Limitazioni per il riscaldamento, combustioni e spandimento liquami zootecnici fino al 30 aprile 2025
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L'Ordinanza n. 785/2024 dispone che fino al 30 aprile 2025, in tutto il territorio comunale, per tutti i giorni della settimana e 24 ore/24 , si attivino le seguenti LIMITAZIONI per il contenimento delle polveri sottili PM10:
A. GENERATORI DOMESTICI DI CALORE (IMPIANTI DI RISCALDAMENTO)
In caso di NESSUNA ALLERTA – 0 VERDE:
A1. Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
- a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- a 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).
A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle (in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017), se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo.
In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:
A3. La limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
- a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- a 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).
A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017, se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo.
B. COMBUSTIONI ALL’APERTO
In caso di NESSUNA ALLERTA – VERDE:
B1. Divieto di effettuare combustioni all’aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).
In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:
B2. Divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale o co-organizzate con la stessa;
Ricorda! ai sensi dell’articolo 60 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, approvato dal Consiglio comunale con Delibera n. 33/2019, durante tutto l’anno “nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico” (...) “Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è, parimenti, vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura”. Altre info qui
C.SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI
In caso di NESSUNA ALLERTA – VERDE:
C1. Obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro 24 ore dalla distribuzione, fatti salva la distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla Direttiva nitrati.
In caso di ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO:
C2. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, fatti salvi quelli effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.
SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.
Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurane l’efficacia.
SI INVITA
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- a revisionare periodicamente gli impianti termici come da prescrizioni regionali;
- a mantenere chiusi/in apertura manuale i battenti degli accessi dei negozi.
SI RICORDA che l'Accordo Padano DGRV n. 836/2017 (all A, art. 2, comma g), sancisce per i generatori di calore alimentati a biomassa (stufe a legna, pellet.), a partire dal 2020 :
- il divieto di installazione di apparecchi con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
- il divieto di utilizzo di apparecchi con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”.
Per segnalazioni, reclami e richiesta di informazioni è disponibile lo sportello digitale DIME alla voce "Segnalazioni" o il numero telefonico 041041