2.1 | Il
P.R.G. è articolato in due parti: la prima, generale,
è
costituita dagli elaborati grafici (illustrativi e prescrittivi) comuni
all’intero P.R.G. (elencati al punto 2.1 dell’art.2
delle
N.T.S.A. di cui appresso, nonché dalle presenti Norme
Tecniche
Generali di Attuazione (N.T.G.A.); la seconda, speciale, è
costituita dalle sezioni relative ai diversi ambiti definiti in
relazione ai rispettivi caratteri fisici, territoriali, storici,
ambientali e, in genere, urbanistici (Città antica, Porto
Marghera, Terraferma, Penisola del Cavallino, Isole di Murano, Lido, S.
Erasmo, ecc.). Ciascuna delle singole sezioni è, a sua
volta,
costituita dalla relazione, dagli elaborati di analisi e di progetto,
dalle N.T.S.A. nonché dagli ulteriori elaborati
specificamente
indicati dal punto 2.2 dell’art.2 delle suddette N.T.S.A.. |
2.2 | In
caso di difformità o di contrasti fra gli elaborati generali
e/o
le N.T.G.A. -da un lato- e - dall’altro- gli elaborati delle
singole sezioni e/o le relative N.T.S.A., prevalgono questi ultimi. In
caso di difformità o di contrasti fra elaborati grafici e
norme
tecniche, prevalgono queste ultime. In caso di difformità o
di
contrasti fra elaborati grafici, prevalgono le risultanze
dell’elaborato alla scala di maggior dettaglio. In caso di
difformità o di contrasti fra il P.R.G. e le statuizioni
contenute in regolamenti od in altri atti comunali, prevale il primo,
salvo che si tratti di disposizioni contenute negli strumenti comunali
della pianificazione commerciale e volte -ai sensi dell’art.4
DL
9.12.1986, n. 832, convertito dalla L. 6.2.1987, n. 15- ad individuare
-con riferimento ad esercizi commerciali, a pubblici esercizi e ad
imprese artigiane- le attività e le innovazioni
incompatibili
con le esigenze di tutela delle tradizioni locali e delle zone di
particolare interesse ambientale, in specie nell’ambito della
Città antica. |
2.3 | La
disciplina del P.R.G., relativa a ciascuno degli ambiti territoriali di
cui al precedente secondo comma del presente articolo, é
costituita dalla parte generale e dalla specifica parte speciale, che
vanno a formare corpo unitario da interpretare nella sua
integrità. Gli elaborati e le N.T.S.A. relativi alle altre
parti
speciali, pur non costituendo fonte di disciplina diretta, possono
essere utilizzati come strumento ermeneutico eventuale e sussidiario,
cioè esclusivamente per desumere dai suddetti elaborati e
norme
-in via analogica- elementi e criteri utili ad interpretare la
disciplina dell'ambito territoriale considerato allorquando la stessa
presenti lacune o contraddizioni altrimenti non risolvibili. |
2.4 | Ciascun
corpo di N.T.S.A. contiene, per il relativo ambito territoriale, la
descrizione delle finalità più significative
perseguite
con il P.R.G., finalità utilizzabili anche come criterio
ermeneutico speciale nonché la descrizione degli elaborati
grafici generali comuni all’intero P.R.G. e degli elaborati
(ivi
incluse eventuali schede -descrittive e/o prescrittive-allegate) che
costituiscono la disciplina speciale dell’ambito territoriale
stesso (2.2). Le N.T.S.A., peraltro, prevedono e disciplinano gli
eventuali strumenti speciali necessari per conseguire le suddette
finalità, strumenti che consistono, ad esempio, nella
più
puntuale ed appropriata definizione dei tipi d'intervento e della
dotazione documentale e progettuale da porre a corredo dell'istanza o
della denuncia relativa a specifici interventi, nella determinazione di
limitazioni particolari in ordine ai tipi di intervento realizzabili o
di destinazione d’uso insediabili nonché nella
prescrizione di particolari procedimenti, pareri o provvedimenti volti
a garantire la tutela di specifici beni o valori. |
2.5 | La disciplina speciale del
P.R.G., relativa ai
singoli ambiti territoriali di cui al precedente primo comma,
può altresì
prevedere - in relazione a peculiari esigenze dei diversi ambiti-
operazioni di
trasferimento volumetrico da realizzare, a mezzo di strumenti
urbanistici
attuativi, nei casi di cui alla seconda parte del punto 3.1.3 del
successivo
art. 3 ovvero ogni qualvolta non siano altrimenti attuabili il
recupero, la
tutela o la valorizzazione di beni di particolare pregio paesaggistico,
ambientale, storico-archeologico, storico-artistico,
storico-architettonico o
storico-testimoniale. |
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