Falò rituali e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento

Al fine di limitare la dispersione in atmosfera delle polveri sottili, in base a quanto richiesto dalla DGRV 238 del 02/03/2021 per la tutela della qualità dell'aria, DURANTE TUTTO L’ANNO, ai sensi dell'articolo 60 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e dell’Ordinanza sulla tutela della qualità dell'aria n.  785/2024 , nei centri urbani di tutto il territorio comunale E’ VIETATO :

  • effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (tra cui falò rituali e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione comunale o co-organizzate con la stessa.
  • accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico;
  • accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura;

Pertanto, per mantenere la tradizione limitatamente ad alcune situazioni fortemente simboliche, sarà possibile accendere i cosiddetti falò "pan e vin" o organizzare spettacoli pirotecnici SOLO SE organizzati dall'Amministrazione Comunale o in collaborazione con essa e richiedendo la relativa autorizzazione alla Questura di Venezia (art. 57 TULPS).

L'accensione dei falò rituali dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri, priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili) e, a manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai nella consapevolezza che bruciare biomasse all’aperto, oltre che essere pericoloso, produce particolato atmosferico (PM 2,5 e PM10), dannoso per la salute.

SANZIONI

Per i trasgressori, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre all'obbligo dell'immediato spegnimento dei fuochi accesi.

 

Ultimo aggiornamento: 16/12/2024 ore 10:46