26.1 | Lungo
i limiti delle aree urbane, confinanti con le zone agricole,
specificatamente individuate nelle tavv. 13.1.A alla scala 1:2000,
è prescritta la piantumazione degli scoperti di pertinenza
degli
edifici con essenze di alto fusto e siepi, scelta tra quelle elencate
nel “progetto ambiente” allegato alle presenti
norme. |
26.2 | Per
gli edifici esistenti nei lotti interessati da tale intervento
è
ammessa una concessione aggiuntiva pari al 10% della Sp esistente o
concessionabile secondo gli indici di zona, a condizione che il
progetto edilizio per l’ottenimento della concessione
contempli
anche la piantumazione di cui al precedente comma ed i proprietari si
impegnino alla realizzazione con atto d’obbligo
unilaterale. |
26.3 | Tali
ampliamenti dovranno comunque rispettare i parametri
edilizio-urbanistici (Df, Dc, Ds) previsti per la specifica zona in cui
ricadono. |