Pubblicazione Pareri

L’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a valutazione di incidenza, ossia una procedura che individui e valuti gli effetti che ogni piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi.
Precisamente i siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000. La valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000.
Ogni autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano, progetto o intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza.
La procedura per la valutazione di incidenza ha carattere endoprocedimentale rispetto al procedimento amministrativo di approvazione del piano, progetto o intervento cui inerisce.
Ha inizio su istanza del proponente con la presentazione dello studio per la valutazione di incidenza; segue una fase istruttoria nel corso della quale l'autorità competente può chiedere integrazioni o chiarimenti; si conclude con un atto di valutazione che assume efficacia vincolante per l'autorità competente ai fini dell’approvazione finale del piano, progetto o intervento
Si pubblicano i pareri i competenza del comune di Venezia sottoposti a screening di incidenza – Livello I per i P/P/P/I/A, non ricompresi all’interno delle procedure di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i
 

Anno 2022

 

Ultimo aggiornamento: 23/01/2023 ore 15:18