P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo V Produzione agricola ![]() | |
articolo 40 Edificabilità
nelle zone agricole E2, E3 |
40.1.1 | Le
zone E2 si suddividono in: E2.1 - le aree a
prevalente diffusione della grande azienda ad indirizzo estensivo; E2.3 - le aree con caratteristiche colturali simili alle E2.1, ma con esigenze di riqualificazione del paesaggio agrario. |
40.1.2 | Le
zone E3 si suddividono in: E3.1 - le aree a
prevalente frazionamento fondiario e/o ad elevata frammentazione
aziendale; E3.2 - le aree con caratteristiche colturali simili alla E3.1, ma con esigenze di riqualificazione ambientale attraverso il recupero del paesaggio agrario. |
40.2 | Nelle zone E2 ed E3, conterminate nelle tavv. 13.1, la costruzione di nuove abitazioni, unicamente funzionali alle esigenze della attività agricola, nonché la nuova edificazione di annessi rustici di tipo aziendale è ammessa alle condizioni e secondo le prescrizioni delle presenti norme. |
40.3.1 | Nei
fondi rustici, ricompresi nelle zone E3, nei quali esista una casa
stabilmente abitata dalla famiglia rurale da almeno 5 anni,
è
consentita la costruzione per una sola volta di un’altra casa
del
volume massimo di mc.600 purché: a - il fondo sia
alla data del 31.12.77 in possesso e/o in detenzione del richiedente
che lo conduce con la famiglia; b - la superficie del fondo sia pari ad almeno 1/3 di quella minima prevista nel successivo comma 40.4 lettera F, nei casi di cui ai punti 1-2-3-4- e 5 e almeno pari a quella minima nei casi di cui ai punti 6 e 7; c - il volume complessivo della casa di abitazione esistente e di quella nuova non superi i limiti di 1.200 mc e la nuova casa venga costruita in aderenza alla preesistente o a una distanza massima di ml.12; d - sia istituito un vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non variazione della destinazione d’uso e per la non alienazione e la non locazione della nuova abitazione a società o enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente. |
40.3.2 | Nelle
sottozone E3 il nuovo volume di cui al punto precedente, qualora non
sia realizzato in aderenza o a una distanza non superiore a
ml.12, questo potrà essere realizzato all'interno dei
perimetri
degli ambiti definiti in planimetria (tav. 13.1) per l'edificazione in
zona agricola. In tal caso al proprietario di un'area di almeno 5.000
mq. che metta a disposizione parte di questa per accogliere i nuovi
volumi di almeno due soggetti abilitati a costruire nelle sottozone E3,
con i parametri di cui al precedente punto 40.3.1, verrà
assegnata, all'interno della stessa area di almeno 5.000 mq., una
capacità edificatoria concedibile "una tantum" pari a 200
mc.
per ogni soggetto proveniente dalla E3 fino ad un massimo di 600 mc. Il
permesso di costruire sarà subordinato alla stipula di una
convenzione con cui vengano garantiti: - le opere di
urbanizzazione primaria, comprensivi degli allacciamenti ai servizi a
rete, o qualora non possibile, dell'impegno agli allacciamenti su
disposizione del Comune; Qualora
all'interno dello stesso "ambito di possibile edificazione" si realizzi
una pluralità di interventi, questi saranno subordinati a
Strumento Attuativo. - standard a parcheggio pari a 5 mq, per abitante teorico. Si prescrive inoltre che, con riferimento alle zone agricole, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G. va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall’art. 48, comma 7 ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), della L.R. n. 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all’art. 50 lett. d), della legge stessa, approvati con D.G.R. 3178 dell’8.10.2001, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi; va altresì osservata la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti. Le disposizioni e le previsioni contenute nel P.R.G. sono pertanto da considerarsi efficaci per le sole parti che non risultino in contrasto con la suddetta normativa regionale, anche laddove non puntualmente specificato nel presente parere. |
40.4.1 | La
realizzazione di nuove abitazioni nelle zone E2 ed E3 è
soggetta alle seguenti prescrizioni: A) Soggetti: imprenditori agricoli a titolo principale che conducono l’azienda, in forma singola o associata, nonché dai loro familiari fino al primo grado, purché esercitanti l’attività agricola nella medesima azienda. B) Titolo: proprietari diretto-coltivatori oppure affittuari, mezzadri, coloni. C) Forma del F.R.: anche costituito da appezzamenti separati purché iscrivibili sia pure parzialmente in un cerchio di ml.4.000 di diametro. D) Convenzione: obbligatoria. E) R.T.A. obbligatoria F) Sfm e If in rapporto al tipo di coltura. 1) bosco ceduo,
canneto e pascolo cespugliato Sfm = 60 ha If = 10 mc/ha 2) Bosco d’alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto: Sfm
= 40 ha If = 15 mc/ha 3) Castagneto da frutto, pioppeto specializzato: Sfm = 30 ha If = 20 mc/ha 4) risaia stabile: Sfm = 10 ha If = 60 mc/ha 5) seminativo, seminativo arborato ed irriguo, prato, prato arborato irriguo arborato, prato a marcita: Sfm = 6 ha If = 100 mc/ha 6) Vigneto, frutteto, gelseto, oliveto: Sfm = 6 ha If = 100 mc/ha 7) Orto, orto irriguo, vivaio, serre, floricoltura intensiva: Sfm = 6 ha If = 100 mc/ha G)
Distanze ed altezze: - Ds: nel rispetto del D.Lgs. 30.4.92, n.285, “Nuovo Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione; - Df: non inferiore a ml.6 oppure in aderenza; nel caso che una od entrambe le pareti prospicienti siano finestrate la distanza minima è elevata a ml.10; - Dc: non inferiore alla metà di Df nei rispettivi casi; - H: non superiori a ml.8,50. I) Per ogni F.R. può essere concessa la edificazione di una sola casa di abitazione ed il suo volume non può superare mc.800 comprese eventuali preesistenze a meno che l’ampiezza del F.R. non sia multipla di quella prevista nel precedente punto F). L) Gli edifici destinati ad abitazione quando non siano edificati in aderenza dovranno distare almeno 10 ml. dalle costruzioni al servizio dell’agricoltura e verranno interamente computati ai fini del calcolo dell’indice If, ad eccezione di una quota pari a 50 mq. di superficie utile che può essere destinata a servizi agricoli. La eventuale parte di servizi eccedente detta quota verrà computata come volume destinato ad abitazione. M) La classifica della qualità della coltura ai sensi del precedente punto F) è quella risultante dal certificato catastale, rilasciato dall’UTE, da presentare all’atto della richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività e riferito ad una data non anteriore di un anno rispetto a quella di presentazione della domanda stessa. Qualora siano state introdotte modifiche alla qualità delle colture è presentata la certificazione dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura e copia della richiesta di revisione formulata all’UTE almeno un anno prima. N) Le aree ricadenti in zona agricola con qualità di coltura non prevista nel precedente punto F) e quelle dotate di Sf inferiore ad 1 ha sono inedificabili ai fini abitativi. E’ fatta deroga per quelle porzioni di zone agricole E2 ed E3 che, previa definizione di zona di degrado, il Comune può assoggettare a Piano di Recupero; O) In ogni caso gli interventi edilizi di ciascuna azienda dovranno costituire preferibilmente una aggregazione il più possibile concentrata e compatta. |
40.4.2 | In particolare nelle sottozone E2.3 ed E3.2 i progetti per gli interventi di nuova edificazione, nuova costruzione in ampliamento o in sopralzo e demolizione con ricostruzione dovranno essere integrati con uno specifico elaborato grafico che preveda interventi di ricomposizione del paesaggio agrario secondo gli indirizzi del “Progetto Ambientale” allegato al presente piano. A tal fine il concessionario dovrà obbligarsi con la sottoscrizione di apposito atto d’obbligo all’esecuzione di quanto previsto negli specifici elaborati integrativi. |
40.4.3 | In tali zone non è consentita l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari; le insegne i cartelloni indicatori di pubblicità, servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive e esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze sono subordinati alla predisposizione di quanto stabilito al comma 2°, ultimo alinea dell’art. 21 lett. a) delle NTA del PALAV. |
40.5 | Annessi
rustici di tipo aziendale nelle zone E2 ed E3 sono ammessi alle
seguenti condizioni: A) Soggetti: solo imprenditori agricoli che conducono l’azienda, in forma singola o associata, nonché dai loro familiari fino al primo grado, purché esercitanti l’attività agricola nella medesima azienda; B) Titolo: proprietari diretto-coltivatori oppure affittuari, mezzadri, coloni, C) Forma del F.R.: anche costituito da appezzamenti separati purché iscrivibili sia pure parzialmente in un cerchio di ml.4.000 di diametro, D) Convenzione: obbligatoria. E) R.T.A.: obbligatoria F) Uf: il rapporto tra la superficie lorda di pavimento comprensiva degli annessi rustici esistenti e la superficie territoriale del F.R. non potrà essere superiore a 0,02 mq/mq A tali limiti è possibile derogare, solo per le strutture, anche cooperative, necessarie alla realizzazione di piani aziendali conformi ai piani zonali o comunque a seguito di apposita certificazione del competente IRA attestante, in riferimento al fondo per il quale il permesso di costruire o denuncia di inizio attività vengono richiesti, la necessità delle opere ai fini produttivi, la loro idoneità tecnica, la convenienza economica, ed indicante la cubatura massima ammissibile. G) Distanze: - Ds: nel rispetto del D.Lgs. 30.4.92, n.285, “Nuovo Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione; - Dc: non inferiore all’altezza dell’edificio con un minimo di ml.10. E’ ammessa l’edificazione a confine; - Df: non inferiore a ml.10 oppure in aderenza. - I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi dovranno distare non meno di ml. 50 dai confini di proprietà nonché dai limiti delle ZTO di tipo A, B, C, F e delle aree destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Detta distanza minima dovrà altresì essere di ml. 500 per allevamento di suini, ml. 300 per allevamento di ovini e ml. 200 per allevamento di bovini. H) Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima e la volumetria edificabile sono quelle derivanti dalla somma delle superfici dei singoli terreni. I) Le serre fisse sono equiparate, al fine del rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, a tutti gli effetti, agli altri annessi rustici senza i limiti nel rapporto di copertura di cui alla precedente lettera F), ma nei limiti di copertura del 50% del F.R.; L) In ogni caso gli interventi edilizi di ciascuna azienda dovranno costituire un’aggregazione concentrata e compatta. |
40.6 | Capanni per il ricovero degli attrezzi per il giardinaggio sono ammessi a condizione che il loro volume non superi i 30 mc. per ogni unità edilizia con scoperto di pertinenza esclusivo e che siano realizzati in legno. |
40.7 | Il rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività per le costruzioni di case di abitazione e annessi rustici è subordinato alla costituzione di un vincolo di destinazione d’uso, debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Tale vincolo decade solamente a seguito di variazione urbanistica della zona interessata. |
40.8 | Gli
interventi di nuova edificazione di case di abitazione e di annessi
rustici, devono essere volti a costituire unità accorpate
urbanisticamente e paesaggisticamente con l’edificazione
preesistente. Per le nuove edificazioni e le nuove costruzioni in
ampliamento o sopralzo con l’esclusione delle serre si
prescrivono le seguenti norme formali: - tetto : è prescritto di norma a due falde, con linea di colmo parallela al lato maggiore; sono ammesse le quattro falde solo nel caso in cui la lunghezza del fabbricato sia almeno il doppio della larghezza; la pendenza della falda dovrà essere contenuta tra il 30 e il 40%; il solo materiale di copertura ammesso è la tegola a canale o coppo a colorazione naturale. Sono vietati poggioli e terrazze a sbalzo; - infissi: gli infissi esterni dovranno essere di norma in legno, verniciato nelle tonalità scure del marrone e del verde, pieghevoli esternamente; - cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm.40; - gronda: la gronda dovrà avere sezioni semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezione circolare; sia per la gronda che per i pluviali è vietato l’uso della plastica; - materiali esterni: il materiale esterno da usare dovrà essere l’intonaco con colore incorporato; sono vietati rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali; è ammesso l’uso del mattone faccia a vista per l’eventuale evidenziazione di elementi strutturali in muratura. I colori da usare saranno la gamma variabile dal bianco al beige al mattone con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati; - deroghe: sono ammesse deroghe ad alcuni dei sopra precisati parametri in presenza di ampliamenti che avvengano in continuità di fabbricati rurali che già presentino una loro precisa morfologia, nello spirito di migliorare l’intervento globale, unificando la lettura del fabbricato e sempre con precisa documentazione fotografica e planimetrica dell’intervento; sono altresì ammesse deroghe nei materiali da usarsi qualora le tecnologie utilizzate siano intese da applicare i criteri della bioarchitettura e del minor consumo energetico. |