P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte I
Norme Tecniche Generali di Attuazione

articolo 2
Articolazione del P.R.G.: parte generale e parti speciali; disciplina speciale dei diversi ambiti territoriali

2.1Il P.R.G. è articolato in due parti: la prima, generale, è costituita dagli elaborati grafici (illustrativi e prescrittivi) comuni all’intero P.R.G. (elencati al punto 2.1 dell’art.2 delle N.T.S.A. di cui appresso, nonché dalle presenti Norme Tecniche Generali di Attuazione (N.T.G.A.); la seconda, speciale, è costituita dalle sezioni relative ai diversi ambiti definiti in relazione ai rispettivi caratteri fisici, territoriali, storici, ambientali e, in genere, urbanistici (Città antica, Porto Marghera, Terraferma, Penisola del Cavallino, Isole di Murano, Lido, S. Erasmo, ecc.). Ciascuna delle singole sezioni è, a sua volta, costituita dalla relazione, dagli elaborati di analisi e di progetto, dalle N.T.S.A. nonché dagli ulteriori elaborati specificamente indicati dal punto 2.2 dell’art.2 delle suddette N.T.S.A..
2.2 In caso di difformità o di contrasti fra gli elaborati generali e/o le N.T.G.A. -da un lato- e - dall’altro- gli elaborati delle singole sezioni e/o le relative N.T.S.A., prevalgono questi ultimi. In caso di difformità o di contrasti fra elaborati grafici e norme tecniche, prevalgono queste ultime. In caso di difformità o di contrasti fra elaborati grafici, prevalgono le risultanze dell’elaborato alla scala di maggior dettaglio. In caso di difformità o di contrasti fra il P.R.G. e le statuizioni contenute in regolamenti od in altri atti comunali, prevale il primo, salvo che si tratti di disposizioni contenute negli strumenti comunali della pianificazione commerciale e volte -ai sensi dell’art.4 DL 9.12.1986, n. 832, convertito dalla L. 6.2.1987, n. 15- ad individuare -con riferimento ad esercizi commerciali, a pubblici esercizi e ad imprese artigiane- le attività e le innovazioni incompatibili con le esigenze di tutela delle tradizioni locali e delle zone di particolare interesse ambientale, in specie nell’ambito della Città antica.
2.3La disciplina del P.R.G., relativa a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al precedente secondo comma del presente articolo, é costituita dalla parte generale e dalla specifica parte speciale, che vanno a formare corpo unitario da interpretare nella sua integrità. Gli elaborati e le N.T.S.A. relativi alle altre parti speciali, pur non costituendo fonte di disciplina diretta, possono essere utilizzati come strumento ermeneutico eventuale e sussidiario, cioè esclusivamente per desumere dai suddetti elaborati e norme -in via analogica- elementi e criteri utili ad interpretare la disciplina dell'ambito territoriale considerato allorquando la stessa presenti lacune o contraddizioni altrimenti non risolvibili.
2.4Ciascun corpo di N.T.S.A. contiene, per il relativo ambito territoriale, la descrizione delle finalità più significative perseguite con il P.R.G., finalità utilizzabili anche come criterio ermeneutico speciale nonché la descrizione degli elaborati grafici generali comuni all’intero P.R.G. e degli elaborati (ivi incluse eventuali schede -descrittive e/o prescrittive-allegate) che costituiscono la disciplina speciale dell’ambito territoriale stesso (2.2). Le N.T.S.A., peraltro, prevedono e disciplinano gli eventuali strumenti speciali necessari per conseguire le suddette finalità, strumenti che consistono, ad esempio, nella più puntuale ed appropriata definizione dei tipi d'intervento e della dotazione documentale e progettuale da porre a corredo dell'istanza o della denuncia relativa a specifici interventi, nella determinazione di limitazioni particolari in ordine ai tipi di intervento realizzabili o di destinazione d’uso insediabili nonché nella prescrizione di particolari procedimenti, pareri o provvedimenti volti a garantire la tutela di specifici beni o valori.
2.5La disciplina speciale del P.R.G., relativa ai singoli ambiti territoriali di cui al precedente primo comma, può altresì prevedere - in relazione a peculiari esigenze dei diversi ambiti- operazioni di trasferimento volumetrico da realizzare, a mezzo di strumenti urbanistici attuativi, nei casi di cui alla seconda parte del punto 3.1.3 del successivo art. 3 ovvero ogni qualvolta non siano altrimenti attuabili il recupero, la tutela o la valorizzazione di beni di particolare pregio paesaggistico, ambientale, storico-archeologico, storico-artistico, storico-architettonico o storico-testimoniale.