Agente contabile è colui che svolge attività comportanti il maneggio di denaro, beni e valori di pertinenza pubblica.
Per quanto concerne l’imposta di soggiorno, ciò che qualificava il gestore della struttura ricettiva come agente contabile era la disponibilità (cd."maneggio") di denaro pubblico e le attività ad essa connesse, quali la riscossione dell'imposta di soggiorno ed il suo riversamento al Comune.
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, delibera n. 19 del 09/01/2013, aveva, infatti, espresso il proprio parere in merito all'inquadramento, agli obblighi ed alle responsabilità dei gestori delle strutture ricettive in relazione all'imposta di soggiorno.
I gestori erano tenuti ad incassare l'imposta di soggiorno corrisposta dagli ospiti, rilasciandone quietanza, ed a riversare le relative somme al Comune secondo le modalità dallo stesso stabilite, pur senza assumere il ruolo di sostituto o di responsabile d'imposta, essendo però tale ruolo riconducibile alla categoria degli "agenti contabili di fatto".
Quando descritto è stato significativamente modificato a partire dal 19/05/2020 in seguito all’entrata in vigore del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito nella L. 20/07/2020, n. 77.
L’art. 180 del D.L. 34/2020 ha assegnato un nuova veste giuridica al gestore prevedendo, infatti, che “il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno […] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”, ovvero gli ospiti che soggiornano nella struttura.
Da questa modifica derivano cambiamenti sostanziali in materia penale, civile, amministrativa-tributaria.
L’art. 64, c. 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, identifica il responsabile d’imposta in ‘Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsà.
Il Gestore di strutture ricettive dal 19/05/2020 opera, quindi, come responsabile dell’imposta divenendo esso stesso obbligato al pagamento con possibile rivalsa sui soggetti passivi.
Il Gestore dovrà quindi provvedere al versamento dell’imposta al Comune in base ai pernottamenti registrati nella propria struttura anche in caso di mancato pagamento da parte degli ospiti: viene dunque a perdere rilevanza l’eventuale rifiuto al pagamento da parte degli ospiti stessi.
Nel contempo decadono i risvolti penali connessi all’appropriazione e all’utilizzo improprio del denaro pubblico riscosso, rimanendo in capo al gestore sanzioni di tipo tributario e/o amministrativo, così come previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, e dall’art. 9 del vigente Regolamento, per gli eventuali inadempimenti.