Vocabolario ICI - S
Vocabolario tributario S
Sanzioni
Dal primo aprile 1998, il regime sanzionatorio dell'ICI è stato riformulato in base a quanto disposto dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, come modificati dai decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998, n. 7422 del 19 novembre 1998, n. 99 del 30 marzo 2000, n. 32 del 26 gennaio 2001 e dal decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, modificazioni, dalla legge n.2 del 28 gennaio 2009
Art. 14 D. Lgs. 504 del 1992
14. Sanzioni ed interessi.
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila (euro 52,00) (*).
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
(*) anche se l'imposta è stata correttamente pagata.
Art.13 D. Lgs. 471 del 1997
13. Ritardati od omessi versamenti diretti.
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
Ulteriori informazioni
· Nel sistema delle sanzioni tributarie, innovato con i decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997, le sanzioni per omessa denuncia e denuncia infedele assorbono quella per omesso versamento;
· La corte di cassazione nella sentenza n. 932 del 2009 ha affermato che la sanzione per omessa dichiarazione va applicata per tutti gli anni oggetto di accertamento e va applicata in relazione ad ogni singolo immobile non dichiarato;
· Anche la sanzione minima di 52 euro prevista al comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. 504/1992 è riducibile a 1/3 se interviene adesione del contribuente;
Scadenze
Soggetto attivo
Art. 4 Soggetto attivo
Testo: in vigore dal 01/01/1993
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune e' proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
Soggetto passivo
Art. 3 Soggetti passivi
Testo: in vigore dal 01/01/2001
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
Successione
Superficie (diritto)
Dal 1° gennaio 1998, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 58, comma 1 del D.Lgs. n.446/97, la soggettività passiva ICI è stata estesa al superficiario. Pertanto, obbligato al pagamento dell'imposta relativa al suolo su cui è costituito il diritto di superficie, non è il proprietario dell'immobile ma, rispettivamente, il titolare del diritto di superficie.