P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte I
Norme Tecniche Generali di Attuazione

articolo 6 
Definizione: parametri edilizi e loro utilizzazione e verifica

6.1 Le norme tecniche del P.R.G. utilizzano i parametri edilizi di seguito elencati e definiti:
6.1.1 altezza massima consentita (H max) per gli organismi edilizi; si verifica in caso di interventi di nuova edificazione, di ricostruzione nonché di nuova costruzione in ampliamento o in sopralzo di organismi edilizi esistenti;
6.1.2 distanza tra fabbricati (Df); fatto salvo il rispetto della disciplina di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, si verifica (sulle rette ortogonali alla parete dell’organismo edilizio da realizzare) tra pareti di cui almeno una finestrata, in caso di interventi di nuova edificazione, di ricostruzione nonché di nuova costruzione in ampliamento e in sopralzo di organismi edilizi esistenti; in zona A, però, la verifica s’intende soddisfatta ove sia mantenuta la distanza preesistente; le pareti del medesimo organismo edilizio nonché quelle non finestrate realizzate a seguito di nuova edificazione, di nuova costruzione in ampliamento o  in sopralzo o di ricostruzione di organismo edilizio avente altezza non superiore, all’intradosso della copertura, a 2,70 m. possono essere realizzate col distacco reciproco minimo previsto dal Regolamento Edilizio vigente; la distanza dal confine di proprietà non viene verificata in caso di costruzioni in aderenza, sul confine; le N.T.S.A. possono peraltro prevedere una distanza dal confine pari a zero, previa stipula e registrazione di formale atto di assenso con le proprietà finitime; 
6.1.3 distanza dal confine di proprietà nonché dal confine di zona destinata a spazi pubblici o di uso pubblico ovvero di zona F (Dc): è la distanza minima della Sc dell’organismo edilizio da tali confini e si verifica in caso di interventi di nuova edificazione, di ricostruzione nonché di nuova costruzione in ampliamento o in sopralzo di organismi edilizi esistenti, sempreché la parte da ampliare prospetti sul confine da considerare; per gli interventi di ricostruzione, in zona A, però, la verifica s’intende soddisfatta ove sia mantenuta la distanza preesistente;
6.1.4 distanza dalle strade pubbliche (Ds) è la distanza minima della Sc dell’organismo edilizio dal ciglio della strada (come definito dalla vigente disciplina speciale) e si verifica in caso di interventi di nuova edificazione, di ricostruzione nonché di nuova costruzione in ampliamento o in sopralzo di organismi edilizi esistenti, sempreché la parte da ampliare prospetti verso la strada fatte salve le prescrizioni di legge nonché del successivo art. 61.5 delle N.T.S.A..
6.2 Le disposizioni di cui al precedente comma possono essere modificate e/o integrate dalle N.T.S.A. solo per rispondere ad esigenze locali meritevoli di particolare tutela, ferma restando - per Df - la distanza minima prescritta all’art.873 c.c., dovendosi ritenere sempre ammessa la costruzione sul confine di proprietà, ove si tratti di costruzioni in aderenza o con muro comune.
6.3 Qualora un lotto sia interessato da più sottozone di tipo B, C1, volume e superficie coperta saranno quelli derivanti dalla sommatoria di quelli realizzabili sulle singole porzioni del lotto, in relazione ai rispettivi indici o quantità edificatori assegnati, mentre per le altre prescrizioni l’edificazione avverrà in conformità a quelle della zona o sottozona che interessa la porzione maggiore del lotto medesimo.
6.4 Per le nuove costruzioni si richiama il disposto del D.M. 1444/’68. Minori distanze tra fabbricati e dalle strade sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici o per interventi puntuali disciplinati dal Piano Regolatore Generale, anche a mezzo di ‘schede puntuali’ allegate alla presente V.P.R.G.. Fatte salve le prescrizioni del paragrafo precedente, qualora sul lotto limitrofo a quello oggetto di un intervento edilizio, esista una costruzione realizzata in data antecedente all’approvazione delle presenti norme, la cui distanza dal confine sia difforme da quella prescritta dalle stesse, il costruendo edificio potrà non rispettare la distanza tra fabbricati (Df) prevista per la zona in cui ricade, rispettando unicamente la prescritta distanza dai confini (Dc).
6.5 Nel caso di nuova costruzione in ampliamento o in sopralzo di edifici realizzati in data antecedente all'approvazione delle presenti norme, e non conformi alle stesse, al fine della determinazione di Df, Dc, Ds e Da, sarà fatto riferimento al solo corpo di fabbrica costituente l’ampliamento o il sopralzo, fatto salvo il rispetto della disciplina di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444..