6.1 |
Le
norme tecniche del P.R.G. utilizzano i parametri
edilizi di seguito elencati e definiti: |
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6.1.1 |
altezza massima
consentita
(H max) per gli organismi edilizi; si verifica in caso di interventi di
nuova edificazione, di ricostruzione nonché di nuova
costruzione
in ampliamento o in sopralzo di organismi edilizi esistenti; |
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6.1.2 |
distanza tra fabbricati
(Df); fatto salvo il rispetto della disciplina di cui al D.M. 2 aprile
1968, n. 1444, si verifica (sulle rette ortogonali alla parete
dell’organismo edilizio da realizzare) tra pareti di cui
almeno
una finestrata, in caso di interventi di nuova edificazione, di
ricostruzione nonché di nuova costruzione in ampliamento e
in
sopralzo di organismi edilizi esistenti; in zona A, però, la
verifica s’intende soddisfatta ove sia mantenuta la distanza
preesistente; le pareti del medesimo organismo edilizio
nonché
quelle non finestrate realizzate a seguito di nuova edificazione, di
nuova costruzione in ampliamento o in sopralzo o di
ricostruzione
di organismo edilizio avente altezza non superiore,
all’intradosso della copertura, a 2,70 m. possono essere
realizzate col distacco reciproco minimo previsto dal Regolamento
Edilizio vigente; la distanza dal confine di proprietà non
viene
verificata in caso di costruzioni in aderenza, sul confine; le N.T.S.A.
possono peraltro prevedere una distanza dal confine pari a zero, previa
stipula e registrazione di formale atto di assenso con le
proprietà finitime; |
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6.1.3 |
distanza dal
confine di
proprietà nonché dal confine di zona destinata a
spazi
pubblici o di uso pubblico ovvero di zona F (Dc):
è la
distanza minima della Sc dell’organismo edilizio da tali
confini
e si verifica in caso di interventi di nuova edificazione, di
ricostruzione nonché di nuova costruzione in ampliamento o
in
sopralzo di organismi edilizi esistenti, sempreché la parte
da
ampliare prospetti sul confine da considerare; per gli interventi di
ricostruzione, in zona A, però, la verifica
s’intende
soddisfatta ove sia mantenuta la distanza preesistente; |
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6.1.4 |
distanza dalle strade
pubbliche (Ds) è la distanza minima della Sc
dell’organismo edilizio dal ciglio
della strada (come definito dalla vigente disciplina speciale) e si
verifica in
caso di interventi di nuova edificazione, di ricostruzione
nonché di nuova
costruzione in ampliamento o in sopralzo di organismi edilizi
esistenti,
sempreché la parte da ampliare prospetti verso la strada
fatte salve le
prescrizioni di legge nonché del successivo art. 61.5 delle
N.T.S.A.. |
6.2 |
Le
disposizioni di cui al precedente comma possono essere modificate e/o
integrate dalle N.T.S.A. solo per rispondere ad esigenze locali
meritevoli di particolare tutela, ferma restando - per Df - la distanza
minima prescritta all’art.873 c.c., dovendosi ritenere sempre
ammessa la costruzione sul confine di proprietà, ove si
tratti
di costruzioni in aderenza o con muro comune. |
6.3 |
Qualora
un lotto sia interessato da più sottozone
di tipo B, C1, volume e superficie coperta saranno quelli derivanti
dalla
sommatoria di quelli realizzabili sulle singole porzioni del lotto, in
relazione
ai rispettivi indici o quantità edificatori assegnati,
mentre per le altre
prescrizioni l’edificazione avverrà in
conformità a quelle della zona o
sottozona che interessa la porzione maggiore del lotto medesimo. |
6.4 |
Per
le nuove costruzioni si richiama il disposto del D.M.
1444/’68.
Minori distanze tra fabbricati e dalle strade sono ammesse nei casi di
gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi
planivolumetrici o per interventi puntuali disciplinati dal Piano
Regolatore Generale, anche a mezzo di ‘schede
puntuali’
allegate alla presente V.P.R.G.. Fatte salve le prescrizioni del
paragrafo precedente, qualora sul lotto limitrofo a quello oggetto di
un intervento edilizio, esista una costruzione realizzata in data
antecedente all’approvazione delle presenti norme, la cui
distanza dal confine sia difforme da quella prescritta dalle stesse, il
costruendo edificio potrà non rispettare la distanza tra
fabbricati (Df) prevista per la zona in cui ricade, rispettando
unicamente la prescritta distanza dai confini (Dc). |
6.5 |
Nel
caso di nuova costruzione in ampliamento o in
sopralzo di edifici realizzati in data antecedente all'approvazione
delle
presenti norme, e non conformi alle stesse, al fine della
determinazione di Df,
Dc, Ds e Da, sarà fatto riferimento al solo corpo di
fabbrica costituente
l’ampliamento o il sopralzo, fatto salvo il rispetto della
disciplina di cui al
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.. |
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