L'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio

Altra strada per addivenire a un'espropriazione o asservimento coattivo è attraverso l'occupazione d'urgenza1. In pratica, nel caso in cui i lavori rivestano carattere di particolare urgenza2, si possono occupare anticipatamente le aree.

Attraverso un unico provvedimento viene determinata l'indennità provvisoria di esproprio/asservimento senza particolari indagini e formalità e disposta l'occupazione.

Questo provvedimento, oltre alle indennità spettanti, contiene l'elenco dei beni da espropriare/asservire, dei beni da occupare, i relativi proprietari. Dev'essere notificato nelle forme per gli atti processuali civili almeno sette giorni prima rispetto alla data prestabilita per la sua esecuzione mediante l'immissione nel possesso. Gli interessati, entro i successivi trenta giorni dall'avvenuta immissione nel possesso, possono accettare l'indennità. In tal caso spetta loro la liquidazione dell'ottanta per cento della stessa. Il restante venti per cento sarà liquidato al momento della stipula dell'atto di cessione o, in alternativa, dell'emanazione del decreto di esproprio.

In caso di non condivisione dell'indennità, possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

Per il periodo intercorrente dall'immissione nel possesso sino all'atto di cessione o del decreto di esproprio verrà corrisposta l'indennità di occupazione.

 

 

 


1 T.U., art. 22-bis

2 per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

 

Ultimo aggiornamento: 10/11/2016 ore 14:53