Rimborsi

dal 19/05/2020

pagina aggiornata al 01/04/2021

Il responsabile d’imposta e il soggetto passivo possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
 
Alla domanda di rimborso dovranno essere allegate copie delle pezze giustificative che dimostrino il diritto allo stesso (registro pernottamenti, fatture, quietanze IDS etc.).
 
Nei casi di riconoscimento del diritto al rimborso per il gestore della struttura ricettiva, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i versamenti dell’imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
 
La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale.
 
Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici a trimestre.
 
Per approfondimenti:
Ultimo aggiornamento: 16/12/2021 ore 17:07