Sanzioni per ravvedimento operoso
IMU-TASI-IDS
Infedele o inesatta dichiarazione (art. 13, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 472/97)
La presentazione di dichiarazione integrativa di precedente dichiarazione che il contribuente abbia ritenuto "infedele o inesatta", determinante un maggior debito di imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo a quello per il quale si intende effettuare la rettifica (art. 13, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 472/97).
Omessa presentazione della dichiarazione (art. 13, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 472/97)
La presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni decorrenti dal giorno di scadenza stabilito dalla Legge esplica la sua efficacia limitatamente all'anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata per cui, qualora si riferisca anche ad altri anni di imposta pregressi, su questi ultimi non ha effetto il ravvedimento.
Per quanto riguarda gli errori contenuti nella dichiarazione, quelli formali, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo o non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non sono più sanzionabili, ai sensi del comma 5-bis aggiunto all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97 dall'art. 7, lettera a) del comma 1 del D.Lgs. n. 32/2001.
Gli errori sostanziali, che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, possono essere corretti presentando una dichiarazione integrativa entro un anno dalla commissione degli errori.
Di seguito, vengono riportati i termini per l'adempimento e le sanzioni previste dalla legge per avvalersi del ravvedimento operoso:
A) Omesso o parziale versamento IMU-TASI-IDS
FATTISPECIE |
TERMINE ADEMPIMENTO
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SANZIONE PER VIOLAZIONI COMMESSE
FINO AL 31/08/2024
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SANZIONE PER VIOLAZIONI COMMESSE
DAL 01/09/2024
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Omesso o parziale versamento di acconto/saldo
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0,10% (*) giornaliero
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0,083% (*) giornaliero
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Omesso o parziale versamento di acconto/saldo
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1,5% (1/10 del 15%)
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1,25% (1/10 del 12,50%)
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Omesso o parziale versamento di acconto/saldo
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1,67% (1/9 del 15%)
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1,39% (1/9 del 12,50%)
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Omesso o parziale versamento di acconto/saldo
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3,75% (1/8 del 30%)
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3,125% (1/8 del 25%)
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Omesso o parziale versamento di acconto/saldo
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4,29% (1/7 del 30%)
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3,572% (1/7 del 25%)
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Omesso o parziale versamento di acconto/saldo
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5,00% (1/6 del 30%)
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4,17% (1/6 del 25%)
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- versamento in ritardo di 3gg per acconto 2024 di Euro 1.000, avvalendosi del ravvedimento operoso "Sprint", la sanzione da applicare sarà pari allo 0,3% (1000*0,10%*3) corrispondente a Euro 3,00.
- versamento in ritardo di 3gg per saldo 2024 di Euro 1.000, avvalendosi del ravvedimento operoso "Sprint", la sanzione da applicare sarà pari allo 0,249% (1000*0,083%*3) corrispondente a Euro 2,49.
B) Tardiva presentazione Dichiarazione IMU - TASI
FATTISPECIE
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TERMINE ADEMPIMENTO
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SANZIONE APPLICATA
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Tardiva presentazione Dichiarazione IMU -TASI
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entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione
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Euro 5,00 (1/10 di Euro 52,00)
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C) Omesso versamento con tardiva presentazione della Dichiarazione IMU - TASI
FATTISPECIE
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TERMINE ADEMPIMENTO
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SANZIONE APPLICATA
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Omesso versamento con tardiva presentazione Dichiarazione IMU - TASI
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entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione
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10% dell'imposta non versata, con un minimo di Euro 5,16
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Per un omesso versamento di Euro 1.000,00 con tardiva presentazione della Dichiarazione IMU, la sanzione è pari a Euro 100,00.
D) Presentazione della Dichiarazione rettificativa di precedente Denuncia
FATTISPECIE | TERMINE ADEMPIMENTO | SANZIONE APPLICATA |
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Presentazione di dichiarazione rettificativa di precedente denuncia infedele (con maggiore imposta dovuta) | 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione infedele | 5,5% (1/9 del 50%) della maggiore imposta dovuta oltre alla differenza di imposta e interessi |
Presentazione di dichiarazione rettificativa di precedente denuncia infedele (con maggiore imposta dovuta) | 1 anno dalla presentazione della dichiarazione infedele | 6,25% (1/8 del 50%) della maggiore imposta dovuta oltre alla differenza di imposta e interessi |
La dichiarazione rettificativa va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento e scrivendo nelle "annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione". Dovrà inoltre specificare le parti della somma complessivamente versata, riguardanti l'imposta, gli interessi e la sanzione.