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Sanzioni
Sanzioni amministrative a seguito di violazione del Regolamento IDS
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Omessa, incompleta o irregolare comunicazione trimestrale alle prescritte scadenze, e per qualsiasi altra violazione al regolamento dell’Imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.
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Ciascuna inadempienza relativa agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c) del Regolamento dell’Imposta di soggiorno.
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Il mancato aggiornamento dei dati inseriti nel portale comunale dell’Imposta di Soggiorno o il reiterato inserimento di dati errati o incongrui dopo sollecito degli uffici a ripristinare il corretto inserimento, va considerata come aggravante ai fini dell’applicazione della sanzione.
Sanzioni Tributarie
L’omesso, parziale o ritardato versamento al Comune dell’imposta di soggiorno comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato con le riduzioni stabilite dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997.
L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell’importo dovuto.
Per ulteriori approfondimenti:
Ultimo aggiornamento: 06/11/2023 ore 12:46