P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo IV
Zone produttive di completamento e di espansione
articolo 28
Sottozona D.3.2 - Attrezzature ricettive all’aperto - Campeggi

28.1In ognuno degli ambiti di cui al presente articolo è ammesso un indice di utilizzazione territoriale comprensiva degli edifici esistenti, non superiore a 0,10 mq/mq nonché di un indice di copertura complessivo non superiore al 10% della superficie territoriale. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l’indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all’art. 85 della LR 61/85, limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq. La Sp totale degli edifici deve essere suddiviso nei seguenti termini:

a) non meno del 20% deve essere adibito ad attrezzature di base e servizi, quali reception, uffici, abitazioni del personale addetto, servizi igienici e sportivi, ambulatorio, pronto soccorso, manufatti tecnici, depositi e magazzini ed ogni altro fabbricato di servizio strettamente connesso alla manutenzione e gestione del complesso ricettivo;

b) non più del 20% può essere adibito ad attività commerciali e di ristorazione, nonché ad uffici non strettamente connessi alla gestione del complesso ricettivo, quali agenzie di viaggio, agenzie di cambio e simili;

c) la quota restante può essere adibita ad unità abitative (UA) per la sosta ed il soggiorno di turisti.
28.2Gli edifici non possono essere di norma costituiti da più di un piano fuori terra e la loro altezza non può superare i ml.3,50. Non è ammessa la realizzazione di SP entroterra. Limitatamente agli edifici ospitanti attrezzature di base e servizi, è ammessa la realizzazione di non più di due piani fuori terra e un’altezza non superiore a ml.6,50.  Gli edifici devono di norma collocarsi in prossimità dell’ingresso del complesso ricettivo, fatte salve particolari situazioni di tutela di beni ambientali esistenti. 
28.3Negli ambiti di cui al presente articolo, si prescrive di:

a) riservare non meno del 5% della superficie territoriale a parcheggi interni localizzati in prossimità agli accessi del complesso ricettivo;

b) escludere dal computo dei suddetti parcheggi le superfici prescritte per i posti auto riservati ai posti equipaggio (PE) ed alle unità abitative (UA);

c) realizzare i parcheggi con masselli alveolari in calcestruzzo di cemento con semina interna di manto erboso e piantumazione di essenze arboree d’alto fusto autoctone e tradizionali dei luoghi;

d) destinare a posti equipaggio comprensivi del posto auto una superficie netta non inferiore a mq.65;

e) dotare non meno dell’80% della superficie complessiva di ogni complesso ricettivo di opportuna piantumazione di essenze d’alto fusto;

f) in funzione frangivento, utilizzare filari multipli di essenze vegetali autoctone o tradizionali, ovvero cannucciati;

g) mantenere le superfici scoperte libere da ogni uso improprio, essendo in particolare vietate le discariche ed i depositi a cielo aperto di materiali d’ogni tipo;

h) realizzare le recinzioni perimetrali con reti od inferriate metalliche di altezza non superiore a ml.2,00, evitando costruzioni in muratura, mascherate con essenze arbustive potate a siepe; realizzare le eventuali delimitazioni interne esclusivamente con siepi o con staccionate in legno; porre a dimora lungo il perimetro ed all’interno dello stesso, essenze arboree autoctone o tradizionali;

i) realizzare idonei sistemi per lo smaltimento dei reflui civili e disporre sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti solidi urbani.
28.4Per gli interventi edilizi relativi agli ambiti definiti D.3.2a ed autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi, prima dell’entrata in vigore delle presenti norme:

a)     sono fatti salvi i volumi con Sp superiore a 0,08 mq/mq della superficie territoriale;

b)     è fatto obbligo, ai soggetti interessati all’esercizio dei complessi ricettivi all’aperto già operanti negli ambiti previsti dalla presente Variante, ma in difformità rispetto al P.R.G. precedente, di richiedere al Comune il permesso di costruire o denuncia di inizio attività necessari per l’adeguamento dei complessi ai requisiti minimi richiesti dalla vigente legislazione, nel pieno rispetto di quanto disposto dalle presenti norme. Gli interventi relativi al permesso di costruire o denuncia di inizio attività dovranno essere ultimati entro e non oltre 2 anni dalla data di rilascio del predetto permesso di costruire o denuncia di inizio attività, salvo proroga, non superiore ad un anno, concedibile dal Sindaco in caso di motivata richiesta dei soggetti interessati, pena la decadenza del permesso di costruire o denuncia di inizio attività stessi.
28.5Gli interventi edilizi relativi agli ambiti definiti D.3.2b sono soggetti a  progetto unitario esteso all’intero ambito. 
28.6Non sono soggetti a permesso di costruire gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:

a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.