P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte I
Norme Tecniche Generali di Attuazione

articolo 5
Definizioni: indici urbanistici e loro utilizzazione e verifica

5.1
Le norme tecniche del P.R.G. utilizzano gli indici urbanistici di seguito elencati e definiti:
5.1.1indice di utilizzazione territoriale (Ut): esprime (in mq/mq) il rapporto Sp/St massimo consentito;
5.1.2indice di utilizzazione fondiaria (Uf): esprime (in mq/mq) il rapporto Sp/Sf massimo consentito;
5.1.3 indice di fabbricabilità territoriale (It): esprime (in mc/mq) il rapporto V/St massimo consentito;
5.1.4indice di fabbricabilità fondiaria (If): esprime (in mc/mq) il rapporto V/Sf massimo consentito;
5.1.5indice di copertura territoriale (Ct): esprime (in percentuale) il rapporto Sc/St massimo consentito;
5.1.6indice di copertura fondiario (Cf): esprime (in percentuale) il rapporto Sc/Sf massimo consentito;
5.1.7gli indici Ut, Uf, It, If sono, in casi specifici, sostituiti da quantità di Sp o di V espressamente definite -in valore assoluto- dalle N.T.S.A.; gli indici territoriali si applicano in caso di piani urbanistici attuativi, quelli fondiari in caso di intervento diretto;
5.1.8Nelle zone agricole gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione si considerano fondiari; la relativa definizione, dettata da norme speciali, prevale su quella dettata dalle presenti norme;
5.1.9Nel caso di nuova edificazione, come definita al successivo art. 7.2.5 delle N.T.S.A., nelle Z.T.O. B – C - D gli indici e le quantità edificabili debbono essere utilizzati in misura non inferiore al 75%, in caso di interventi con destinazione diversa alla produttiva, e non inferiore al 60%, in caso di interventi con destinazione produttiva, salvo il caso in cui la sottoutilizzazione sia dovuta al rispetto di altre prescrizioni previste dalle N.T.S.A. o da norme di legge;
5.1.10la Sp ed il V (determinati dal prodotto dei rispettivi indici di utilizzazione o di fabbricabilità per la St di cui al precedente punto 4.1.1 o definiti in valore assoluto) sono convenzionalmente attributi, in modo uniforme, a ciascuno dei metri quadrati dell’intera superficie compresa nel perimetro del piano urbanistico attuativo, ivi compresa la superficie delle aree non computabili nella St; in caso di aree demaniali, però, tale attribuzione opera soltanto ove lo strumento urbanistico attuativo preveda la cessazione di detto regime;
5.2per la verifica del rispetto degli indici di cui al presente articolo si tiene conto anche della Sp o del V esistenti sul terreno considerato;
5.2.1la verifica del rispetto degli indici di cui al presente articolo è operata esclusivamente in caso di interventi di nuova edificazione, di ricostruzione nonché di nuova costruzione in ampliamento o di sopralzo di organismi edilizi esistenti; in caso di intervento di sopralzo, però, la verifica degli indici Ct e Cf s’intende soddisfatta ove siano mantenuti i rapporti preesistenti;
5.2.2il terreno (lotto), considerato per la verifica degli indici di cui al presente articolo, costituisce lotto di pertinenza urbanistica degli organismi edilizi sullo stesso realizzati, pertinenza che deve risultare individuata negli elaborati di progetto ove viene rappresentato il lotto medesimo nonché nella planimetria di cui al successivo punto 5.2.3; in caso di interventi previsti da piano urbanistico attuativo, i lotti di pertinenza (da individuare, comunque, secondo quanto previsto dal menzionato successivo punto 5.2.3) coincidono con quelli individuati dal piano stesso, salve le rettifiche eventualmente necessarie e previamente verificate come inidonee a modificare i rapporti generali definiti dal piano urbanistico attuativo. Per i fabbricati esistenti alla data del 1/7/1997 il lotto di pertinenza urbanistica è quello definito al momento del rilascio del relativo atto abilitativo; per i fabbricati autorizzati in data anteriore all’approvazione del primo P.R.G. (14/12/1962) o ultimati in data anteriore all’entrata in vigore della L. 17/8/1942 n. 1150, deve essere fatto riferimento ai parametri edilizi limite prescritti dal Regolamento d’Igiene Comunale approvato dalla G.P.A. con atto 350 del 17/2/1930.
5.2.3all’atto della presentazione dell’istanza di permesso di costruire o denuncia di inizio attività o di altro atto relativo ad interventi da eseguire, il progettista o la ditta proponente sono tenuti ad individuare, su planimetria catastale controfirmata dal richiedente e/o dal denunciante, il perimetro dell’area di sedime del fabbricato in progetto o del fabbricato interessato dall’intervento ed i punti fissi utilizzati, nel progetto, per definire le quote nonché, con campitura in colore trasparente ma indelebile, il lotto di pertinenza e a dichiarare che tale lotto di pertinenza non costituisce e/o non ha mai costituito lotto di pertinenza urbanistica di fabbricati preesistenti;
5.2.4l’integrale utilizzazione degli indici urbanistici di cui al presente articolo esclude ogni successiva ulteriore utilizzazione del relativo lotto (salvo il caso in cui siano intervenuti il crollo o la demolizione dell’organismo edilizio che ha determinato l’utilizzazione degli indici suddetti), indipendentemente da qualsiasi frazionamento o trasferimento di proprietà.
5.3Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2 possono essere modificate e/o integrate dalle N.T.S.A. solo per rispondere ad esigenze locali meritevoli di particolare tutela; le N.T.S.A. possono anche prevedere -oltre alle operazioni di trasferimento volumetrico di cui al precedente art.3.1.3 - la concentrazione, su di un unico terreno, (lotto), della Sp o del V costituenti espressione della capacità di più terreni (lotti), che -seppur non adiacenti - vengono, eccezionalmente a costituire Sf, al fine di consentire densificazioni e rarefazioni della presenza edilizia in relazione alle esigenze proprie del corretto assetto scenico e compositivo dei diversi centri od in relazione alle esigenze connesse alla valorizzazione di beni significativi.