Sanzioni per ravvedimento operoso

 IMU-TASI-IDS

 
L'istituto del ravvedimento prevede i seguenti casi:
Tardivo versamento d'imposta
Infedele o inesatta dichiarazione
(art. 13, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 472/97)
La presentazione di dichiarazione integrativa di precedente dichiarazione che il contribuente abbia ritenuto "infedele o inesatta", determinante un maggior debito di imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo a quello per il quale si intende effettuare la rettifica (art. 13, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 472/97).
Omessa presentazione della dichiarazione (art. 13, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 472/97)
La presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni decorrenti dal giorno di scadenza stabilito dalla Legge esplica la sua efficacia limitatamente all'anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata per cui, qualora si riferisca anche ad altri anni di imposta pregressi, su questi ultimi non ha effetto il ravvedimento.

Per quanto riguarda gli errori contenuti nella dichiarazione, quelli formali, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo o non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non sono più sanzionabili, ai sensi del comma 5-bis aggiunto all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97 dall'art. 7, lettera a) del comma 1 del D.Lgs. n. 32/2001.
 
Gli errori sostanziali, che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, possono essere corretti presentando una dichiarazione integrativa entro un anno dalla commissione degli errori.

Di seguito, vengono riportati i termini per l'adempimento e le sanzioni previste dalla legge per avvalersi del ravvedimento operoso:

A) Omesso o parziale versamento IMU-TASI-IDS

Il D. Lgs. n. 158/2015, il D.L. n. 124/2019 (Decreto fiscale 2020) e il D.Lgs 87/2024, hanno ulteriormente modificato il sistema sanzionatorio per i ritardati versamenti come di seguito descritto:
 
 
FATTISPECIE
TERMINE ADEMPIMENTO
SANZIONE PER VIOLAZIONI COMMESSE
FINO AL 31/08/2024
SANZIONE PER VIOLAZIONI COMMESSE
DAL 01/09/2024
Omesso o parziale versamento di acconto/saldo
0,10% (*) giornaliero
0,083% (*) giornaliero
Omesso o parziale versamento di acconto/saldo
1,5% (1/10 del 15%)
1,25% (1/10 del 12,50%)
Omesso o parziale versamento di acconto/saldo
1,67% (1/9 del 15%)
1,39% (1/9 del 12,50%)
Omesso o parziale versamento di acconto/saldo
3,75% (1/8 del 30%)
3,125% (1/8 del 25%)
Omesso o parziale versamento di acconto/saldo
4,29% (1/7 del 30%)
3,572% (1/7 del 25%)
Omesso o parziale versamento di acconto/saldo
5,00% (1/6 del 30%)
4,17% (1/6 del 25%)
 
 
(*) Esempio
  • versamento in ritardo di 3gg per acconto 2024 di Euro 1.000, avvalendosi del ravvedimento operoso "Sprint", la sanzione da applicare sarà pari allo 0,3% (1000*0,10%*3) corrispondente a Euro 3,00.
  • versamento in ritardo di 3gg per saldo 2024 di Euro 1.000, avvalendosi del ravvedimento operoso "Sprint", la sanzione da applicare sarà pari allo 0,249% (1000*0,083%*3) corrispondente a Euro 2,49.
 
 

 

 

 

B) Tardiva presentazione Dichiarazione IMU - TASI

 
FATTISPECIE
TERMINE ADEMPIMENTO
SANZIONE APPLICATA
Tardiva presentazione Dichiarazione IMU -TASI
entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione
Euro 5,00 (1/10 di Euro 52,00)
 

 

C) Omesso versamento con tardiva presentazione della Dichiarazione IMU - TASI

 
FATTISPECIE
TERMINE ADEMPIMENTO
SANZIONE APPLICATA
Omesso versamento con tardiva presentazione Dichiarazione IMU - TASI
entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione
10% dell'imposta non versata, con un minimo di Euro 5,16
Esempio:
Per un omesso versamento di Euro 1.000,00 con tardiva presentazione della Dichiarazione IMU, la sanzione è pari a Euro 100,00.
 
 

D) Presentazione della Dichiarazione rettificativa di precedente Denuncia

FATTISPECIE TERMINE ADEMPIMENTO SANZIONE APPLICATA
Presentazione di dichiarazione rettificativa di precedente denuncia infedele (con maggiore imposta dovuta) 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione infedele 5,5% (1/9 del 50%) della maggiore imposta dovuta oltre alla differenza di imposta e interessi
Presentazione di dichiarazione rettificativa di precedente denuncia infedele (con maggiore imposta dovuta) 1 anno dalla presentazione della dichiarazione infedele 6,25% (1/8 del 50%) della maggiore imposta dovuta oltre alla differenza di imposta e interessi

 

 
Si rammenta che nel caso sopra trattato, la riconduzione a fedeltà (o minore fedeltà), mediante la fruizione del ravvedimento, esplica sua efficacia "limitatamente al secondo anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa, per cui, per gli anni di imposta pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza" (circolare ministeriale n.184/E del 13 luglio 1998).
La dichiarazione rettificativa va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento e scrivendo nelle "annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione". Dovrà inoltre specificare le parti della somma complessivamente versata, riguardanti l'imposta, gli interessi e la sanzione.
 
 
Si precisa che bisogna allegare alla dichiarazione copia della ricevuta di versamento(sulla quale sarà stata barrata la casella "ravvedimento") scrivendo nelle annotazioni "ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione"
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 18/12/2024 ore 12:41