A.I.R.E. Anagrafe degli italiani residenti all'estero

L' A.I.R.E. è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero.
E' stata istituita nel 1990 a seguito dell'emanazione della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 ("Anagrafe censimento degli italiani all'estero") e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 30 maggio 1989. Essa contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi o per i quali è stata accertata d'ufficio tale residenza.
I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all'estero.
L’iscrizione all’AIRE comporta, per i cittadini italiani, la possibilità di usufruire dei servizi consolari, di ottenere certificati/documenti sia dal comune di iscrizione AIRE che dall’ufficio consolare di competenza, nonché di esercitare il diritto di voto anche all’estero.
 
A chi si rivolge
  • cittadini italiani che intendono spostare la propria residenza all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. (Si ricorda che ai sensi dell’art 43 del Codice Civile, la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo dove solitamente si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale);
  • cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano;
  • cittadini che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero.
A chi NON si rivolge
L’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge n. 470/1988, individua le categorie di persone non soggette all’iscrizione nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero:
  • cittadini italiani che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;
  • cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
  • dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804. Con Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n. 20, l’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’AIRE è stata estesa, in via interpretativa, anche ai militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.
Cosa fare per
L'iscrizione all'AIRE di norma è effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall'interessato, all'ufficio consolare di residenza entro 90 giorni dalla data dell'espatrio, attraverso la compilazione di un apposito modello. Tale modello, reperibile tramite l'ufficio consolare di riferimento, viene poi trasmesso dall'ufficio consolare al comune italiano di ultima residenza. Il comune entro 2 giorni lavorativi registra nell'Anagrafe Nazionale la variazione ricevuta dal Consolato.
E' possibile comunque perfezionare la posizione anagrafica anche decorsi i 90 giorni. Per coloro che si sono trasferiti dall'Italia all'estero l'iscrizione in AIRE comporta la contestuale cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente.
 
La dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero deve essere resa dall'interessato all'ufficio consolare dello Stato di nuova residenza.
Maggiori informazioni presenti sul sito del Ministero dell'Interno.
 
Quanto costa
Il servizio è completamente gratuito.
 
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Ultimo aggiornamento: 05/08/2024 ore 16:20