Cantieri e set cinematografici
Il titolo IV del Regolamento (artt. 12-19) si applica alle attività operative e di gestione dei cantieri temporanei che comportino il superamento dei limiti.
I cantieri sono classificati:
- di iniziativa pubblica o pubblica utilità (edile, stradale, infrastrutturale),
- di iniziativa privata: tutti gli altri cantieri.
Le emissioni sonore superiori ai limiti prodotte dai cantieri devono essere autorizzate con apposito provvedimento del Settore.
Sono esentati i cantieri che soddisfino le seguenti tre condizioni:
- durata fino a 3 giorni lavorativi
- operanti fra le 08.00 e le 19.00 (con interruzione pomeridiana dalle ore 12-15 ex art 65 Regolamento Polizia e Sicurezza Urbana)
- immissioni in facciata ai ricettori non oltre il limite di 70 dB (Leq 30 minuti).
Sono esentati i cantieri per ripristino urgente di servizi pubblici e per pronto intervento su suolo pubblico.
I set cinematografici sono assimilati ai cantieri relativamente alle attività di allestimento e relative riprese e pertanto dovrà essere presentata una specifica di comprovato interesse pubblico per ottenere deroghe a fasce orarie e limiti diversi da quelli sopra indicati.
Le domande di autorizzazione in deroga vanno presentate almeno 30 giorni prima secondo indicazioni allegato B del regolamento:
- se cantiere di durata < o = 180 giorni: domanda completa dei requisiti (data inizio e fine, giorni e orari), ubicazione cantiere, descrizione lavorazione e fasi, macchine e impianti, planimetria, descrizione verifiche,
- se cantiere di durata > 180 giorni: oltre alla documentazione cui sopra è necessaria DPIA a firma di tecnico acustico. Di seguito l'Elenco Nazionale dei Tecnici competenti in Acustica (apri link).
Il Comune può sempre chiedere una DPIA redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
Nell'autorizzazione il Comune può dare prescrizioni in termini di orari e limiti di immissione sonora (art 15-16), nonché chiedere misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'evento. A seguito di sopralluogo può modificare le prescrizioni.
ORARI
Le autorizzazioni vengono rilasciate per attività che si svolgono in:
- giorni feriali (escluso il sabato)
- orari: 8.00-12.00 e 14.00-19.00.
Se i cantieri sono vicino a siti sensibili, la deroga viene concessa con orari 9.00-12.00 e 15.00-19.00.
Possono essere autorizzate emissioni sonore per cantieri privati in orari differenti da quelli sopra indicati solo a due condizioni:
- presentazione di un'asseverazione del direttore lavori con esigenze tecniche per impossibilità a rispettare gli orari
- presentazione di una DPIA (Documentazione Previsionale di Impatto Acustico)
LIMITI
Le deroghe sono concesse per valori limite in facciata ai ricettori maggiormente esposti di 70dB ( leq 30 minuti)
Se i cantieri risultano ubicati in fabbricati composti da più unità almeno in parte occupate da altri ricettori o sono vicini a siti sensibili, la deroga verrà concessa con limite assoluto di immissione di 65dB misurato in faccia all'edificio.
Nel caso in cui i ricettori siano posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, la deroga verrà concessa con limite assoluto di immissione di 60dB misurato a finestre chiuse.
Possono essere autorizzate emissioni sonore per cantieri privati con limiti differenti da quelli sopra indicati solo a due condizioni:
- presentazione di un'asseverazione del direttore lavori con esigenze tecniche per impossibilità a rispettare gli orari
- presentazione di una DPIA (Documentazione Previsionale di Impatto Acustico)
Possono essere autorizzate emissioni sonore per cantieri pubblici e allestimenti di set cinematografici e relative riprese con orari (anche di notte) e limiti diversi da quelli sopra indicati solo a condizione di:
- presentazione di una dichiarazione di pubblico interesse da parte dell'Ufficio comunale competente o di altri enti e soggetti gestori di servizi pubblici (scarica fac-simile versione editabile, fac-simile versione pdf)
- indicazione di giorni, orari e planimetria dell'area interessata dai lavori.
OBBLIGHI
L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti di istruttoria e va conservata ed esibita a richiesta.
Il titolare deve adottare tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo il rumore e informare tutti i soggetti del contenuto della deroga.
SANZIONI
- art. 10, comma 2 e 3 della Legge n. 447/1995 (Legge Quadro per l'inquinamento acustico)
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro - art. 8, comma 3 della Legge Regionale n. 21/1999 (Norme in materia di inquinamento acustico)
3. Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della legge n. 447/1995 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o tempora n e e di cui all' articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 900,00;
b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga di cui all’ articolo 7, comma 7 ;
c) chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all’articolo 2, comma 2( 9 ), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.