5.1 |
Le norme tecniche del P.R.G. utilizzano gli indici
urbanistici
di seguito elencati e definiti: |
| 5.1.1 | indice di utilizzazione
territoriale (Ut): esprime (in mq/mq) il rapporto Sp/St
massimo consentito; |
| 5.1.2 | indice di utilizzazione
fondiaria (Uf): esprime (in mq/mq) il rapporto Sp/Sf
massimo consentito; |
| 5.1.3 |
indice di
fabbricabilità territoriale (It): esprime (in
mc/mq) il rapporto V/St massimo consentito; |
| 5.1.4 | indice di
fabbricabilità fondiaria (If): esprime (in
mc/mq) il rapporto V/Sf massimo consentito; |
| 5.1.5 | indice di copertura
territoriale (Ct): esprime (in percentuale) il rapporto
Sc/St massimo consentito; |
| 5.1.6 | indice di copertura
fondiario (Cf): esprime (in percentuale) il rapporto Sc/Sf
massimo consentito; |
| 5.1.7 | gli indici Ut, Uf, It, If
sono, in casi specifici,
sostituiti da quantità di Sp o di V espressamente definite
-in valore assoluto-
dalle N.T.S.A.; gli indici territoriali si applicano in caso di piani
urbanistici attuativi, quelli fondiari in caso di intervento diretto; |
| 5.1.8 | Nelle zone agricole gli
indici di fabbricabilità e
di utilizzazione si considerano fondiari; la relativa definizione,
dettata da
norme speciali, prevale su quella dettata dalle presenti norme; |
| 5.1.9 | Nel caso di nuova
edificazione, come definita al
successivo art. 7.2.5 delle N.T.S.A., nelle Z.T.O. B – C - D
gli indici e le
quantità edificabili debbono essere utilizzati in misura non
inferiore al 75%,
in caso di interventi con destinazione diversa alla produttiva, e non
inferiore
al 60%, in caso di interventi con destinazione produttiva, salvo il
caso in cui
la sottoutilizzazione sia dovuta al rispetto di altre prescrizioni
previste
dalle N.T.S.A. o da norme di legge; |
| 5.1.10 | la Sp ed il V (determinati
dal prodotto dei
rispettivi indici di utilizzazione o di fabbricabilità per
la St di cui al
precedente punto 4.1.1 o definiti in valore assoluto) sono
convenzionalmente
attributi, in modo uniforme, a ciascuno dei metri quadrati
dell’intera
superficie compresa nel perimetro del piano urbanistico attuativo, ivi
compresa
la superficie delle aree non computabili nella St; in caso di aree
demaniali,
però, tale attribuzione opera soltanto ove lo strumento
urbanistico attuativo
preveda la cessazione di detto regime; |
5.2 | per
la verifica del rispetto degli indici di cui al
presente articolo si tiene conto anche della Sp o del V esistenti sul
terreno
considerato; |
| 5.2.1 | la verifica del rispetto
degli indici di cui al
presente articolo è operata esclusivamente in caso di
interventi di nuova
edificazione, di ricostruzione nonché di nuova costruzione
in ampliamento o di
sopralzo di organismi edilizi esistenti; in caso di intervento di
sopralzo,
però, la verifica degli indici Ct e Cf s’intende
soddisfatta ove siano
mantenuti i rapporti preesistenti; |
| 5.2.2 | il terreno (lotto),
considerato per la verifica
degli indici di cui al presente articolo, costituisce lotto di
pertinenza
urbanistica degli organismi edilizi sullo stesso realizzati, pertinenza
che
deve risultare individuata negli elaborati di progetto ove viene
rappresentato
il lotto medesimo nonché nella planimetria di cui al
successivo punto 5.2.3; in
caso di interventi previsti da piano urbanistico attuativo, i lotti di
pertinenza (da individuare, comunque, secondo quanto previsto dal
menzionato
successivo punto 5.2.3) coincidono con quelli individuati dal piano
stesso,
salve le rettifiche eventualmente necessarie e previamente verificate
come
inidonee a modificare i rapporti generali definiti dal piano
urbanistico
attuativo. Per i fabbricati esistenti alla data del 1/7/1997 il lotto
di
pertinenza urbanistica è quello definito al momento del
rilascio del relativo
atto abilitativo; per i fabbricati autorizzati in data anteriore
all’approvazione del primo P.R.G. (14/12/1962) o ultimati in
data anteriore
all’entrata in vigore della L. 17/8/1942 n. 1150, deve essere
fatto riferimento
ai parametri edilizi limite prescritti dal Regolamento
d’Igiene Comunale
approvato dalla G.P.A. con atto 350 del 17/2/1930. |
| 5.2.3 | all’atto della
presentazione dell’istanza di
permesso di costruire o denuncia di inizio attività o di
altro atto relativo ad
interventi da eseguire, il progettista o la ditta proponente sono
tenuti ad
individuare, su planimetria catastale controfirmata dal richiedente e/o
dal
denunciante, il perimetro dell’area di sedime del fabbricato
in progetto o del
fabbricato interessato dall’intervento ed i punti fissi
utilizzati, nel
progetto, per definire le quote nonché, con campitura in
colore trasparente ma
indelebile, il lotto di pertinenza e a dichiarare che tale lotto di
pertinenza
non costituisce e/o non ha mai costituito lotto di pertinenza
urbanistica di fabbricati
preesistenti; |
| 5.2.4 | l’integrale
utilizzazione degli indici urbanistici
di cui al presente articolo esclude ogni successiva ulteriore
utilizzazione del
relativo lotto (salvo il caso in cui siano intervenuti il crollo o la
demolizione dell’organismo edilizio che ha determinato
l’utilizzazione degli
indici suddetti), indipendentemente da qualsiasi frazionamento o
trasferimento
di proprietà. |
5.3 | Le
disposizioni di cui ai precedenti commi 5.1 e
5.2 possono essere modificate e/o integrate dalle N.T.S.A. solo per
rispondere
ad esigenze locali meritevoli di particolare tutela; le N.T.S.A.
possono anche
prevedere -oltre alle operazioni di trasferimento volumetrico di cui al
precedente art.3.1.3 - la concentrazione, su di un unico terreno,
(lotto),
della Sp o del V costituenti espressione della capacità di
più terreni (lotti),
che -seppur non adiacenti - vengono, eccezionalmente a costituire Sf,
al fine
di consentire densificazioni e rarefazioni della presenza edilizia in
relazione
alle esigenze proprie del corretto assetto scenico e compositivo dei
diversi
centri od in relazione alle esigenze connesse alla
valorizzazione di beni
significativi. |
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