P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo VII
Mobilità
articolo 61
Viabilità e fasce di rispetto stradale

61.1 La presente variante al P.R.G. individua le aree per le viabilità stradali esistenti e di progetto che interessano il territorio quali autostrade, superstrade, strade statali e provinciali, nonché la rete principale della viabilità di connessione e distribuzione locale e le piste ciclo-pedonali.
61.2 Tali aree sono  destinate alla realizzazione degli spazi  riservati allo scorrimento dei veicoli nonché di quelli da riservare ai percorsi pedonali e ciclabili; in tali aree sono altresì ammessi i distributori di carburante e relativi accessori, per i quali sono consentiti gli interventi che risultino compatibili con le caratteristiche tecniche della viabilità stessa.
61.3 La presente variante prevede altresì le piste ciclabili, non ricomprese all’interno delle sezioni stradali, e gli itinerari di carattere ambientale.
61.4 Gli interventi per la viabilità di progetto, nonché quelli volti al rifacimento e alla manutenzione di quelli esistenti dovranno adeguarsi alle sezioni tipo, allegate al presente piano, qualora espressamente previste. Inoltre per le piste ciclabili gli interventi dovranno adeguarsi a quanto indicato nel “Progetto Ambientale” per la parte a questo attinente. Essi si svilupperanno all’interno di fasce di rispetto di ml.6.00 di ampiezza aventi per assi i tracciati individuati nelle Tav. 13.1a della presente Variante ed i relativi progetti, purché interni agli ambiti così definiti, verranno approvati con deliberazione di C.C. senza costituireVariante al presente strumento urbanistico.
61.5 Sia la viabilità individuata nelle tavole di progetto, come esistenti o di progetto, sia quella esistente e ricompresa nelle zone della presente V.P.R.G., costituisce vincolo per gli interventi edilizi nel determinare la distanza del ciglio strada e dell'asse stradale.
61.6.1 Le fasce di rispetto stradale definite ai sensi del D.M. 1.4.1968 n.1404 e quelle specificatamente individuate nelle planimetrie della presente variante al P.R.G., delimitano le distanze minime, a protezione del nastro stradale, da osservare nella edificazione.
61.6.2

All'interno delle fasce di rispetto stradale è consentita unicamente la realizzazione di opere a servizio della strada o che non contrastino con quanto disposto dal precedente comma 61.1, quali:

 

a)    parcheggi a raso:

a1) possono essere realizzati, in qualsiasi ambito di Z.T.O. spazi di sosta temporanea dei veicoli a servizio dell'utenza stradale "piazzola di sosta"; *

a2) in ogni ambito di Z.T.O. con esclusione delle zone "E" e "F speciale – Bosco di Mestre"e delle fasce di rispetto stradali della viabilità comunale esterna ai centri abitati è possibile l'organizzazione di aree a parcheggio, escludendo i parcheggi che costituiscono dotazione minima di standards tanto pubblici quanto privati; questi potranno essere eccezionalmente autorizzati, dall'Ente gestore, negli ambiti sottoposti a SUA. *

     

      Nelle zone "E" e "F speciale – Bosco di Mestre" è consentita l'organizzazione di aree a parcheggio unicamente in fregio alle strade statali al di fuori dei centri abitati, per i nuovi parcheggi la distanza minima tra essi dovrà essere di almeno cinquecento metri lineari a prescindere dal senso di marcia, da realizzare con superfici drenanti e dotate di recinzioni e alberature, secondo le indicazioni e i pareri degli uffici comunali e degli enti competenti.

    Nelle aree organizzate a parcheggio, esistenti o di nuova realizzazione, è consentita la realizzazione di edifici di servizio (uffici, spogliatoi e locali per servizi alla persona) di un solo piano, di superficie coperta complessiva non superiore a 80 mq;

b1) distributori di carburanti, nel rispetto delle specifiche norme di settore di sicurezza, con relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, ad eccezione degli ambiti interni alla Z.T.O. di tipo "F Speciale Bosco di Mestre", di cui al precedente art. 42, nonché a "Verde urbano attrezzato" e "Verde urbano dei Forti", di cui ai precedenti artt. 47 e 48, ivi comprese le ristrutturazioni di distributori di carburanti di cui al Decreto Legislativo n. 257 del 16/12/2016;

b2) distributori di carburanti e aree attrezzate per la ricarica di veicoli elettrici e/o ad alimentazione alternativa, nel rispetto delle specifiche norme di settore di sicurezza, e a non meno di 300 metri di distanza da edifici residenziali, con relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada,ad eccezione degli ambiti interni alla Z.T.O. di tipo"F Speciale Bosco di Mestre", di cui al precedente art. 42, nonché a "Verde urbano attrezzato" e "Verde urbano dei Forti", di cui ai precedenti artt. 47 e 48; e' ammissibile la sola deroga alla distanza dagli edifici residenziali, a condizione che riguardi la realizzazione esclusivamente di aree attrezzate per la ricarica di veicoli elettrici e vi sia l'acquisizione dei pareri favorevoli di tutti gli Enti e organi tecnici competenti. “

b3) le presenti disposizioni non si applicano ai progetti presentati prima dell’adozione della deliberazione.

c)    cabine di distribuzione elettrica e simili; sostegni di linee elettriche, telefoniche e telegrafiche o per la segnaletica stradale;

e)    reti idriche e fognanti, metanodotti, gasdotti, canalizzazioni irrigue;

f)    recinzioni;

g)   opere di sistemazione viaria necessarie per l'adeguamento delle sezioni stradali o per l'ubicazione delle immissioni laterali;

h)   strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori delle fasce di rispetto stradale;

i)    percorsi pedonali e ciclabili;

l)    manufatti anti-inquinamento quali rilevati di terreno e barriere antirumore;

m)  piantumazione e sistemazione a verde;

n)  conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole.
61.6.3 Le capacità edificatorie derivanti dalle destinazioni urbanistiche delle aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime secondo i parametri delle stesse, ma dovranno essere realizzate,se in regime di nuova edificazione, al di fuori delle fasce di cui al presente articolo mentre le altre opere, conseguenti o derivanti da dette destinazioni urbanistiche, quali parcheggi o verde (se non appartenenti a dotazioni minime di standard prescritti dalle presenti NTSA), spazi per il deposito di merci) saranno ammesse all’interno di tali fasce.
61.6.4 Negli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradale sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico, adeguamento igienico sanitario con aumento di volume, ampliamento nei limiti consentiti nelle zone in cui essi ricadono e nei limiti stabiliti dal Nuovo Codice della Strada; tali ampliamenti saranno consentiti a condizione che non comportino sia l’ampliamento del fronte dei fabbricati prospettanti la strada, sia l'avanzamento degli edifici esistenti sul fronte stradale.
61.6.5 E' inoltre ammessa la demolizione e ricostruzione, ai sensi dei precedenti commi 61. 6.3 e 61.6.4, possibilmente al di fuori della fascia di rispetto, per inderogabili motivi statici, di tutela della pubblica incolumità o per la riduzione dei livelli di inquinamento.
61.6.6 Gli edifici ricadenti entro 20 metri dal bordo stradale possono essere ricostruiti al di fuori di questi, entro una distanza non superiore a 150 m. dallo stesso bordo, anche nelle zone agricole purché in aree identificate da specifico strumento urbanistico che dovrà essere operante al momento dell’approvazione del progetto esecutivo dell’opera che necessita della distanza di rispetto. I manufatti che saranno demoliti saranno indennizzati a valore di esproprio.

* integrazione approvata con Delibera C.C. n. 59 del 15/07/2013 esecutiva dal 28/07/2013

Articolo modificato dalla Variante al Piano degli Interventi n. 20 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004