3.1 |
Per
garantire la permanente
integralità della disciplina del P.R.G., si applicano le
seguenti disposizioni: |
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3.1.1 |
Nelle
aree da utilizzare per nuove attrezzature pubbliche di interesse
generale (zone F) oppure per nuovi spazi pubblici
(“standard”) destinati ad usi diversi dal
parcheggio,
l’attuazione del P.R.G. può avvenire sia mediante
l’acquisizione della proprietà, la sistemazione
del suolo
e/o la realizzazione delle attrezzature da parte del Comune o
dell’ente pubblico competente sia mediante
l’assoggettamento all’uso pubblico del suolo e dei
relativi
impianti. Detto assoggettamento avviene a mezzo di convenzione (da
trascrivere nei registi immobiliari) con la quale il proprietario -
tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del capitale da
investire e dell’attività di gestione - si impegna
a
realizzare e ad ultimare, entro un termine stabilito, le costruzioni,
le sistemazioni e gli impianti necessari per attuare l’uso
previsto dal P.R.G. ed a mantenerli in stato adeguato per il loro pieno
e permanente utilizzo nonché per consentirne la fruizione da
parte del pubblico nei modi ed alle condizioni da stabilire secondo
criteri convenzionalmente fissati; le obbligazioni sono assistite da
congrua garanzia. La servitù è fissata a tempo
indeterminato: essa permane con il permanere della destinazione di
P.R.G.. Nel termine di cinque anni, dalla data di approvazione del
P.R.G., il Comune può, in qualsiasi momento, dare attuazione
al
P.R.G. stesso a mezzo del piano particolareggiato o degli strumenti
offerti dall’ordinamento per la realizzazione di opere
pubbliche;
detta facoltà, però, non può essere
esercitata dal
momento in cui il proprietario abbia depositato, presso il protocollo
comunale, istanza per procedere alla suddetta attuazione convenzionale
e sino al momento in cui il Comune abbia eventualmente assunto
determinazione negativa in ordine all’istanza medesima ovvero
sino al momento in cui il proprietario, chiamato a definire i termini
ed i modi di attuazione od a stipulare la convenzione, non abbia
eventualmente dato seguito all’invito. Trascorsi cinque anni
dalla data di approvazione del P.R.G. senza che lo stesso abbia avuto -
quanto alle ricordate aree attuazione o senza che sia stato approvato
il relativo progetto od il piano particolareggiato,
l’attuazione
suddetta potrà avvenire soltanto mediante
assoggettamento
convenzionale all’uso pubblico ovvero mediante cessione
volontaria delle relative aree del Demanio Comunale.
Viene fatto salvo quanto previsto dalla D.C.C. n. 52 del 26/09/2019
“Variante n. 28 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R.
11/2004 per la realizzazione dell’ampliamento del “Villaggio Solidale Don
Vecchi” in località Arzeroni a Mestre, Fondazione Carpinetum di Solidarietà
Cristiana ONLUS” |
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3.1.2 |
Nelle
aree da utilizzare per nuovi parcheggi pubblici l’attuazione
del
P.R.G. avviene mediante l’acquisizione della
proprietà e
la sistemazione del suolo da parte del Comune; il programma urbano dei
parcheggi individua però anche le aree per le quali
l’attuazione del P.R.G. avviene o può avvenire
mediante
l’assoggettamento all’uso pubblico
dell’area e del
relativo impianto. Detto assoggettamento è disciplinato a
mezzo
di convenzione (da trascrivere nei registri immobiliari) con la quale
il proprietario - tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del
capitale da investire e dell’attività di gestione
-si
impegna a realizzare e ad ultimare (entro un termine
stabilito)
sul suolo e - ove previsto dal programma urbano dei parcheggi
-
nel sottosuolo e/o nel soprasuolo un parcheggio nonché a
mantenerlo in stato di manutenzione e di efficienza gestionale adeguato
per la sua integrale e permanente utilizzazione da parte del pubblico,
alle tariffe ed alle condizioni determinate secondo i criteri
convenzionalmente fissati. Nelle aree da utilizzare per nuovi parcheggi
pubblici ed all’uopo individuate dal P.R.G. e/o dal programma
urbano dei parcheggi, il suddetto assoggettamento può anche
avvenire a mezzo di convenzione (da trascrivere nei registri
immobiliari) con la quale il proprietario - tenuto conto delle esigenze
di equa remunerazione e di recupero del capitale da investire
nonché del prezzo di mercato del terreno - si impegna a
realizzare e ad ultimare, entro un termine stabilito, la costruzione,
nel sottosuolo, di uno o più piani di parcheggi privati (con
l’obbligo di darli in locazione o di venderli - ad un canone
o ad
un prezzo determinato in base a criteri convenzionali - con preferenza
per i proprietari di unità immobiliari site nelle vicinanze)
e
della sistemazione a parcheggio d’uso pubblico del suolo ed
eventualmente di un piano nel sottosuolo; ove il parcheggio di uso
pubblico sia posto solo in superficie, lo sbarco della rampa di accesso
e di uscita dal parcheggio privato sotterraneo nonché le
strutture necessarie alla ventilazione dovranno interessare la
superficie minima indispensabile e non dovranno compromettere
l’utilizzo della restante area attrezzata per l’uso
pubblico prevista dal P.R.G. ed il proprietario deve assumere a carico
proprio e dei propri aventi causa la permanente manutenzione (anche
straordinaria) dell’impianto di uso pubblico e della
struttura di
copertura della costruzione sotterranea necessaria a dar sede al
parcheggio di uso pubblico, così da mantenere
quest’ultimo
in stato adeguato per il suo pieno e permanente utilizzo e per
consentire la fruizione da parte del pubblico nei modi ed alle
condizioni da stabilire secondo criteri convenzionalmente fissati.
Comunque: le obbligazioni sono assistite da congrua garanzia; le
servitù permangono con il permanere della destinazione di
P.R.G.. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione del P.R.G.
senza che lo stesso abbia avuto - quanto alle ricordate aree -
attuazione o senza che sia stato approvato il relativo progetto od il
piano particolareggiato, l’attuazione suddetta
potrà
avvenire soltanto mediante assoggettamento convenzionale
all’uso
pubblico. Le possibilità di intervento del presente articolo
potranno essere applicate anche ad aree da utilizzare per attrezzature
pubbliche o di uso pubblico di quartiere diverse dai parcheggi, su
specifica indicazione e prescrizioni del P.R.G.. |
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3.1.3 |
Nelle
aree da utilizzare per nuove sedi stradali o, comunque, per nuovi
impianti da destinare alla circolazione pedonale, ciclistica e
veicolare, l’attuazione del P.R.G. avviene mediante
l’acquisizione delle proprietà e la sistemazione
del suolo
da parte del Comune o dell’ente pubblico competente. |
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