P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo IV Zone produttive di completamento e di espansione ![]() | |
articolo 28 Sottozona
D.3.2 - Attrezzature ricettive all’aperto - Campeggi |
28.1 | In
ognuno degli ambiti di cui al presente articolo è ammesso un
indice di utilizzazione territoriale comprensiva degli edifici
esistenti, non superiore a 0,10 mq/mq nonché di un indice di
copertura complessivo non superiore al 10% della superficie
territoriale. Ai fini della determinazione del contributo di
concessione, l’indice di fabbricabilità fondiaria
convenzionale, di cui all’art. 85 della LR 61/85,
limitatamente
alla superficie destinata alle unità di soggiorno
temporaneo,
è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq. La Sp totale degli
edifici deve essere suddiviso nei seguenti termini: a)
non meno del 20% deve essere adibito ad attrezzature di base e servizi,
quali reception, uffici, abitazioni del personale addetto, servizi
igienici e sportivi, ambulatorio, pronto soccorso, manufatti tecnici,
depositi e magazzini ed ogni altro fabbricato di servizio strettamente
connesso alla manutenzione e gestione del complesso ricettivo; b) non più del 20% può essere adibito ad attività commerciali e di ristorazione, nonché ad uffici non strettamente connessi alla gestione del complesso ricettivo, quali agenzie di viaggio, agenzie di cambio e simili; c) la quota restante può essere adibita ad unità abitative (UA) per la sosta ed il soggiorno di turisti. |
28.2 | Gli edifici non possono essere di norma costituiti da più di un piano fuori terra e la loro altezza non può superare i ml.3,50. Non è ammessa la realizzazione di SP entroterra. Limitatamente agli edifici ospitanti attrezzature di base e servizi, è ammessa la realizzazione di non più di due piani fuori terra e un’altezza non superiore a ml.6,50. Gli edifici devono di norma collocarsi in prossimità dell’ingresso del complesso ricettivo, fatte salve particolari situazioni di tutela di beni ambientali esistenti. |
28.3 | Negli
ambiti di cui al presente articolo, si prescrive di: a)
riservare non meno del 5% della superficie territoriale a parcheggi
interni localizzati in prossimità agli accessi del complesso
ricettivo; b) escludere dal computo dei suddetti parcheggi le superfici prescritte per i posti auto riservati ai posti equipaggio (PE) ed alle unità abitative (UA); c) realizzare i parcheggi con masselli alveolari in calcestruzzo di cemento con semina interna di manto erboso e piantumazione di essenze arboree d’alto fusto autoctone e tradizionali dei luoghi; d) destinare a posti equipaggio comprensivi del posto auto una superficie netta non inferiore a mq.65; e) dotare non meno dell’80% della superficie complessiva di ogni complesso ricettivo di opportuna piantumazione di essenze d’alto fusto; f) in funzione frangivento, utilizzare filari multipli di essenze vegetali autoctone o tradizionali, ovvero cannucciati; g) mantenere le superfici scoperte libere da ogni uso improprio, essendo in particolare vietate le discariche ed i depositi a cielo aperto di materiali d’ogni tipo; h) realizzare le recinzioni perimetrali con reti od inferriate metalliche di altezza non superiore a ml.2,00, evitando costruzioni in muratura, mascherate con essenze arbustive potate a siepe; realizzare le eventuali delimitazioni interne esclusivamente con siepi o con staccionate in legno; porre a dimora lungo il perimetro ed all’interno dello stesso, essenze arboree autoctone o tradizionali; i) realizzare idonei sistemi per lo smaltimento dei reflui civili e disporre sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti solidi urbani. |
28.4 | Per
gli interventi edilizi relativi agli ambiti definiti D.3.2a ed
autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi, prima dell’entrata
in
vigore delle presenti norme: a)
sono fatti salvi i volumi con Sp
superiore a 0,08 mq/mq della superficie territoriale; b) è fatto obbligo, ai soggetti interessati all’esercizio dei complessi ricettivi all’aperto già operanti negli ambiti previsti dalla presente Variante, ma in difformità rispetto al P.R.G. precedente, di richiedere al Comune il permesso di costruire o denuncia di inizio attività necessari per l’adeguamento dei complessi ai requisiti minimi richiesti dalla vigente legislazione, nel pieno rispetto di quanto disposto dalle presenti norme. Gli interventi relativi al permesso di costruire o denuncia di inizio attività dovranno essere ultimati entro e non oltre 2 anni dalla data di rilascio del predetto permesso di costruire o denuncia di inizio attività, salvo proroga, non superiore ad un anno, concedibile dal Sindaco in caso di motivata richiesta dei soggetti interessati, pena la decadenza del permesso di costruire o denuncia di inizio attività stessi. |
28.5 | Gli interventi edilizi relativi agli ambiti definiti D.3.2b sono soggetti a progetto unitario esteso all’intero ambito. |
28.6 | Non
sono soggetti a permesso di costruire gli allestimenti mobili di
pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan.
A tal fine i predetti allestimenti devono: a) conservare i
meccanismi di rotazione in funzione; b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento. |