Deposito atti presso la Casa Comunale
La principale attività della Casa comunale - Deposito atti, consiste nel ricevere, registrare, archiviare e consegnare a persone (fisiche o giuridiche) gli atti che sono stati qui depositati per l'irreperibilità (momentanea o assoluta) l'incapacità o il rifiuto del destinatario o delle persone legittimate a ricevere l'atto.
Nel senso sopra indicato, gli atti che la Casa comunale gestisce sono di tipo:
- amministrativo: provenienti da vigili urbani, uffici tributi, edilizia, anagrafe, leva, elettorali ed altri;
- giudiziario: provenienti da tribunale, corte d’appello, giudice di pace;
- tributario: provenienti da agenzie delle entrate, aziende di riscossione tributi.
- affigge nei modi previsti e consentiti l'avviso di deposito (c.d. preavviso - avviso di cortesia) all'indirizzo del destinatario;
- deposita copia dell'atto in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale;
- informa il destinatario dell'atto con un secondo avviso (notizia di avvenuto deposito) a mezzo di lettera raccomandata (con avviso di ritorno). La lettera contiene le indicazioni per il ritiro dell'atto presso gli sportelli della Casa comunale. Regole particolari sono poste per le persone giuridiche e le società non aventi personalità giuridica (secondo l'art. 145 Codice di procedura civile) e per gli atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate e società di riscossione.
Il ritiro degli atti depositati può essere effettuato dal diretto intestatario o da altri soggetti legittimati al ritiro.
Ritiro da parte dell'intestatario dell'atto
I documenti necessari per il ritiro sono:
-
avviso di deposito, trovato presso l'indirizzo del destinatario dell'atto, oppure notizia di avvenuto deposito ricevuto per mezzo del servizio postale con lettera raccomandata A/R;
-
documento di identità personale o di riconoscimento in corso di validità.
In assenza dei documenti o delle informazioni richieste per il ritiro l'operatore di sportello non potrà consegnare l’atto.
L'ufficio non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di ritiro degli atti depositati.
La richiesta di consegna di atti depositati da più di un anno deve essere presentata per mezzo di apposito modulo e la consegna potrà essere immediata o differita nel tempo se necessita di una ricerca d'archivio.
La richiesta di attestazione di avvenuto ritiro di atti depositati deve essere presentata per mezzo di apposito modulo e la consegna potrà essere immediata o differita nel tempo se necessita di una ricerca d'archivio.
Se l’atto non venisse mai ritirato dall’interessato, produrrebbe comunque i suoi effetti; è consigliabile pertanto ritirare l'atto nel più breve tempo possibile.
Gli atti depositati vengono conservati in ufficio per un periodo massimo di due anni; oltre tale data sarà chiesta alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia l'autorizzazione allo scarto.
Per evitare di recarsi due volte allo sportello per il ritiro del medesimo atto si suggerisce di verificare se i dati contenuti nell'avviso di deposito e nella notizia di avvenuto deposito sono identici (richiedente della notificazione, natura dell'atto, numero cronologico della notificazione e data di deposito).
Codice procedura civile artt. 140-143
Combinato disposto degli art.26, ultimo comma D.P.R. 602/1973, e 60 del D.P.R. 600/1973
Corte Costituzionale, sentenza 22.11. 2012. n. 258