 504/1992 come modificato dal art. 14, comma 1 del D. Lgs 473/97)
Anno 2013
Nel caso di pagamento della seconda rata IMU 2013 entro il 24/01/2014, non sono dovuti nè sanzioni ne interessi, come previsto dalla Legge 5/2014.
Ulteriori informazioni
- Nel sistema delle sanzioni tributarie, innovato con i decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997, le sanzioni per omessa denuncia e denuncia infedele assorbono quella per omesso versamento;
- La corte di cassazione nella sentenza n. 932 del 2009 ha affermato che la sanzione per omessa dichiarazione va applicata per tutti gli anni oggetto di accertamento e va applicata in relazione ad ogni singolo immobile non dichiarato;
- Anche la sanzione minima di 52 euro prevista al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. 504/1992 è riducibile a 1/3 se interviene adesione del contribuente.
Scadenze
Soggetti IRES
Il Comune di Venezia non ha deliberato alcuna aliquota agevolata per gli immobili di proprietà di tali soggetti.
Soggetto attivo
Soggetto passivo
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Nel caso di proprietari minorenni, soggetti passivi sono i genitori, usufruttari legali dei beni del figlio.
Argomenti correlati:
Stranieri (con proprietà immobiliari in Italia)
L'imposta è calcolata applicando l'aliquota di base prevista.
Il versamento potrà essere effettuato con il modello F24 oppure con le modalità previste per i cittadini italiani residenti all'estero.
Gli stranieri residenti in Italia, nell'immobile di loro proprietà, applicano l'aliquota e la detrazione IMU previste per l'abitazione principale e versano l'imposta con le modalità ordinarie (modello F24).
Argomenti correlati:
Successione
Superficie (diritto)
Il superficiario è soggetto passivo dell'imposta municipale propria (art. 9 D. Lgs. n. 23 del 14/3/2011).