P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte I
Norme Tecniche Generali di Attuazione

articolo 10
Attuazione del P.R.G.: strumenti urbanistici attuativi e progetti unitari

10.1Al P.R.G. si dà esecuzione a mezzo di:

a) Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA), ogni qualvolta il ricorso a detti strumenti sia prescritto dal P.R.G. ovvero risulti necessario in relazione a specifiche esigenze relative all'assetto edilizio e/o funzionale od all'equilibrio urbanizzativo sui quali l'intervento da realizzare possa incidere negativamente. Per le aree soggette a Piano di Recupero la perimetrazione fatta dal P.R.G. equivale a dichiarazione di zona di degrado ai sensi di legge;


b) Progetti Unitari (PU) nelle aree espressamente indicate dal P.R.G., nei casi in cui gli interventi edilizi, per dimensione e localizzazione, non rendano necessario il ricorso  a SUA ma richieda una progettazione riferita, con caratteri unitari, all’intera area indicata secondo modalità specificate dalle N.T.S.A.. In tali aree, qualora la proprietà appartenga ad un soggetto pubblico e la destinazione d’uso sia a servizi pubblici, gli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria sono autorizzati mediante semplice progetto edilizio -nelle forme e con gli atti previsti per le opere pubbliche dalle disposizioni vigenti in materia- a condizione che tale progetto sia esteso a tutta l’area perimetrata dal P.R.G.. Gli interventi volti a destinare il compendio immobiliare o parte dello stesso ad insediamenti privati, ovvero volti a por fine -frazionandola- all’unità funzionale e/o dominicale del compendio medesimo sono invece soggetti alla preventiva approvazione di uno SUA, secondo quanto prescritto dalle N.T.S.A. per la specifica area.

Qualora, invece, la proprietà appartenga a più soggetti privati, le aree sono individuate come comparti obbligatori ai sensi degli artt. 18 e 62 L.R. 61/85 e gli interventi soggetti a convenzione ai sensi dell’art. 63 L.R. 61/85;

c) intervento diretto in tutte le zone del territorio ove non sia prescritto il ricorso a SUA.

Il P.R.G. individua le aree in cui gli interventi diretti debbano coordinarsi a mezzo di P.U. o di comparti obbligatori ai sensi degli artt. 18 e 62 della L.R. 61/85;

d) altri strumenti di coordinamento degli interventi pubblici e privati previsti dalle norme vigenti anche se non individuati dal P.R.G.;


e) Programma di Coordinamento Preventivo (PCP) qualora sia necessario il coordinamento di più ambiti assoggettati a SUA di iniziativa pubblica. Il PCP non costituisce strumento urbanistico, ma guida e direttiva finalizzata a facilitare la progettazione e la successiva approvazione dei vari piani attuativi in esso ricompresi.

10.2Gli elaborati costitutivi degli strumenti urbanistici attuativi, i relativi procedimenti di formazione e di approvazione nonché i limiti (soggettivi, oggettivi e temporali) della relativa efficacia sono stabiliti dalla legge fatto salvo quanto prescritto dal successivo articolo 10.10. Le N.T.S.A. possono, però, dettare prescrizioni speciali in ordine a particolari elaborati aggiuntivi, a specifiche cautele da introdurre, a peculiari contenuti, di natura urbanistica e/o convenzionale, da assicurare negli strumenti urbanistici attuativi attinenti zone od aree puntualmente individuate. Gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere una distribuzione degli spazi pubblici o di uso pubblico diversa da quella definita dal P.R.G. a condizione che sia garantita una migliore fruizione pubblica degli spazi stessi e che la loro consistenza al suolo non risulti ridotta. Negli strumenti urbanistici attuativi relativi ad aree del centro storico o di completamento può essere prevista una dotazione di aree a standard inferiore a quella minima prescritta ove non risulti possibile reperire dette aree all'interno del perimetro dello strumento urbanistico attuativo senza pregiudizio dell'utilizzazione edificatoria o senza compromettere uno dei caratteri propri del contesto; in tal caso, però, la dovuta prestazione non effettuata nel suddetto contesto, deve avvenire a mezzo della cessione di aree destinate a servizi ubicate altrove ovvero a mezzo della rifusione dell’importo del valore venale delle aree non cedute nonché del costo delle opere non realizzate specificamente individuate in sede convenzionale. Nella prima ipotesi, la consistenza delle aree da cedere altrove o da espropriare è determinata tenendo conto sia dell’entità delle aree non reperite nell’ambito del territorio oggetto dello strumento urbanistico attuativo sia dell’utilità tratta dagli operatori, a ragione del menzionato mancato reperimento in sito.
10.3In sede di formazione di PPA o comunque su deliberazione del C.C., possono essere individuati nuovi ambiti da assoggettare obbligatoriamente a strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata; inoltre, ad eccezione dei casi espressamente vietati dalle N.T.S.A., l’ambito soggetto a S.U.A. può essere suddiviso, con la medesima procedura, in più ambiti da assoggettare a distinti strumenti urbanistici attuativi salvaguardando comunque l’unità dell’intervento. Nel caso gli ambiti individuati dalla presente Variante al P.R.G. vengano suddivisi per essere assoggettati a distinti strumenti urbanistici attuativi, dovrà essere predisposto un PCP
10.4Il PCP è costituito da una relazione descrittiva degli interventi da coordinare con allegati elaborati grafici in scala non inferiore a 1:1000, nei quali sono individuati: le principali infrastrutture e le loro caratteristiche, le aree da destinare alle opere di urbanizzazione, il sistema e le caratteristiche dell’arredo urbano da prevedersi all’interno dei diversi piani attuativi tra loro coordinati.  Nel caso di suddivisione di un ambito soggetto a S.U.A. in più ambiti da assoggettare a distinti strumenti urbanistici attuativi, la capacità edificabile di ogni singolo ambito sarà determinata: -sottraendo alla edificabilità dell’ambito complessivo oggetto di P.C.P. quella di eventuali edifici esistenti; -suddividendo l’edificabilità residua proporzionalmente (in modo corrispondente) al rapporto tra la St del singolo strumento attuativo e quella dell’ambito complessivo oggetto di P.C.P..
10.5I perimetri degli strumenti urbanistici attuativi di cui ai precedenti commi possono subire modificazioni, ai sensi dell’art.3 della L.R. n. 47/93, ampliando o diminuendo la loro superficie fino ad un massimo del 10%; la modifica può altresì prevedere sia un ampliamento che una diminuzione, a condizione che sommando aritmeticamente la variazione di superficie, sia in aumento che in diminuzione, la stessa complessivamente non superi il 10% dell’originale superficie sono sempre ammesse le riduzioni del perimetro corrispondenti allo stralcio di aree appartenenti al Demanio Pubblico non disponibile. Qualora il nuovo perimetro inglobi altre zone del vigente P.R.G., queste possono essere trasposte senza comportare variante, alle condizioni di cui all’art.3 della L.R. n. 47/93, così come non costituiscono Variante al P.R.G. le altre modifiche consentite dalla stessa Legge Regionale.
10.6.1Gli edifici esistenti compresi nelle zone soggette ad obbligo di pianificazione attuativa possono, salvo diverse disposizioni contenute nelle N.T.S.A., essere oggetto di intervento diretto, anche prima dell’approvazione dello strumento urbanistico attuativo, unicamente  per:

a) ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;


b) ampliamenti non superiori al 20% del volume esistente con i seguenti limiti: nel caso di edifici unifamiliari il volume complessivo risultante non potrà superare gli 800 mc.; negli altri casi non potrà superare quello derivante dall’applicazione dell’It al lotto di proprietà. L’ampliamento inoltre dovrà rispettare i parametri stereometrici prescritti dalle N.T.S.A.


c) variazione dell’uso se comporta il cambiamento da una destinazione d’uso ammessa o vietata ad altra destinazione d’uso ammessa nella zona soggetta ad obbligo di pianificazione attuativa.
10.6.2All’interno di tali aree gli interventi edilizi volti all’utilizzo residenziale delle volumetrie esistenti con destinazione diversa, saranno consentiti computando una Sp  pari al volume diviso una altezza convenzionale di ml. 3.
10.7Qualora lo strumento urbanistico attuativo obbligatorio comprenda “edifici con tipo di intervento codificato”, questo potrà verificare e conseguentemente alla predisposizione di adeguata documentazione modificare il grado di tutela della classificazione assegnata dalle N.T.S.A., nonché stabilire diverse e/o più specifiche norme di tutela rispetto a quanto previsto dalle N.T.S.A., senza che ciò comporti Variante al P.R.G..
10.8Nelle aree soggette a PU dovrà essere predisposto il progetto di massima di tutte le opere in esse ricadenti al fine di definire il rapporto tra spazi a destinazione pubblica e privata in esse previsti. Il valore delle aree a destinazione pubblica, per le quali sia prevista la cessione al patrimonio comunale, potrà essere scomputato dal contributo per opere di urbanizzazione; fino al totale scomputo della quota di contributo eventualmente eccedente il valore delle aree da cedere, dovranno essere realizzate le opere pubbliche previste dal progetto fatta salva diversa convenzione con il Comune.
10.9Laddove il P.R.G. prescrive -con riferimento ad ambiti territoriali puntualmente individuati e/o perimetrati nelle tavole di azzonamento delle sezioni speciali o nelle schede allegate alle N.T.S.A.- di procedere a mezzo di Progetto Unitario, non è consentito dar luogo ad interventi di portata maggiore della manutenzione straordinaria (o, se espressamente ammesso dalla disciplina speciale del risanamento conservativo e/o della ristrutturazione di parti interne all’organismo edilizio) se non è stato previamente approvato un progetto unitario esteso all’intero ambito individuato e/o perimetrato. Il progetto unitario, se relativo ad un compendio immobiliare di proprietà del Comune o dei suoi enti strumentali o di società a prevalente capitale comunale, viene esaminato ed approvato dai competenti organi comunali, nelle forme e con gli atti previsti, per le opere pubbliche, dalle disposizioni vigenti in materia. Se relativo, invece, ad un compendio immobiliare di proprietà di soggetto diverso da quelli sopra indicati, il progetto unitario viene esaminato -preliminarmente, rispetto allo specifico intervento da assentire- ad opera degli uffici comunali competenti, assistiti dagli eventuali altri organi esplicitamente deputati dalle N.T.S.A.. o da regolamento comunale, i quali esprimono il proprio parere, indicando anche le eventuali modificazioni od integrazioni necessarie a garantire adeguata tutela alle esigenze di uniformità od omogeneità e compatibilità, sotto i profili morfologico, compositivo e, qualora richiesto dalle N.T.S.A.- architettonico e cromatico. Il successivo atto abilitativo -e/o il relativo intervento, che terrà conto dei suddetti pareri, sono soggetti alla condizione della preventiva assunzione, da parte del proprietario (per sé e suoi aventi causa), dell’impegno di attenersi, anche per gli interventi da non assentire immediatamente, alle previsioni del progetto unitario, salve sue varianti che abbiano conseguito il parere favorevole dei medesimi organi sopra indicati. Ove, infine, il progetto unitario riguardi un compendio immobiliare comprendente anche proprietà diverse da quella del soggetto promotore-operatore, il progetto medesimo -acquisiti i pareri favorevoli di cui sopra ed apportate le eventuali modifiche od integrazioni prescritte con i pareri stessi- dev’essere notificato ai proprietari diversi dal promotore-operatore; l’atto abilitativo richiesto potrà essere rilasciato e il relativo intervento attuato solo ove i proprietari destinatari della notifica abbiano espresso la propria adesione scritta, assumendo l’onere di adeguarsi al progetto unitario, salve sue varianti che abbiano conseguito il parere favorevole dei medesimi organi sopra indicati.
10.10Nella documentazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata o di loro varianti che comportino aumento di superficie urbanizzata, nonché ai fini della redazione di progetti preliminari di opere di urbanizzazione pubbliche o private convenzionate (quali parcheggi scambiatori, impianti sportivi, plessi scolastici, attrezzature di interesse comune), deve essere inclusa quella prevista dall’Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1322 del 10 Maggio 2006, come integrato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1841 del 19 Giugno 2007, recante le “Modalità operative e indicazioni tecniche” relative alla “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici” e successive modifiche e/o integrazioni, anche da Ordinanze Commissariali e/o  da nuova norma. Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste nella Valutazione vanno inserite nella convenzione che regola i rapporti fra comune e soggetti privati. La documentazione è redatta e sottoscritta a cura del progettista. La valutazione di compatibilità, da certificarsi in apposita relazione redatta a cura del progettista si perfeziona con l’acquisizione del parere favorevole espresso al riguardo secondo le competenze e modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1322 del 10 Maggio 2006, come integrata con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1841 del 19 Giugno 2007. Il collaudatore delle opere di urbanizzazione è tenuto ad accertare l’avvenuta realizzazione di quanto previsto e prescritto a salvaguardia delle condizioni di invarianza idraulica, nonché a farne esplicito riferimento nel certificato di collaudo. Tale disposizione è riportata nel disciplinare di incarico. Il Comune effettua comunque verifiche a campione in merito alla realizzazione di quanto previsto. La verifica e la valutazione di cui agli articoli 2 e 4 tengono conto di un valore del tempo di ritorno pari a cinquanta anni. Relativamente ai P.U.A. di iniziativa privata, nell’ambito delle convenzioni obbligatorie, le eventuali opere compensative idonee a garantire l’invarianza idraulica degli interventi previsti dai P.U.A., dovranno essere considerate quali opere di urbanizzazione a totale carico dei soggetti proponenti. Ai fini della realizzazione di tali opere, la loro localizzazione dovrà interessare le aree private o ambiti che, convenzionalmente, siano assoggettati al regime privato di uso pubblico. Nel caso di impossibilità di risolvere l’invarianza idraulica mediante la localizzazione delle opere compensative nell’ambito delle aree private, il C.C. si riserverà di valutare, la proposta di utilizzo di aree di proprietà comunale.
In tal caso:

a)     l’intervento dovrà coordinare ambiti tra loro limitrofi;


b)     dovranno essere escluse opere che precludano, se non per tempi limitati, la fruizione delle aree, optando per soluzioni di lieve occupazione o utilizzo dell’area e di modulazione delle quote dei terreni che consentano la totale attrezzabilità delle stesse;


c)     la convenzione dovrà prevedere che le opere a carico del soggetto privato proponente comprendano anche l’attrezzamento a parco di tutta la superficie di proprietà comunale messa a disposizione e la conseguente manutenzione.

10.11E' fatto divieto di ridurre la sezione dei fossati esistenti nonché di erigere muri di recinzione in corrispondenza della mezzeria dei loro alvei, anche se costituenti limite di proprietà.
10.12La monetizzazione degli standard (totale o parziale), ammessa ai sensi del 2° comma dell’art. 32 della Legge Regionale 11/2004 e ss.mm.ii., sarà ammessa, salvo diverse esigenze espresse e motivate dall’Amministrazione Comunale, nei seguenti casi:

1) per aree a parcheggio, se aventi una o più delle seguenti caratteristiche:

  • di dimensioni limitate cioè tali da non configurare la realizzazione di un parcheggio, bensì un mero incremento della dotazione di parcheggi già esistenti a servizio della viabilità urbana, fino a 10 stalli;
  • prescritte in relazione ad ampliamenti di strutture ricettive ai sensi della L.R. n. 11/1987 per i quali la monetizzazione può corrispondere alla convenzione d’uso di una corrispondente superficie da reperire all’interno dei parcheggi scambiatori comunali esistenti ovvero parcheggi privati ad uso pubblico già soggetti a convenzione e che non costituiscano standard pertinenziale minimo di attività terziarie;
  • prescritte in relazione ad interventi da attuare nelle Zone Territoriali Omogenee di tipo “A” ovvero per aree ricadenti in zone pedonalizzate, di futura pedonalizzazione/limitazione del traffico o su specifico parere della Direzione Mobilità e Trasporti;
  • per aree nelle cui vicinanze siano già esistenti parcheggi pubblici di rilevanti dimensioni o di dimensioni tali da soddisfare l’eventuale nuova urbanizzazione.
2)    Per aree a verde, se aventi una o più delle seguenti caratteristiche:
  • dimensioni inferiori ai 1.000 mq. tali da non configurare pertanto la realizzazione di un parco, bensì di un verde di arredo;
  • se di dimensioni superiori ai 1.000 mq., se di scarso interesse pubblico (verde pensile, verde ricadente all’interno di fasce di rispetto stradale o ferroviario, appezzamenti con configurazione progettuale tipica dell’arredo stradale, ecc.).