P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte I
Norme Tecniche Generali di Attuazione

articolo 3 
Permanente integrità della disciplina del P.R.G.

3.1 Per garantire la permanente integralità della disciplina del P.R.G., si applicano le seguenti disposizioni:
  3.1.1 Nelle aree da utilizzare per nuove attrezzature pubbliche di interesse generale (zone F) oppure per nuovi spazi pubblici (“standard”) destinati ad usi diversi dal parcheggio, l’attuazione del P.R.G. può avvenire sia mediante l’acquisizione della proprietà, la sistemazione del suolo e/o la realizzazione delle attrezzature da parte del Comune o dell’ente pubblico competente sia mediante l’assoggettamento all’uso pubblico del suolo e dei relativi impianti. Detto assoggettamento avviene a mezzo di convenzione (da trascrivere nei registi immobiliari) con la quale il proprietario - tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del capitale da investire e dell’attività di gestione - si impegna a realizzare e ad ultimare, entro un termine stabilito, le costruzioni, le sistemazioni e gli impianti necessari per attuare l’uso previsto dal P.R.G. ed a mantenerli in stato adeguato per il loro pieno e permanente utilizzo nonché per consentirne la fruizione da parte del pubblico nei modi ed alle condizioni da stabilire secondo criteri convenzionalmente fissati; le obbligazioni sono assistite da congrua garanzia. La servitù è fissata a tempo indeterminato: essa permane con il permanere della destinazione di P.R.G.. Nel termine di cinque anni, dalla data di approvazione del P.R.G., il Comune può, in qualsiasi momento, dare attuazione al P.R.G. stesso a mezzo del piano particolareggiato o degli strumenti offerti dall’ordinamento per la realizzazione di opere pubbliche; detta facoltà, però, non può essere esercitata dal momento in cui il proprietario abbia depositato, presso il protocollo comunale, istanza per procedere alla suddetta attuazione convenzionale e sino al momento in cui il Comune abbia eventualmente assunto determinazione negativa in ordine all’istanza medesima ovvero sino al momento in cui il proprietario, chiamato a definire i termini ed i modi di attuazione od a stipulare la convenzione, non abbia eventualmente dato seguito all’invito. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione del P.R.G. senza che lo stesso abbia avuto - quanto alle ricordate aree attuazione o senza che sia stato approvato il relativo progetto od il piano particolareggiato, l’attuazione suddetta potrà avvenire soltanto mediante assoggettamento  convenzionale all’uso pubblico ovvero mediante cessione volontaria delle relative aree del Demanio Comunale.
Viene fatto salvo quanto previsto dalla D.C.C. n. 52 del 26/09/2019 “Variante n. 28 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 per la realizzazione dell’ampliamento del “Villaggio Solidale Don Vecchi” in località Arzeroni a Mestre, Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana ONLUS
  3.1.2 Nelle aree da utilizzare per nuovi parcheggi pubblici l’attuazione del P.R.G. avviene mediante l’acquisizione della proprietà e la sistemazione del suolo da parte del Comune; il programma urbano dei parcheggi individua però anche le aree per le quali l’attuazione del P.R.G. avviene o può avvenire mediante l’assoggettamento all’uso pubblico dell’area e del relativo impianto. Detto assoggettamento è disciplinato a mezzo di convenzione (da trascrivere nei registri immobiliari) con la quale il proprietario - tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del capitale da investire e dell’attività di gestione -si impegna a  realizzare e ad ultimare (entro un termine stabilito) sul suolo e  - ove previsto dal programma urbano dei parcheggi - nel sottosuolo e/o nel soprasuolo un parcheggio nonché a mantenerlo in stato di manutenzione e di efficienza gestionale adeguato per la sua integrale e permanente utilizzazione da parte del pubblico, alle tariffe ed alle condizioni determinate secondo i criteri convenzionalmente fissati. Nelle aree da utilizzare per nuovi parcheggi pubblici ed all’uopo individuate dal P.R.G. e/o dal programma urbano dei parcheggi, il suddetto assoggettamento può anche avvenire a mezzo di convenzione (da trascrivere nei registri immobiliari) con la quale il proprietario - tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione e di recupero del capitale da investire nonché del prezzo di mercato del terreno - si impegna a realizzare e ad ultimare, entro un termine stabilito, la costruzione, nel sottosuolo, di uno o più piani di parcheggi privati (con l’obbligo di darli in locazione o di venderli - ad un canone o ad un prezzo determinato in base a criteri convenzionali - con preferenza per i proprietari di unità immobiliari site nelle vicinanze) e della sistemazione a parcheggio d’uso pubblico del suolo ed eventualmente di un piano nel sottosuolo; ove il parcheggio di uso pubblico sia posto solo in superficie, lo sbarco della rampa di accesso e di uscita dal parcheggio privato sotterraneo nonché le strutture necessarie alla ventilazione dovranno interessare la superficie minima indispensabile e non dovranno compromettere l’utilizzo della restante area attrezzata per l’uso pubblico prevista dal P.R.G. ed il proprietario deve assumere a carico proprio e dei propri aventi causa la permanente manutenzione (anche straordinaria) dell’impianto di uso pubblico e della struttura di copertura della costruzione sotterranea necessaria a dar sede al parcheggio di uso pubblico, così da mantenere quest’ultimo in stato adeguato per il suo pieno e permanente utilizzo e per consentire la fruizione da parte del pubblico nei modi ed alle condizioni da stabilire secondo criteri convenzionalmente fissati. Comunque: le obbligazioni sono assistite da congrua garanzia; le servitù permangono con il permanere della destinazione di P.R.G.. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione del P.R.G. senza che lo stesso abbia avuto - quanto alle ricordate aree - attuazione o senza che sia stato approvato il relativo progetto od il piano particolareggiato, l’attuazione suddetta potrà avvenire soltanto mediante assoggettamento convenzionale all’uso pubblico. Le possibilità di intervento del presente articolo potranno essere applicate anche ad aree da utilizzare per attrezzature pubbliche o di uso pubblico di quartiere diverse dai parcheggi, su specifica indicazione e prescrizioni del P.R.G..
3.1.3 Nelle aree da utilizzare per nuove sedi stradali o, comunque, per nuovi impianti da destinare alla circolazione pedonale, ciclistica e veicolare, l’attuazione del P.R.G. avviene mediante l’acquisizione delle proprietà e la sistemazione del suolo da parte del Comune o dell’ente pubblico competente.