3.1 | Le
presenti N.T.S.A. non disciplinano l’attuazione del P.R.G.
per
quelle parti del territorio di terraferma oggetto di apposite varianti
già adottate con separato provvedimento, come specificate al
successivo comma 2°, per le quali valgono le specifiche
prescrizioni dettate dalle stesse varianti. |
3.2 | Non sono
pertanto oggetto della presente variante:
- la
Z.T.O. “A” del Centro Storico di Mestre, ad
eccezione delle
parti che la presente variante espressamente modifica ed in particolare
riguardanti le zone riclassificate come D, F e a “Verde
Urbano
Attrezzato”;
- le
Z.T.O. di tipo “A” dei Centri Storici Minori;
- l’area
significativa della “Città Giardino di
Marghera”;
- la
Zona Industriale di Porto Marghera, ad eccezione delle parti che la
presente variante espressamente modifica come in particolare quelle
riguardanti le zone riclassificate come miste (RTS) ed assoggettate a
S.U.A. con specifica scheda-norma.
- le
aree
riguardanti la “Variante parziale al PRG per la
riqualificazione
urbanistica dell’area di Altobello e via Turati”
approvata
con D.G.R.V. n. 1596 del 23/05/2006.
- le
aree
rinviate, con D.G.R.V. n. 2141/2008, alle previsioni della Variante per
la Terraferma approvata con D.G.R.V. n. 531/1998 per le quali valgono
le disposizioni di cui agli allegati al presente articolo.
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3.3 | Per
gli insediamenti produttivi a favore dei quali é stato
ammesso
l’ampliamento con la Variante ai sensi della L.R.11/87
adottata
con Delibera C.C. n.131/98, gli interventi ivi previsti non sono in
contrasto con la presente. |
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