dal 19/05/2020
pagina aggiornata al 01/04/2021
A partire dal 19/05/2020 in seguito all’entrata in vigore del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito nella L. 20/07/2020, n. 77, è stata modificata la qualifica del Gestore delle strutture ricettive.
L’art. 180 del D.L. 34/2020 prevede, infatti, quanto segue:
il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno [...] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ovvero gli ospiti che soggiornano nella struttura.
Da questa modifica derivano cambiamenti sostanziali in materia penale, civile, amministrativa-tributaria.
L’art. 64, c. 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, identifica il responsabile d’imposta in “Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”.
Il Gestore di strutture ricettive opera, quindi, come responsabile dell’imposta divenendo esso stesso obbligato al pagamento.
Il Gestore, oltre a riscuotere e riversare l’imposta di soggiorno pagata dai propri ospiti, dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto al Comune anche in caso di mancato pagamento da parte degli ospiti stessi. Al Gestore è riconosciuta la possibilità di esercitare il proprio diritto di rivalsa sui soggetti passivi, cioè su coloro che pernottano presso la struttura gestita.
Nel contempo decadono i risvolti penali connessi all’appropriazione e all’utilizzo improprio del denaro pubblico riscosso, rimanendo in capo al gestore solo sanzioni di tipo tributario e/o amministrativo, così come previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, e dall’art. 9 del vigente Regolamento, per gli eventuali inadempimenti.